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La figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

La figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

13/01/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai compiti assegnati e ai requisiti di formazione. Quali sono le differenze con il preposto aziendale?

 
Roma, 13 Gen – Se, come ha ricordato a PuntoSicuro il docente di Diritto del lavoro  Paolo Pascucci, “la parola del legislatore può cancellare intere biblioteche”, è evidente quanto sia importante che le definizioni e le terminologie, utilizzate dal nostro Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, siano chiare è inequivocabili.
E infatti benché il D.Lgs. 81/2008 contenga un grande numero di definizioni, continuano tuttavia a persistere alcuni dubbi riguardo ai termini utilizzati, specialmente quando uno stesso termine è ripreso in parti differenti del Testo Unico e con funzionalità diverse.
È il caso, ad esempio, di un termine relativo ad una delle funzioni più rilevanti nella gestione e tutela della salute e sicurezza, il “preposto”.
La figura del “ preposto aziendale”, incaricato dal datore di lavoro o dal dirigente nell’ambito della organizzazione generale di una azienda, corrisponde al “preposto pontista” la cui presenza è richiesta dalla normativa nell’ambito delle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi? Che differenza c’è tra la formazione del normale preposto e la formazione del preposto addetto al controllo nelle fasi di  montaggio e smontaggio dei ponteggi? Quando è necessario nominare il preposto? La funzione del “preposto pontista” può essere svolta anche dal datore di lavoro? 

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Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi
Formazione dei lavoratori - rischi specifici (art. 136 c. 8 D. Lgs. 81/2008, allegato XXI)

Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015

A tutte queste domande risponde il recente Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che ha, infatti, per oggetto la “risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.
 
L’interpello è stato elaborato in risposta a un’istanza di interpello dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) inviata alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, per conoscere il parere della Commissione in merito ‘alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico’...
 
Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la ‘persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa’.
E l'art. 19 del Testo Unico riporta nel dettaglio gli obblighi del preposto:
 
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
 
Inoltre si ricorda che l'art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 (Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili; Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali) stabilisce che ‘il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S. , ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste’.
 
Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi
 

Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi

Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce alcune indicazioni sulle figura del cosiddetto “ preposto pontista”.
 
Innanzitutto si sottolinea che normalmente l'individuazione della figura del preposto - ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008 – “non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite”. E lo stesso preposto è destinatario ope legis (“per effetto di legge”) dello “svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008”.
 
Tuttavia se la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o piùpreposti – sempre ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. e) del Testo Unico - è “strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione. montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione”.
 
E, per rispondere a quanto richiesto dall’ANCE riguardo alla formazione,  la Commissione Interpelli segnala che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008” (Allegato XXI: Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota), “anche al corso di formazione previsto all'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008” (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).
 
L’interpello pone poi in evidenza che il D.Lgs. 81/2008 “prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149. co. 2. d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008)”.
E conclude che per tali figure non è prevista invece dal decreto “alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Delfanti Roberto - likes: 0
13/01/2016 (13:23:32)
Condivido appieno l'opinione del Ministero, e mi auguro che il cors preposti sia specifico sulla realtà di cantiere (con impiantisti ad esempio) e non un formale corso con le parrucchiere.
In oltre va verificata con attenzione la competenza del formtore nella specifica materia con la conoscenza della realtà del cantiere e con comprovata esperienza sul campo. Dico questo per diretta esperienza.
Rispondi Autore: A.L. - likes: 0
09/02/2016 (12:39:47)
Finalmente un po di chiarezza sulla figura del preposto nella sorveglianza dei ponteggi.

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