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Le novità del Decreto 81: macchine agricole, sanzioni, ferite da taglio

Le novità del Decreto 81: macchine agricole, sanzioni, ferite da taglio

Autore:

Categoria: Normativa

03/10/2014

Un secondo approfondimento sulle più recenti modifiche e precisazioni relative al D.Lgs. 81/2008: attrezzature, sanzioni, protezione nel settore sanitario, organi di vigilanza. Una raccolta di interpelli. A cura dell’ing. Fabio Lilliu.

La nostra normativa, nei suoi continui rimandi, nei suoi termini criptici, rischia di assomigliare ad una giungla intricata che il sole attraversa solo con difficoltà. Un altro aspetto che la rende ai nostri occhi complicata è la sua continua evoluzione, correzione e specificazione (anche attraverso nuove circolari, interpelli, ...). Per aiutare i nostri lettori ad essere aggiornati nella conoscenza del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, raggruppiamo una lista di novità – presentate singolarmente in vari nostri articoli nei mesi scorsi – raccolte in un secondo contributodi un nostro lettore, l’ing. Fabio Lilliu e con riferimento al testo coordinato, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nell’edizione maggio 2014.

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Le principali novità apportate all’ultima versione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardano:
- obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole;
- aumento sanzioni;
- protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
- informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza;
- vari interpelli alla Commissione che si sono occupati tra l’altro di: scaffalature metalliche, Coordinatori, formazione, impresa affidataria, autoferrotranvieri, collaborazione del medico competente, vigili del fuoco, documento di valutazione dei rischi, registro infortuni.
 
1. Abilitazione uso macchine agricole
La Circolare Ministero del Lavoro n. 45 del 24 dicembre 2013 ha fornito i seguenti chiarimenti:
 
- Attrezzature per le quali e differita l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione
Il differimento al 22 marzo 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole è riferito alle attrezzature individuate al punto 1 dell’allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate nel settore agricolo o forestale.
 
- Riconoscimento dei corsi effettuati
Solo per le macchine agricole sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino al 22 marzo 2015 che soddisfano i requisiti delle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell’Accordo 22/02/2012 [1].
 
- Esperienza documentata di almeno due anni[2]
Deve essere posseduta al 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dello stesso Accordo va effettuato entro il 13 marzo 2017.
 
- Validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell’Accordo 22/02/2012
I lavoratori che al 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle macchine agricole devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.
 
 
2. Aumento sanzioni
La Lettera circolare 27 dicembre 2013 (prot. 22277) ha incrementato gli importi di cui all’art.
 14 del D.Lgs. 81/2008 relativi a:
 
- sanzioni amministrative legate all’impiego di lavoratori “in nero” [3]: aumento del 30%; in tali ipotesi, e inoltre stata esclusa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
- somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale [4]: aumento del 30%
- sanzioni amministrative relative a durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali [5]: decuplicate.
 
3. Protezione dalle ferite nel settore ospedaliero e sanitario
Il 25 Marzo 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/2014 che ha inserito nel D.Lgs. 81/2008 il Titolo X-bis sulla protezione dalle ferite da taglio e punta nel settore ospedaliero e sanitario.
 
Gli interessati sono i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro relativi ad attività sanitarie, compresi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e sub-fornitori (questi ultimi definiti come coloro che operano nel quadro di rapporti contrattuali con il datore di lavoro).
 
Tra le novità normative compaiono le misure generali di tutela per il rischio di ferite e infezioni da dispositivi medici taglienti cioè quegli oggetti o strumenti necessari all’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare; il datore di lavoro deve:
 
- assicurare che i lavoratori siano formati e abbiano risorse per evitare il rischio; gli oggetti taglienti/acuminati sono considerati attrezzature di lavoro;
- promuovere la segnalazione degli infortuni per evidenziare le cause sistemiche e valutare il grado d’incidenza delle ferite da taglio/punta ;
- adottare misure per eliminare o contenere il rischio attraverso una politica globale di prevenzione che tenga conto di tecnologie più avanzate, organizzazione, condizioni e ambiente di lavoro inclusi i fattori psicosociali [6];
- assicurare misure di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento di lavoratori e loro rappresentanti anche per favorire la loro partecipazione all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione.
 
La valutazione dei rischi deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte, così da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro veicolo di infezione.
 
L’articolo 286-sexies è riservato alle misure di prevenzione specifica riguardante le ferite e la trasmissione delle infezioni:
- procedure di utilizzo e smaltimento di dispositivi taglienti e rifiuti contaminati, installazione di contenitori segnalati e sicuri posti il più vicino possibile alle zone di utilizzo/deposito degli oggetti acuminati; le procedure vanno periodicamente sottoposte a valutazione per testarne l’efficacia e sono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- eliminazione dell’uso di oggetti acuminati e adozione di dispositivi con meccanismi di protezione e di sicurezza
- sorveglianza sanitaria
- divieto di reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
- formazione su: uso dei dispositivi, procedure per notifica, risposta e monitoraggio postesposizione, profilassi in caso di ferite o punture
- informazione attraverso materiale riguardante: programmi di sostegno dopo infortuni, rischi su esposizione a sangue e liquidi organici, misure di prevenzione, uso e smaltimento degli oggetti utilizzati, importanza della segnalazione da parte del lavoratore, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini vanno dispensati gratuitamente a lavoratori e studenti interessati
- procedure dopo ferimento del lavoratore per prestare cure immediate (inclusa profilassi post-esposizione, esami medici necessari e, se del caso, assistenza psicologica) e registrare le cause, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
 
Le sanzioni relative ad alcuni articoli del Titolo sono a carico del datore di lavoro e del dirigente e riguardano l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
 
4. Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza
 
L’articolo 67 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le notifiche da effettuare all’organo di vigilanza.
 
