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Coronavirus: alcune FAQ utili per le aziende

Coronavirus: alcune FAQ utili per le aziende
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

10/04/2020

ATS Bergamo fornisce alcune risposte utili alle aziende che devono affrontare che l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Come gestire i lavoratori malati o i casi sospetti? Quali precauzioni è necessario prendere?

Pubblichiamo le risposte, basate sulle indicazioni Ministeriali e Regionali fino ad oggi emanate e raggruppate per argomento per semplicità esplicativa.
 

RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER CoViD ACCERTATA

 

• Domanda: In caso di malattia (CoViD -19) accertata con tampone, qual’ è la procedura per permettere il rientro in servizio del lavoratore?

 

RISPOSTA.

Si tratta di soggetti ammalati che possono essere stati ricoverati o meno a seconda della gravità della sintomatologia. Per i casi ricoverati, una volta dimessi dall’ospedale restano in isolamento domiciliare obbligatorio. Anche i casi risultati positivi a tampone e che hanno sviluppato forme cliniche meno gravi, trattate a domicilio, sono posti in isolamento domiciliare obbligatorio. Durante l’isolamento domiciliare, tali pazienti sono sottoposti a monitoraggio da parte degli operatori ATS-DIPS e del MMG. La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 h l’uno dall’altro, ed entrambi risultano negativi. Il certificato di “guarigione” viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l’attività lavorativa.

Se l’assenza per malattia ha superato i 60 giorni sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente.

 

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RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER CoViD SOSPETTA:

 

Queste sono sicuramente le domande più frequenti e per le quali non è facile trovare attualmente delle risposte univoche ed esaustive:

• Il lavoratore assente per malattia respiratoria sospetta CoVid (es.: polmonite) diagnosticata clinicamente, (es.: radiografia o TAC) senza effettuazione del tampone quando può rientrare al Lavoro?

• In caso di malattia con sintomi riconducibili al Covid-19, per la quale non è stato effettuato nessuno accesso a strutture sanitarie, qual' è la procedura per permettere il rientro del lavoratore?

• Si deve far fare il tampone ai lavoratori che vogliono rientrare ed ai quali è stata diagnosticata una CoViD 19 solo sulla base della radiografia?

 

RISPOSTA.

Esistono molti lavoratori che sono stati assenti per disturbi suggestivi per CoViD 19 ma, in assenza di una diagnosi effettuata con test specifico, non è possibile escludere una infezione da SARS-CoV-2, pertanto è forte la preoccupazione per i datori di lavoro, circa la possibilità che tali lavoratori possano rappresentare fonte di contagio se riammessi al lavoro. È noto infatti che il paziente clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Attualmente non ci sono prove sufficienti per stabilire la durata massima di trasmissione del Virus SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici. Questi lavoratori, in assenza di diagnosi di positività tramite tampone, non sono seguiti dall’ATS ma dal loro Medico curante che rilascia il certificato di malattia per l’INPS. È quindi il Curante a stabilire la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Al momento non esistono indicazioni specifiche per l’effettuazione dei tamponi, al di fuori dei casi previsti.

 

In attesa che siano fornite indicazioni per l’effettuazione di test specifici per garantire la completa guarigione [risoluzione sia dei sintomi che della presenza del virus nei liquidi biologici], possono essere adottate le misure di prevenzione indicate nel DPCM dell’11 marzo 2020 unitamente alle misure di prevenzione e alle raccomandazioni del protocollo nazionale condiviso 11 del 14.03.2020. In particolare si raccomanda l’adozione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza o di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Questa scelta è in ragione del fatto che comunque l’emissione del virus si riduce con il passare dei giorni dal termine della sintomatologia.

 

Domanda. Esiste un flusso informativo preciso e l’azienda sarà informata sempre e da chi nel caso di assenza per Covid-19 di un dipendente?

 

RISPOSTA: L’azienda viene informata da ATS, nel caso che dall’indagine epidemiologica svolta su un caso di COVID 19, accertato con tampone, dovesse risultare necessario attuare il rintraccio dei contatti all’interno dell’azienda. Al contrario, se dall’indagine epidemiologica non dovesse risultare alcun contatto all’interno dell’azienda (es.: il lavoratore diventa sintomatico durante un’assenza per ferie di diversi giorni) l’ATS non è tenuta ad inviare comunicazione. Il datore di lavoro apprende dell’assenza da parte del lavoratore mediante il certificato di malattia INPS che però non riporta la diagnosi.

