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Cantieri edili: le novità dei modelli semplificati di POS e PSC

Cantieri edili: le novità dei modelli semplificati di POS e PSC
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: POS, PSC, PSS

20/01/2016

Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sui modelli semplificati di POS e PSC. In cosa consiste la novità dei modelli semplificati? Perché possono essere un elemento di semplificazione degli adempimenti?

Roma, 20 Gen – PuntoSicuro ha già presentato in precedenti articoli i nuovi modelli semplificati  - per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo dell'opera (FO) e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) – individuati dal  Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. Decreto che scaturisce dall'obbligo disposto dalla  Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (legge di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013) e dall’introduzione nel D.Lgs. 81/2008 dell'art. 104 bis.
E per raccontarne gli obiettivi abbiamo anche intervistato una delle persone che ha partecipato alla loro stesura,  Fabrizio Lovato, presidente di  Federcoordinatori.
 
Tuttavia a distanza di più di un anno è bene tornare a parlare di questi modelli, sia per ricordarne la presenza e le potenzialità, sia per verificarne l’efficacia e l’utilità nel mondo edile.

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L’occasione di parlarne ci è offerta dal documento Inail dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro.
 
Il documento, dopo aver ricordato l’emanazione del DI 9 settembre 2014, segnala innanzitutto che “l'adozione di tali modelli non costituisce obbligo per i soggetti destinatari”.
Inoltre in relazione a  POS, PSC e PSS “si evidenzia che:
- l'allegato I - modello semplificato per la redazione del POS indica che ‘la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l'indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere’;
- l'allegato II - modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC è ‘specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP’;
- l'allegato III - PSS integrato dei contenuti del POS - modello semplificato - indica al punto 3.1.1 che il PSS ‘è redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l'esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS’.
E comunque si ribadisce che “rimane ferma l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e degli allegati XV e XVI (in riferimento al PSC ed al POS) e del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (in riferimento al PSS)”. E dunque “l'emanazione dei modelli semplificati non apporta, e del resto non poteva farlo, modifiche ai contenuti obbligatori dei piani, che sono già fissati con chiarezza nei citati allegati”.
 
Ricordiamo brevemente, sempre con riferimento al documento Inail, quando è necessario redigere PSC, PSS e POS:
- Piano di sicurezza e di coordinamento: “nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, risulta obbligatorio pianificare la sicurezza mediante lo strumento del PSC”;
- Piano di sicurezza sostitutivo: nell'ambito dei lavori pubblici (d.lgs. 163/2006) “è previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC, la redazione del PSS. Ciò significa che deve sempre sussistere una pianificazione della sicurezza, anche nel caso di presenza di una sola impresa”;
- Piano operativo di sicurezza: è ‘il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato” e ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. I contenuti minimi del POS sono riportati nell'allegato XV dello stesso decreto.
 
Torniamo a parlare dei modelli semplificati.
In cosa consiste la novità dei modelli semplificati individuati dal decreto interministeriale?
In che senso possono essere un elemento di semplificazione degli adempimenti?
 
Secondo il documento la semplificazione introdotta dai modelli consiste “nella strutturazione dei piani: i POS, PSC, PSS e FO che saranno redatti utilizzando tali modelli conterranno pertanto, sicuramente, menzione di tutti i contenuti minimi stabiliti dai citati allegati”. Insomma in definitiva l'obiettivo principale dei modelli semplificati “è quello di fornire uno schema di indirizzo che consenta di alleggerire i piani, eliminando i ricorrenti e inutili fardelli di carta, che poco hanno a che vedere con la progettazione della sicurezza del cantiere, proponendosi di realizzare un documento composto da schede, tavole di dettaglio, procedure operative e disegni, realmente e immediatamente applicabili al cantiere”.
 
In particolare i modelli presentano “dei campi progettuali, standardizzati all'interno dei quali, il professionista, inserisce le informazioni necessarie, avendo in obiettivo le finalità del piano in esame. Tali campi, in definitiva, sono dei veri e propri campi pensiero aventi, in ogni caso, l'obiettivo di mantenere il carattere necessariamente progettuale del piano, potendo il professionista apportare, nell'uso, le modifiche ritenute opportune”.
E infatti il documento Inail sottolinea che è lo stesso decreto a specificare che ‘le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto’: il contenuto delle varie celle potrà dunque assumere le “dimensioni più opportune”. E il responsabile della redazione del POS, del PSC, del PSS e del FO, anche nei modelli semplificati dovrà “sempre assicurarsi che siano presenti tutte le informazioni necessarie e sufficienti per rispettare tutti gli obblighi di legge, non potendo in nessun caso sfuggire da eventuali responsabilità, in caso di omissioni e/o inosservanze”.
 
I nuovi modelli possono essere considerati dunque un percorso strutturato, ragionato, per fasi, a partire da quanto richiesto l'allegato XV e XVI del Testo Unico, che induce il valutatore a riflettere “sul come effettivamente si andrà a organizzare e gestire il lavoro”.
 
Il documento Inail conclude evidenziando come, anche nell'applicazione dei modelli semplificati, “il PSC debba conservare integralmente il ruolo e la dignità di progetto della sicurezza del cantiere, così come il coordinatore conserva, in ogni caso, il ruolo di progettista della sicurezza”.
 
Il documento infine, con riferimento ai modelli semplificati di POS e PSC individuati dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, presenta anche una proposta ed alcuni esempi di modelli applicativi che PuntoSicuro approfondirà in un prossimo articolo.
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 12.43 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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RTM
 
 
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
20/01/2016 (21:03:03)
Non sono modelli "semplificati" ma modelli standardizzati.

L'allegato XV e XVI già definiscono i contenuti minimi di PSC/POS/PSS/FA.

Visto che si tratta di contenuti minimi previsti da un decreto legislativo, non è certo con un decreto interministeriale che si possono fare "semplificazioni".

Quello che è stato fatto, in concreto, altro non è che un semplice inserimento in una serie di tabelle dei contenuti già previsti dai citati allegati.

Il concetto è semplice:
- per un cantiere complesso, ci saranno PSC/POS/FA complessi:;
- per un cantiere semplice, ci saranno PSC/POS/FA semplici.

Va poi evidenziato che un qualunque professionista con un minimo di competenza si era già da tempo organizzato costruendosi dei modelli che seguono puntualmente quanto definito dai citati allegati.

Pertanto, di "semplificato" non c'è nulla perchè nulla si poteva semplificare.

Se veramente si volesse "semplificare" in ambito sicurezza cantieri, ci sarebbero tante altre cose su cui mettere mano......
Rispondi Autore: Ugo Di Camillo - likes: 0
21/01/2016 (10:33:35)
Condividendo pienamente il commento sopra riportato, sorge spontanea una domanda:
"Perché in qualità di CSP-CSE dovrei entrare in una scelta tra cantieri complessi e semplici, se questo comporta inevitabilmente ulteriori responsabilità in caso di problemi in cantiere (p.e. infortunio)?."
Purtroppo la realtà dei fatti ci ha insegnato che per svolgere tali mansioni occorre sovrabbondare anche nella valutazione dei nostri rischi e delle misure correlate e pertanto la scelta non esiste: solo modelli tradizionali.

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