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Le criticità dell’asseverazione dei modelli organizzativi

Le criticità dell’asseverazione dei modelli organizzativi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

03/02/2016

Un saggio di Olympus si sofferma sulle criticità e sulla carenza di chiarezza in merito all’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione. La normativa, i piani formali e sostanziali, la necessità di rigorosi e omogenei criteri metodologici.

Urbino, 3 Feb –  Il decreto legislativo 81/2008 prevede che gli organismi paritetici possano asseverare l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Infatti il comma 3-bis dell’articolo 51 (i commi 3-bis e 3-ter sono stati inseriti nel Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009) prevede che ‘gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione..., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività’. Mentre il comma 3-ter prevede che ‘ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti’.
Uno dei problemi tuttavia è che il D.Lgs. 81/2008 “non fornisce una definizione dell’asseverazione”. E la mancanza di una definizione legislativa “rischia di lasciare pericolosamente il  concetto di ‘asseverazione’ in una dimensione quanto mai nebulosa, con ciò che può conseguirne”.
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A parlare in questi termini dell’asseverazione e a passare in rassegna i punti salienti della normativa su questo tema, evidenziandone i lati positivi e negativi, è un Working Paper - pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015 dal titolo “L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione” e a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino Carlo Bo.
 
Il breve saggio, che costituisce la rielaborazione di una relazione presentata al Seminario su “Il CCNL dei servizi ambientali: prospettive, investimenti e costi” (Rivoltella del Garda, 9 luglio 2015), ricorda che il leit motiv dei vari contributi che si sono susseguiti in questi anni su questo tema hanno ricordato che “le scarne disposizioni sull’asseverazione introdotte nel 2009 nella trama normativa originale del d.lgs. n. 81/2008 non forniscono elementi sufficienti per comprendere né di che cosa esattamente si tratti, né quale sia la sua effettiva valenza giuridica, né in che modo debba essere realizzata, mentre nel contempo dischiudono inquietanti interrogativi sui rischi in termini di responsabilità che essa, così com’è, potrebbe evidenziare sia per che l’effettui sia per i soggetti a vantaggio del quali sia effettuata”.
 
Al di là di questa tesi e per riprendere a parlare liberamente della questione, il Prof. Pascucci ripercorre e analizza diversi aspetti. Ad esempio le previsioni della legge, gli antecedenti e la presenza di altre forme di asseverazione nell’ordinamento giuridico, ad esempio con riferimento all’asseverazione di una perizia o all’asseverazione nel diritto tributario, nel diritto commerciale e nel mondo del lavoro.
 
Rimandando ad una lettura integrale del breve saggio, che analizza in dettaglio gli aspetti rilevanti dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, veniamo a sottolineare alcune criticità.
 
Il Working Paper sottolinea che “il legislatore ha riservato all’asseverazione una modesta rilevanza giuridica sul piano formale, che tuttavia non equivale ad un’irrilevanza sul piano sostanziale”.
In particolare, sul piano formale, “la rilevanza dell’asseverazione, come del resto quella dell’attestazione di cui essa fa parte, riguarda soltanto la possibile considerazione da parte degli organismi pubblici di vigilanza ai fini della programmazione della loro attività. Il legislatore ha infatti posto l’attività di supporto svolta dal sistema della bilateralità, compresa l’asseverazione, in una sorta di comunicazione speciale con il sistema pubblico di vigilanza peraltro solo a fini programmatori della medesima”. 
E tuttavia sarebbe miope “non cogliere la rilevanza che il legislatore ha riservato all’asseverazione sul piano sostanziale. Concepita dal legislatore come parte della più complessa attività di supporto degli organismi paritetici alle imprese, l’asseverazione si inscrive in quel disegno di ‘sostegno’ alla prevenzione aziendale quando questa si avvalga del supporto e del contributo delle parti sociali mediante lo strumento della pariteticità. Infatti, seppure entro certi ridotti limiti (che sono connessi ai principi dell’ordinamento giuridico e delle responsabilità), il legislatore premia chi opera nel sistema della pariteticità, riservandogli una certa qual considerazione da parte degli organi di controllo”.
 
 
E riguardo ai limiti giuridici vengono rilevati “i limiti dell’operazione compiuta con il decreto correttivo del 2009 e, soprattutto, come quelle scelte non siano altro che il ‘residuato’, scarsamente meditato sul piano tecnico, di altre e ben diverse scelte che tuttavia non potevano essere accolte”. Insomma “giustamente accantonata l’originaria pretesa di introdurre discutibili presunzioni e corrispondenze tra i modelli di organizzazione e di gestione e le responsabilità dei singoli, si è tuttavia purtroppo trascurato di tratteggiare in modo ben più puntuale le modeste innovazioni introdotte nel decreto”. E non è credibile che per l’effettuazione dell’asseverazione “non siano stati predefiniti, almeno mediante linee guida, rigorosi ed omogenei criteri metodologici: criteri il cui rispetto dovrebbe essere comunque considerato dal giudice in sede di valutazione, nel caso di specie, dell’adozione e dell’efficace attuazione del modello solo ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231/2001”.
Se la “pressante richiesta di criteri generali ed omogenei non delegittima quanto è stato fatto finora nei singoli sistemi della bilateralità/pariteticità”, è importante tuttavia “sostenere sul piano pubblicistico e, quindi, su quello della certezza delle regole giuridiche, la giusta e naturale ‘vocazione autoregolativa’ dei sistemi della pariteticità ai quali compete indubbiamente cogliere le specificità del settore di riferimento ma in un quadro generale più chiaro e stabile”.
 
Ricordiamo infine che il breve saggio si sofferma anche sul rapporto tra asseverazione e vigilanza nella delega di funzioni, con particolare riferimento alla presunzione risultante dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui “l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4”.
 
Concludiamo ricordando che nel documento si ribadisce l’esigenza di regole chiare e certe in materia di asseverazione.
Una esigenza che “è tuttora valida ed anzi, a distanza di oltre sei anni, merita senz’altro una risposta”, anche se l’emanazione del decreto legislativo sulle semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro attuativo  - il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – “avrebbe potuto costituire l’occasione propizia per introdurre norme più chiare in materia: un’occasione che, purtroppo, si è scioccamente perduta”.
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione”, a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo, Working Paper di Olympus 43/2015 inserito nel sito di Olympus l'8 dicembre 2015 (formato PDF, 465 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Roberto Rocchegiani - likes: 0
03/02/2016 (09:13:11)
L asseverazione che sembra essere come una sorta di certificazione, dovrebbe prevedere dei requisiti nei componenti dei comitati paritetici.
Questi comitati devono essere in grado di verificare l efficacia e l efficenza dei sistemi di gestione, conoscendo le tante diverse realtà delle nostre PMI.
Ogni PMI implementa il sistema di gestione personalizzandone i contenuti sulla base delle criticità specifiche dei propri rischi, è impensabile creare una standardizzazione, ma piuttosto delle best pratiicse settoriali da utilizzare come modelli di riferimento.
Vedo ancora un lungo lavoro da fare.

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