 

Domanda. Prima del rientro al lavoro, dopo malattia riconducibile al Covid-19, va sempre informato il Medico Competente?

 

RISPOSTA. È opportuno informare il medico competente, se non è già al corrente, facendo in modo che il lavoratore possa mettersi in contatto con lui (ad esempio fornendo preventivamente a tutti i dipendenti un recapito o una casella di posta e-mail per le comunicazioni con il Medico Competente) per ricevere eventuali raccomandazioni sanitarie o per rilevare eventuali situazioni di ipersuscettibilità che possano richiedere particolare attenzione e tutela.

 

RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI E ESITI DI ACCERTAMENTO AI LAVORATORI

 

• Domanda. Per lavoratori che sono stati contatti stretti di casi accertati di CoViD 19 e superata la quarantena devono rientrare al lavoro (per es. settore alimenti), il Datore di Lavoro può chiedere esito di tamponi negativi o "certificati di buona salute" come "garanzia per la ditta e per i clienti".

 

RISPOSTA: per i contatti stretti, superato il periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi è il Medico di Medicina Generale che pone termine all’isolamento.

Non è previsto il rilascio di certificazioni né effettuazione di tamponi.

Sull’argomento il Protocollo nazionale condiviso del 14.03.2014 prevede che il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Si ricorda inoltre che il lavoratore dovrà essere informato rispetto al fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

 

• Domanda. Nell'intento di proteggere gli altri lavoratori, si può richiedere al lavoratore che è stato assente per malattia (non specificata quale) per pochi giorni, di esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell'assenza non è da imputarsi a covid19?

 

RISPOSTA. Come è noto, in caso di malattia, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro attraverso i canali di comunicazione indicati dal datore di lavoro stesso. Il Medico curante trasmette il certificato di malattia per via telematica. Il certificato medico telematico è composto di due parti: una parte inviata all’INPS contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi; la parte di certificato di malattia telematico per in datore di lavoro, invece, per la privacy del lavoratore non contiene la diagnosi ma solo l’indicazione dei giorni di malattia. È responsabilità del medico dunque stabilire i giorni di assenza in base alla patologia riscontrata.

 

Resta ferma la necessità di informare tutti i lavoratori, come previsto dal punto 1 del Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione del 14.03.2020, in modo che siano informati dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali informandone il proprio medico e l’autorità sanitaria e di non poter accedere in azienda e di <>

 

LAVORATORI in AZIENDA CON FEBBRE

 

• Quando un lavoratore viene intercettato all’ingresso con febbre > a 37,5°C, cosa si deve fare in azienda?

• Se un lavoratore accusa sintomi dopo essere entrato in azienda cosa si deve fare?

 

RISPOSTA: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Potrebbe anche succedere che il lavoratore in assenza di rialzo di temperatura all’ingresso, inizi ad accusare sintomi durante il turno di lavoro.

In entrambe le situazioni, i lavoratori saranno momentaneamente forniti di mascherine e isolati ovvero sistemati in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta (per esempio in convenzione con associazioni di trasporto malati). Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

 

Conviene ricordare che il protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020, in relazione alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, ricorda che tale pratica costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente.

A tal fine suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 

EFFETTUAZIONE TAMPONE

 

• E' possibile far uscire il lavoratore con pregresso tampone positivo dal proprio domicilio, fino alla struttura sanitaria preposta per esecuzione del doppio tampone per accertare la negatività, prima della chiusura dell'infortunio?

• A chi devo rivolgermi per far effettuare il tampone ad un lavoratore che è stato assente per positività al COVID19 e vuole rientrare al lavoro?

 

RISPOSTA. Premesso che il soggetto, per essere sottoposto al tampone, deve essere asintomatico da 14 giorni, è l’ATS o la struttura sanitaria che ha monitorato il soggetto durante la fase di isolamento obbligatorio che procede a stabilire quando effettuare i tamponi, provvedendo ad inviare convocazione scritta al paziente. In caso di controllo stradale, sarà indispensabile esibire la convocazione ricevuta e il modulo di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 opportunamente precompilato specificando che lo spostamento è determinato da motivi di salute (ad esempio: convocato da ATS o Ospedale di……… per effettuazione Test).

 

MISURE DI PREVENZIONE

 

• In azienda deve essere istituito un gruppo di lavoro per l’emergenza Covid19?

 

RISPOSTA. Il protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020, prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. E’ opportuno che sia composto quantomeno dal datore di Lavoro (o suo delegato), dal RSPP (o ASPP) e dal Medico Competente. È opportuno che la sua costituzione ed il suo programma operativo siano formalizzati in un documento portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

 

Quali accorgimenti preventivi deve attuare l’azienda per l’utilizzo degli spogliatoi e della mensa?

