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Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo

Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

02/09/2014

Le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

 
 
Roma, 2 Sett – Perdita di stabilità della struttura per cedimento ed errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Sono queste alcune delle principali cause che hanno causato in questi anni diversi incidenti, anche mortali, durante l'allestimento di strutture per spettacoli e per manifestazioni fieristiche.
Ed era infatti attesa da tempo la definitiva pubblicazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto “Decreto del Fare” convertito con legge n. 98/2013 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Pubblicazione che è avvenuta, come spesso capita per le modifiche alla normativa sulla sicurezza (vedi, ad esempio, il D.Lgs. 106/2009 o la stessa legge n. 98/2013), nel mese di agosto. E precisamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2014.
 


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Il Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle “disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”, si presenta di particolare interesse per tutte le imprese impegnate in tali attività, per i vari operatori della sicurezza, per i committenti e per coloro ai quali è affidato il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
 
Con riferimento al Capo I del provvedimento (“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle “attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”.
Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:
a) “che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee” di cui al comma 2;
b) “di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.
 
Ma quali sono le particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche di tali spettacoli?
Ne riporta alcune l’articolo 2:
a) “compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
 
L’articolo 3 e 4 riportano dunque le indicazioni specifiche sull’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
 
Ad esempio riguardo al Capo I del Titolo IV del Testo Unico si sottolinea che “non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Dunque nei “cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” (articolo 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e tale disposizione si applica anche ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (in quanto non si applica il comma 11 dello stesso articolo 90).
 
Per l’applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:
a) “ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.
 
Accenniamo brevemente anche al campo di applicazione del Capo II del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, relativo alle manifestazioni fieristiche.
 
Le disposizioni di cui al Capo II di tale decreto si applicano “alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune esclusioni:
a) “strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile”.
L’articolo 8 e l’articolo 9 riportano le specifiche, per le manifestazioni fieristiche, relative all’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
 
Ricordiamo inoltre che il testo definitivo del Decreto, che presenta alcune modifiche rispetto alla bozza pubblicata dal nostro giornale nel mese di febbraio, riporta anche ulteriori indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri).
 
A questo proposito ricordiamo alcuni degli allegati presenti nel Decreto interministeriale del 22 luglio 2014:
- Allegato I — Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea;
- Allegato II — Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- Allegato III — Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
- Allegato III.1— Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Allegato IV — Informazioni minime sul quartiere fieristico;
- Allegato V — Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo
26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI.1 — Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
 
Concludiamo segnalando che (articolo 10) entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, d’intesa con il Ministero della Salute, al “monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 
 



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Rispondi Autore: Giandomenico Fracchia - likes: 0
02/09/2014 (09:10:59)
Molto bene!!!
Rispondi Autore: Monsieur Scanton Elusive - likes: 0
02/09/2014 (10:40:30)
"Caro sciur Fracchià, sono d'accordo con lei. Ci avevo delle particolari esigenze di mercato, uguali uguali precise da soddisfare e 'sto regime regolatorio maxime anaeticus, è proprio l'esempio educativo e di particolare esigenza di mia tutela che serviva per gli affari che faccio io. Che poi, se vuole la invito a magnare con i miei partner e ce lo spiego inter nos."
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
02/09/2014 (11:25:51)
Spero di aver letto male il decreto: - un'azienda italiana per qualificarsi presso il committente deve esibire iscrizione CCIAA, DURC e dichiarazione;
- un'azienda estera solo la dichiarazione. Ma stiamo scherzando?! Perché i saggi legislatori non chiedono a chi fa il CSE e va nei cantieri quanto siano attendibili le "autocertificazioni"???
Rispondi Autore: Poli Giancarlo - likes: 0
02/09/2014 (11:26:29)
Più complicata no?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/09/2014 (11:50:21)
In Italia, negli ultimi 25 anni, l’emanazione di nuove norme in materia di sicurezza e tutela della salute è avvenuta essenzialmente sotto due tipi di spinte: quelle derivanti dall’obbligo di recepimento delle direttive europee e quelle derivanti da eventi tragici costati la vita ad uno o più lavoratori.
Il Decreto “Spettacoli, Palchi e Fiere” nasce grazie alla seconda tipologia di spinta.

