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Pubblicato il decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali

Pubblicato il decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

22/03/2013

Pubblicato in Gazzetta l’avviso relativo al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare.

 
Roma, 21 Mar – In questa fase di chiusura di un’esperienza di governo e di possibile apertura di una fase diversa con ministri e politiche nuove, molti nodi – come si usa dire – vengono al pettine. E finalmente alcuni provvedimenti ottengono la firma necessaria per diventare normativa vigente.
 
È successo qualche giorno fa con il decreto relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore e accade oggi con il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
 
Il decreto è stato firmato da diversi ministri - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 20 marzo 2013, a mezzo avviso.
 
Il decreto era atteso da tempo.
Non solo perché le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare.
Anche perché - come indicato nel comunicato in GU - l’articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 demandava ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.  E il regolamento elaborato aveva anche ottenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012.
 
Veniamo all’articolo 1 del nuovo Decreto del 4 marzo 2013.
Innanzitutto si sottolinea che al di là dei criteri individuati, la loro applicazione “non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità”. In particolare le attività lavorative di cui si occupa il decreto “fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve”.
 
E (Articolo 2) nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture - quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).
 
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Inoltre (Articolo 3) i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, “assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2”. E la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II al decreto.
 
Riguardo poi ai Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), “fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008”.
In particolare gli indumenti ad alta visibilità “devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1”. E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico, i datori di lavoro “sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
 
Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.
E (comma 4) la segnaletica della zona di intervento “deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del ‘disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.
 
Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.
 
Nei prossimi articoli PuntoSicuro approfondirà i criteri generali di sicurezza individuati, le indicazioni relative agli spostamenti a piedi, ai veicoli operativi, all’entrata e uscita dal cantiere, alle situazioni di emergenza e alla segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.
 
 
 
 
 
RTM


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