 

RISPOSTA. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato per evitare situazioni di assembramento. È necessario garantire una ventilazione continua dei locali, prevedendo una riduzione dei tempi di sosta all’interno di tali spazi garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone durante il loro utilizzo.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi/contenitori/arredi/mobili per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Come già diffusamente praticato in molte aziende, è opportuno registrare le operazioni di pulizia giornaliera e sanificazione, riportando data, orario e firma dell’operatore, su un’apposita scheda esposta alla visibilità dei frequentatori del luogo stesso.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE

 

• Se l’azienda non reperisce sul mercato mascherine marcate CE, può utilizzare mascherine non marcate per proteggere i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro?

 

RISPOSTA. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e al solo scopo di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni d’uso. A tal proposito il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 all’articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) stabilisce che, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”

Lo stesso articolo prevede anche che “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.”

 

ACCESSO IN AZIENDA DI PERSONALE ESTERNO

 

• Cosa bisogna fare per i fornitori esterni che entrano in azienda?

• Cosa bisogna fare per gli autisti che vengono a scaricare/caricare la merce? mezzi/attrezzature?

 

RISPOSTA. Le indicazioni sono fornite dal protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020 e dal protocollo condiviso/ linee guida relative al SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:

  • Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di (almeno) un metro.
  • Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
  • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali….
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

 

SUPPORTO PSICOLOGICO

 

• Esiste la possibilità di un riferimento pubblico per supporto psicologico in caso di persone/lavoratori in grosso disagio?

 

RISPOSTA. ATS Bergamo ha attivato un servizio di supporto psicologico sia per gli operatori che per i cittadini. L’operatore di call center, qualora durante la telefonata ravvisi un disagio emotivo e/o la necessità di un supporto psicologico può chiedere all’utente se desidera essere contattato da un operatore appositamente formato per un supporto relazionale. Nel caso in cui l’utente esprima il desiderio di essere contattato l’operatore del call center raccogliere i dati necessari: Cognome Nome e recapito telefonico per effettuare la segnalazione al personale competente incaricato.

 
 
 