Infatti, i tragici fatti di Trieste (dicembre 2011) e Reggio Calabria (marzo 2012) hanno posto il problema della tutela della salute e della sicurezza durante le attività di montaggio e smontaggio delle strutture utilizzate durante questi eventi.

Nel nostro Paese, il sistema prevenzionale è da manutenzione a guasto e quindi ben lontano dall’essere, invece, un sistema improntato sulla manutenzione preventiva/predittiva che, invece, opera regolando in anticipo la sicurezza nel mondo del lavoro al fine di prevenire realmente gli eventi.
Qui si continua ad intervenire sugli effetti e non sulle cause primarie di un problema e solo sotto spinte emozional-emergenziali.
A Trieste e Reggio Calabria ci sono stati due morti non perché mancava una legge ma perché quelle che c'erano non sono state applicate.
Ora estendere l'applicazione del titolo IV ad un settore che non ha nulla a che vedere con il settore edile o d'ingegneria civile (direttiva 92/57/CEE, e' una sciocchezza)..... tant'è che nessuno dei Paesi UE che hanno recepito la direttiva citata ha fatto una simile pensata che, come noto, fa il paio con l'altra sciocchezza dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Negli altri Paesi, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro durante l’esecuzione di queste attività viene gestita con le regole tipiche previste per i lavori che comportano la presenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, di lavoratori di più imprese e che discendono, come il nostro articolo 26 del D. Lgs. n° 81/2008 (già art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994), da quanto espressamente previsto dalla direttiva 89/391/CEE (Direttiva Quadro) all’art. 6, comma 4 (obblighi generali del datore di lavoro).
In molti Paesi UE, sono state anche elaborate apposite linee guida per il settore dello spettacolo riguardanti il montaggio e lo smontaggio delle strutture temporanee

Comunque, dando per scontate le buone intenzioni, sarebbe da chiedersi perché per una struttura di 6,99 metri il capo I del titolo IV non si applica e per una da 7,01 invece si applica?

Il problema sta molto più a monte dell'attività di esecuzione del montaggio/smontaggio dei palchi.
Il decreto interministeriale, si è ben guardato dall’intervenire sulle modalità organizzative (tempi tra successivi eventi dello stesso tour, qualificazione imprese ed operatori, ecc.) delle attività del settore degli spettacoli in cui si possono annidare le cause prime degli eventi tragici in fase d’esecuzione dei lavori e si è concentrato solo cause ultime che si concretizzano nelle fasi esecutive dell’attività.
Peccato che su questo il legislatore, vuoi per motivi "politici" o per incapacità di comprendere le reali dimensioni del problema ed individuare i punti si cui intervenire.

L'errore che si è commesso è quello tipico di chi pensa che il "controllo" del rispetto delle regole e delle buone prassi debba essere esternalizzato a specifiche figure formalmente non soggette a pressioni da parte dei gestori delle attività lavorative.

Chi ha scritto le regole di cui stiamo discutendo, ha rappresentato questa specifica realtà come necessaria di un controllore pseudo super partes in grado di "far rispettare" le regole.
In altre parole, ha effettuato, più o meno consciamente, quella che si chiama "proiezione" e cioè l'attribuzione a questo soggetto del compito di far rispettare le regole.
Naturalmente, il soggetto più indicato non poteva che essere, secondo questo approccio, che il CSE; da qui l'estensione del Titolo IV (in particolare il capo I) del D.Lgs. n. 81/2008.

Per approccio culturale non si riesce a comprendere che il "controllo" deve passare da un controllo da parte di un CSE ad un "autocontrollo" da parte delle imprese con proprio personale, facilitato ed incentivato con appositi strumenti.
Fino a quando ciò non avverrà saremo a rincorrere, sotto spinte emozional-emergenziali, solo errate soluzioni a dei veri problemi che, di conseguenza, continueranno a permanere.


