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Novita' legislative per la sicurezza sul lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

08/04/2002

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Comunitaria 2001 che modifica il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 624/96.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 72 del 26-3-2002- Suppl. Ordinario n.54) la Legge 1 marzo 2002, n. 39, '' Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001''.

Nel provvedimento, che entrerà in vigore il 10 aprile 2002, sono contenute alcune modifiche alla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, in particolare al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 624/96.

L'articolo 21 della legge comunitaria delega il Governo ad emanare un decreto legislativo che adegui il D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni, ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 .
L'articolo 21 della legge comunitaria modifica inoltre l'art. 4 e l'art.8 del D.Lgs 626/94.
L'articolo 4, comma 1, D.Lgs 626/94 e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

Riguardo al Servizio di prevenzione e protezione, la legge Comunitaria modifica l'articolo 8, comma 6 (sostituendo la parola ''deve'' alla parola ''puo''') come segue: ''Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


L'articolo 20 della legge comunitaria prevede il differimento al 5 dicembre 2002 del termine introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.359, concernente alcune attrezzature di lavoro, che viene differito limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV. Il termine era precedentemente fissato al 30 giugno 2001.

L'articolo 19 della legge comunitaria delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (industrie estrattive), prevedendo che, per talune tipologie di attivita' estrattive possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli previsti nell'art. 20 del D.Lgs. n. 624 del 1996.





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