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Roma, 4 Lug - La
Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha
approvato il documento con cui ha provveduto a fornire le prime indicazioni
esplicative in ordine alla ricaduta sul
D.Lgs.
n.81/2008 delle disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione Europea
REACH e CLP.
Nel Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai Capi I (Protezione da Agenti
Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni), che rappresenta
l'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e
mutageni, vengono più volte citati i D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs.
n. 65/2003 e s.m.i. come normative di
riferimento.
A
tali riferimenti normativi si è affiancato, per andare gradualmente a sostituirli, il
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (
CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009, che
ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele
pericolose. Cosa di fatto già regolamentata dal Reach nel 2006, con il quale
era stata effettuata una ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in
Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche,
tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli
usi.
Questi
due Regolamenti definiscono i soggetti coinvolti: fabbricante, importatore,
utilizzatore a valle, distributore, fabbricante.
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Il
datore di lavoro, così come definito dall'Art. 2 comma 1, lettera b, del D.Lgs
n. 81/2008, può coincidere, nello stesso
tempo con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a
valle e "ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a
garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione
dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori,
ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento."
Lo
strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni
di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la
gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la
Scheda
di Dati di Sicurezza che deve essere redatta in modo da permettere ai
datori di lavoro di determinare se agenti chimici, cancerogeni o mutageni sono
presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso. Inoltre importanti
informazioni per i lavoratori sono presenti sull'
etichettatura di pericolo
riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi,
cancerogeni
e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).
Il documento della Commissione spiega quali sono gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare
attenzione ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito dei Regolamenti
REACH
e CLP:
“1.
definizione e individuazione delle figure coinvolte;
2.
terminologia;
3.
nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle
sostanze e delle miscele pericolose;
5.
coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;
6.
eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici
pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
7.
aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;
8.
classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini
della sorveglianza sanitaria;
9.
aggiornamento della
segnaletica
di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP”
(entro il 2015).
Ricordiamo
quindi che è essenziale:
-
provvedere all’aggiornamento della
valutazione dei rischi nel caso vengano individuati nuovi pericoli (ad esempio
nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni
delle stesse) o scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle
modalità di impiego degli
agenti
chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere;
- aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori,
dirigenti, preposti e RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione,
etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle
nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;
-
sottoporre a
sorveglianza sanitaria
secondo i dettati dell'Art. 229 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori esposti agli
agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del regolamento CLP per la
classificazione.
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