Fino a quando ciò non avverrà saremo a rincorrere solo soluzioni a dei falsi problemi.
Rispondi Autore: Poli Giancarlo - likes: 0
02/09/2014 (12:21:30)
Concordo in gran parte con Carmelo.C'era bisogno di eseguire le attività di montaggio e smontaggio delle strutture in condizioni di sicurezza, non certo di rendere le cose inutilmente complesse. Il risultato sarà solo quello di fare in modo che dal punto di vista cartaceo tutto torni (forse). Peraltro rendendo quasi impossibili i controlli degli organi di vigilanza, se non sulla carta, e senza che i vari attori (quelli della sicurezza) conoscano e capiscano veramente il copione da "recitare".
Un provvedimento che, purtroppo, non credo avrà vita facile per riuscire ad incidere positivamente su un comparto che deve stringere tempi e costi. Comunque lo vedremo alla prova dei fatti. Speriamo...
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
02/09/2014 (13:26:59)
Voglio far notare un'ulteriore pecca (se cosi la si può definire). Stiamo parlando di un'attività che il ns. legislatore ha ritenuto talmente pericolosa da legiferare specificatamente (un po' come già fatto per gli spazi confinati con il DPR 177-11). Le aziende interessate da questo decreto, qualora non tabellate con codice ATECO Costruzioni, rientrano tutte nel livello di rischio BASSO secondo l'ACSR del 21/12/11 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti). Immagino che questo possa farci capire quando scoordinata sia l'azione di chi legifera.
Rispondi Autore: Poli giancarlo - likes: 0
02/09/2014 (14:29:00)
Poi chiudo... L'articolo 7 è bellissimo.
Un esenpio di inapplicabilità che farebbe ridere se non si giocasse con la pelle dei lavoratori (tanto poi i sindacati faranno un ennesimo sciopero alla prossima morte bianca.
Come è possibile che si ricorra ad espressioni generiche come "compresenza di elevato numero di lavoratori" o "frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità" o ancora "la necessità di completare i lavori in tempi brevi".
Insomma regole precise ed inequivocabili che faciliteranno il lavoro di tutti. EVVIVA!
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
02/09/2014 (14:32:33)
Voglio far notare un'ulteriore pecca (se cosi la si può definire). Stiamo parlando di un'attività che il ns. legislatore ha ritenuto talmente pericolosa da legiferare specificatamente (un po' come già fatto per gli spazi confinati con il DPR 177-11). Le aziende interessate da questo decreto, qualora non tabellate con codice ATECO Costruzioni, rientrano tutte nel livello di rischio BASSO secondo l'ACSR del 21/12/11 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti). Immagino che questo possa farci capire quando scoordinata sia l'azione di chi legifera.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/09/2014 (16:11:49)
In Italia la legislazione è tipo "emozional-emergenziale".
Questo decreto è uno dei suoi frutti.

La semplice applicazione del buon senso avrebbe portato a tutt'altro approccio. 

Innanzi tutto, era necessario fare ordine nella giungla del settore. 

Un conto sono le società specializzate che fanno esclusivamente quel lavoro ed un altro sono quelle "imprese" che vengono gettonate localmente per integrare l'opera delle aziende specializzate.
Una maggiore qualificazione delle aziende del settore, mediante criteri oggettivi facilmente verificabili, sarebbe stata cosa utile vista la conseguente necessità per le imprese di adeguarsi o essere espulse dal mercato.

Necessaria anche una maggiore responsabilizzazione dell'organizzazione committente (spesso di difficile individuazione) nella scelta dei soggetti esecutori per tutta la "catena" dei vari subappalti. 



Anche i vincoli temporali tra uno spettacolo ed un altro della tournée dovrebbero essere definiti in funzione delle distanze tra siti e la complessità della struttura da realizzare, al fine di evitare la compressione dei tempi per il montaggio/smontaggio delle strutture.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, era necessario mettere intorno al tavolo tutti gli attori a cominciare dai rappresentanti delle società organizzatrici, delle imprese esecutrici di tutte le attività (montaggio/smontaggio, trasporti, facchinaggio, sollevamenti, del sindacato, ecc., ecc.) e definire dei codici di condotta, linee guida, buone prassi, ecc., anche tenendo conto di ciò che avviene negli altri Paesi.

