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Verifica attrezzature: la posizione dei verificatori e le sanzioni

Verifica attrezzature: la posizione dei verificatori e le sanzioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

15/10/2015

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro: quale posizione occupano i verificatori? Che controlli possono effettuare? Quali sanzioni sono possibili?

 
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.
 


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POSIZIONE DEI VERIFICATORI E SANZIONI
 
Quale posizione occupano i verificatori? Hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria qualora rilevino dei reati?
I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche assumono la qualifica d’incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, c. 12, del D.Lgs. n. 81/2008, e come tali hanno l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato del quale abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (art.362 c.p.).
 
I verificatori possono effettuare i controlli di parte e le indagini supplementari?
No, poiché gli stessi devono possedere i requisiti d’indipendenza e imparzialità non possono eseguire i controlli interni di parte, ossia non possono effettuare né i controlli previsti dall’art.71, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008, che sono finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, né le c.d. indagini supplementari previste al punto 2 lett. c) dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 ( ).
 
Le verifiche successive devono essere obbligatoriamente effettuate dall’ASL?
No, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c.13 dell’art. 71, del D.Lgs. n.81/2008.
 
Qualora un’impresa debba urgentemente utilizzare un’attrezzatura di lavoro per la verifica scaduta può avvalersi di un professionista iscritto solo all’Ordine degli Ingegneri?
No, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici che non rientrino tra i soggetti abilitati secondo la vigente normativa (Cfr. allegato I D.I. 11 aprile 2011 e  C. M.Lavoro e P.S. 25 maggio 2012, n.11); in tale fattispecie il datore di lavoro non può invocare la buona fede (Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329).
 
Quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro qualora l’attrezzatura di lavoro non sia stata sottoposta alle prescritte verifiche?
L’omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall’art. 71, c.11, del D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a 1.972,80 euro (art. 87, c.4, lett. b); in tale fattispecie trova applicazione il regime previsto dall’art. 301 –bis dello stesso decreto, che consente l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi da parte non solo del datore di lavoro ma anche dei dirigenti – oltre che del medico competente e dei lavoratori – i quali sono ammessi a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo;.
Va rilevato che tale strumento è a disposizione sia degli ispettori delle ASL che delle DTL e trovano applicazione anche i principi generali contenuti nella legge 689/1981.
Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato assoggettamento dell’attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in ordine alla responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.c.).
In tal senso si è espressa anche la Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto “ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell’ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore”.
 
 
 
 
 
Fonte: CPT Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
 
 



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