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Rispondi Autore: Daniel - likes: 0
18/04/2020 (16:29:35)
Salve, io sono un lavoratore che dopo aver avuto febbre per un paio di giorni mi è stato fatto il tampone,mi sono stati dati i giorni di malattia ma non ho ricevuto nessuna risposta al tampone e sono passati 5 giorni dal tampone (6 se includiamo il giorno del tampone) domani sono a casa perché è domenica, ma lunedì devo rientrare a lavoro perché scade la malattia. Cosa posso fare? Il medico di base mi ha detto che probabilmente non ho ricevuto risposta perchè non positivo, il numero verde per informazioni covid dice di portare pazienza perchè ci sono stati casi che hanno atteso anche 20 giorni, chi posso contattare per avere più informazioni?
Rispondi Autore: Luisa - likes: 0
21/04/2020 (11:25:25)
Buongiorno io ho una dipendente che da casa malata solo mal di gola e stanchezza( così ha detto) dal 23 marzo e ad oggi i giorni sono fino al 2 maggio.
Lei dice che visto che la sua situazione non è chiara aspetta di fare il tampone., come consigliato dal suo medico. Anche se avesse avuto il Covid, ormai sarebbe guarita o sbaglio?
Rispondi Autore: Marica Colombo - likes: 0
11/05/2020 (13:41:02)
Buongiorno chiedevo se dopo una malattia da stress psicologico da di 20 giorni viene richiesto il tampone al rientro
Se gentilmente mi inviate L ultimo decreto
Rispondi Autore: ANTONIO - likes: 0
11/05/2020 (15:04:13)
Salve vorrei sapere se è giusto che il datore di lavoro ha chiesto a noi dipendenti, che dobbiamo rientrare a lavoro poiché l'azienda è stata chiusa per emergenza covid-19, di effettuare a carico nostro le visite mediche dal nostro medico curante.
Rispondi Autore: ANDRé - likes: 0
15/05/2020 (13:26:35)
Salve, l'azienda dove lavoro sta trattando il periodo di quarantena come malattia ordinaria giustificando che il medico curante debba fornire attestazione per identificare il periodo come quarantena, il DPCM 17-marzo n.18 dice che non e' computabile ai fini del periodo di comporto, a questo punto chi deve fornire questa informazione alla azienda ?
Rispondi Autore: CMB - likes: 0
27/05/2020 (09:43:20)
Non ho avuto nessun sintomo riconducibile al Covid, ho reso noto volontariamente in ufficio, di aver fatto l'esame per la ricerca di anticorpi ed essere risultata positiva agli IGg. Sono stata invitata a lasciare l'ufficio e rientrare solo dopo aver effettuato un tampone testimoniandone il risultato. Vorrei sapere se questo è lecito. Grazie
Rispondi Autore: Emanuele Banzola - likes: 0
22/07/2020 (18:15:03)
Ho una domanda... se viene fatto un tampone a un lavoratore e viene risultato positivo? Devono fare i tamponi tutti i colleghi e i famigliari... e soprattutto c'è il rischio di chiusura attività per 2 settimane???
Rispondi Autore: Zlatan - likes: 0
24/08/2020 (23:24:12)
Salve , se rientro da maternità obbligatoria e dopo un periodo di ferie sono obbligata a fare test sierologico e tampone da parte del Medico Competente?
Rispondi Autore: Marisa Z. - likes: 0
31/08/2020 (20:57:38)
Buonsera ... Domanda : se un dipendente di una azienda rientra in servizio dalle ferie... assolutamente asintonatico e di sua Iniziativa esegue solo esame sierologico dal quale risulta positivo., l'azienda per essere in regola con le normative attualmente in vigore, cosa deve fare per tutelare gli altri dipendenti???
Rispondi Autore: Gina Ratti - likes: 0
06/09/2020 (19:19:30)
Sono rientrata in Italia dalla Spagna (Barcellona), Con un esito negativo del tampone fatto in Spagna, non mi lasciano tornare al lavoro fino a farmi un nuovo tampone 15 giorni dopo il rientro e il tampone a mie spese. Dev’essere così o no? Grazie
Rispondi Autore: Cinzia - likes: 0
23/09/2020 (14:31:25)
Buongiorno
Info: sono titolare e socia di un negozio di parrucchiera , io ho due bimbi ,uno che va in seconda elementare e uno nella sezione primavera asilo. Nel caso uno dei due dovesse non star bene e lo mettono in lista per il tampone,io in automatico da mamma devo rimanere a casa fino all'esito del tampone,ma la mia socia può comunque tenere aperto il negozio? O c'è la chiusura obbligatoria ? Grazie mille ...
Rispondi Autore: Manuela Montebelli - likes: 0
08/10/2020 (16:50:20)
Buongiorno, volevo sapere se un dipendente chiede un permesso di 2 gg per fare un tampone preventivo, non ha nessuna sintomo, come ci si deve comportare in questo caso, è necessario chiedere l'esito del tampone prima di farlo rientrare?
Grazie
Manuela
grazie
Manuela M.
Rispondi Autore: Carla - likes: 0
14/10/2020 (16:43:03)
Se un lavoratore è positivo ma il datore di lavoro no, esiste un isolamento?
La moglie deve fare il tampone visto che datore e dipendente non si vedono da soli 7 giorni?
Rispondi Autore: Greta - likes: 0
19/10/2020 (17:52:36)

Salve, sono stata a contatto con un positivo. Ho fatto il tampone 6 giorni dopo l ultimo contatto. Lunedi 12 è iniziato il mio isolamento e il martedì mi hanno dato la riposta del tampone. Sono negativa. Adesso devo stare in malattia cmq fino al 25.l azienda mi richiederà i tamponi? O solo il certificato telematico
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
16/11/2020 (10:16:03)
buongiorno
dopo quattro tamponi sono ancora positivo, asl riferisce che posso uscire perché la carica virale dopo 21 giorni è più bassa e non contagiosa , ma io posso tornare a lavorare?
si che rilasciano un certificato di uscita dall'isolamento ma posso rientrare ?
Rispondi Autore: URSU STEFANIA - likes: 0
26/11/2020 (22:55:23)
Sono reintrarea del romania in 1/11/2020 O compilato un modulo per ulss o cat o 14 giorni de cuarantena, în 16 o initiato a lavorare, (lavoro colf) .Datore de lavoro o mandato a la sua comercialista ACLI PADOVA il mio initio,invece loro chiedono certificat medico,il mio Doctore a dat o ca nu serve.come facio?
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
09/03/2021 (09:30:03)
Buongiorno, vorrei sapere a chi spetta il pagamento del tampone al dipendente o all'azienda ed eventualmente ogni quanto tempo va effettuato dato che l azienda lo impone a tutti i dipendenti? Grazie

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