Queste "best practice" dovevano poi essere condivise e sottoscritte dai citati rappresentanti con l’impegno della loro puntuale applicazione. 



E’ vero che il decreto interministeriale, così come concepito, sembra più un modello ridotto per l’applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 ma è altrettanto vero che ciò che mancava e manca tuttora, sono gli interventi alla fonte del problema che riguardano l’organizzazione generale di questo tipo di attività (qualificazione imprese e personale, tempi e modalità di lavoro, ecc.) e che è la causa prima degli eventi che si verificano.
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
02/09/2014 (17:07:40)
La questione di fondo è sempre quella: la qualificazione delle imprese.
E' mai possibile che non si riescano a definire i requisiti per qualificare le imprese per la sicurezza? (che si chieda l'elenco dei requisiti ad un qualsiasi coordinatore che faccia bene il suo lavoro). Aggiungo: inserire un bell'elenco in un sito internet istituzionale di quelle qualificate? (ci sono esempi dai quali prendere spunto. I primi che mi vengono in mente sono: AVCP per l'antimafia e vigilanza contratti pubblici, Accredia per le aziende certificate OHSAS, Consiglio Superiore Lavori Pubblici CSLP per trasformazioni metalli, ecc. ecc.).

Per un committente di un piccolo lavoro privato qualificare l'impresa è impossibile:
- vuoi per la mancanza delle competenze atte a verificare l'attendibilità dei documenti presentati;
- vuoi per ignoranza;
- vuoi per risparmiare tempo e/o soldi.
Per un committente organizzato qualificare le imprese significa impiegare molte risorse di tempo, uomini, mezzi e, in definitiva, soldi.
Immaginiamo quanto semplice e logico sarebbe per un committente di qualsiasi tipo poter "attingere" da un database di aziende qualificate (e magari poter visionare i documenti di qualifica, il DURC, ecc.) essendo così esonerato da un obbligo di legge o disatteso o molto oneroso.

La questione è talmente semplice che mi scuso per la precisazione ed il gioco di parole. Le attività preliminari al lavoro vanno svolte preliminarmente. In ambito sicurezza vi sono due fasi di un lavoro:
- una di qualifica / ricerca fornitore adeguato alle proprie esigenze ed
- una di controllo operativo.
Svolgere quelle di qualifica ad inizio o peggio durante il lavoro non ha senso logico e si incappa in difficoltà a volte insormontabili di "gestione committente/appaltatrice".
Ora, avere un riferimento di imprese qualificate alle quali potersi rivolgere per qualsivoglia lavoro sarebbe uno sgravio enorme di risorse sia per i committenti sia per tutti gli altri attori del cantiere (a partire dal Coordinatore e non di meno, per le imprese che subappaltano parte dei lavori).
Un ultimo pensiero: le autocertificazioni hanno fatto il loro tempo! Saranno anche state utili per favorire una presa di coscienza sugli obblighi legislativi da parte dei datori di lavoro, ma ormai vengono usate per nascondere gravi mancanze nell'organizzazione dell'impresa.
Un invito: la prossima volta che un'impresa vi presenta una dichiarazione di adeguatezza onnicomprensiva in materia di sicurezza, lavoro, contributi, ecc. provate a chiedere evidenza documentale di ogni punto... e vediamo cosa succede.
Saluti
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
02/09/2014 (17:53:08)
Basta vedere da quanto tempo s'aspetta il decreto per la qualificazione delle imprese .........
E' evidente che non c'è la volontà "politica" di definirlo.

C'est l'Italie!
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
03/09/2014 (08:57:07)
Dunque nei “cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”

Ho letto bene? Per uno spettacolo teatrale (fatto salve le esclusioni) dovrà essere nominato il CSP?
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
05/09/2014 (17:29:13)
in quale data è entrato in vigore il decreto?
Rispondi Autore: Carlo Dallacasa - likes: 0
08/09/2014 (14:54:44)
In merito al cosiddetto "Decreto Palchi" ed in particolare al Capo relativo agli allestimenti fieristici mi sembra di aver capito che per uno stand di altezza minore di cm 650 non è necessario nominare il Coordinatore...cosa ne pensate???

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