In particolare, in caso di costruzione e realizzazione di edifici/locali da adibire a lavorazioni industriali, e di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, vanno comunicate (se i luoghi di lavoro prevedono la presenza di più di tre lavoratori) alcune informazioni.
 
Il 9 maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [7] il decreto interministeriale 18 aprile 2014 che individua le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio.
 
L’allegato al decreto riporta il modello da utilizzare per la notifica a seguito di intervento edilizio (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV D.Lgs. 81/2008); tra l’altro occorre presentare una piantina dell’edificio interessato con indicate:
- strutture in costruzione e quelle in demolizione
- lay-out
- destinazione d’uso di ogni singolo locale
- presenza di locali sotterranei o simili.
 
In ultimo è prevista la compilazione di una scheda “Lavorazioni aziendali e mansioni”, in riferimento alle sole aree interessate, che comprende tra l’altro l’indicazione di: attrezzature di lavoro utilizzate, mansioni svolte e principali rischi per la salute e la sicurezza.
 
5. Interpelli alla Commissione
a) Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e scaffalature metalliche
b) Corsi di aggiornamento per Coordinatori
c) Formazione dei lavoratori con funzioni di RSPP
d) Allievi degli istituti di istruzione ed universitari, datore di lavoro nelle scuole cattoliche, enti bilaterali e organismi paritetici, informazione e formazione di docente non dipendente chiamato d’urgenza
e) Nomina del CSP nei cantieri di cui all’art. 90 comma 11 del D.Lgs. 81/2008
f) Documenti che l’impresa appaltatrice deve consegnare al committente
g) Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
h) Attività di collaborazione del medico competente
i) D. Lgs. 81/2008 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
j) Impresa affidataria costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto
k) Redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
l) Sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
 
a) Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e scaffalature metalliche ( interpello n. 16 del 20/12/13) È possibile escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dalla definizione di “cantiere” un luogo di lavoro dove si montano scaffalature all’interno di locali che non rientrano nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece si può assimilare l’impianto a opere fisse in metallo (allegato X del Decreto)?
Il chiarimento riguarda i locali dove:
- non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.
 
Indicazioni
Esistono varie tipologie di scaffalature metalliche [8]:
- scaffalature leggere
- scaffalature medie e pesanti
- scaffalature molto pesanti
- magazzini dinamici a gravita
- magazzini ed archivi automatizzati
- archivi e magazzini mobili o compattabili
- scaffalature autoportanti
- scaffalature leggere con passerelle multipiano.
 
L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce il “cantiere temporaneo o mobile” il luogo dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X.
L’applicazione del Titolo IV del Decreto e subordinata al fatto che i lavori siano finalizzati alla realizzazione di “opere fisse, permanenti o temporanee [...] in metallo” o al “montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile” [9].
L’applicabilità del Titolo IV Capo I del D.Lgs. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche va dedotta considerando l’applicazione congiunta di contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata e tipologia della scaffalatura:
- in relazione al contesto occorre valutare se il montaggio/smontaggio richiede l’installazione di un cantiere [10].
- in relazione alla tipologia, occorre avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a “lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo” e non consista nel mero assemblaggio di un’attrezzatura o di elementi di arredo. A tal proposito si forniscono alcuni criteri:
- scaffalature leggere: sono in genere degli elementi di arredo, e quindi da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV perché il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile
- scaffalature medie, pesanti e molto pesanti: potrebbero rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile perché sono ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati
- magazzini dinamici a gravita: sono assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravita, o sono proprio delle macchine se alimentati a motore; quindi, per loro natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile
- magazzini ed archivi automatizzati: sono generalmente costruzioni complesse, spesso dotate di macchine, le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai “lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ...in metallo”; l’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile perché si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati
- archivi e magazzini mobili o compattabili: le modalità di montaggio/smontaggio, per loro natura, non rientrano nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile e nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
- scaffalature autoportanti e scaffalature leggere con passerelle multipiano: edifici in tutto e per tutto, rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.
 Si ritiene infine che le scaffalature metalliche non siano “attrezzature di lavoro”, salvo i casi in cui rientrino nella definizione di “macchine” secondo il D.Lgs. n. 17/2010.
 
b) Corsi di aggiornamento dei coordinatori ( interpello n. 17 del 20/12/13)
Si chiede di sapere se:
1. il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale da parte dei coordinatori comporta di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento oppure obbliga a dover frequentare di nuovo il corso di formazione completo (120 ore)
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore può valere per le annualità successive.
 
Indicazioni
1. L’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 stabilisce che se le figure di ASPP/RSPP non adempiono l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti perdono l’operatività e di conseguenza non possono esercitare i propri compiti fino a che non completano l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso. Quanto disciplinato sopra trova applicazione anche per i coordinatori, i quali devono aggiornarsi entro il termine previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs.
 81/2008, altrimenti non potranno esercitare l’attività fino al completamento dell’aggiornamento per il monte ore mancante.
2. La partecipazione a corsi di aggiornamento per più di 40 ore non costituisce credito formativo per gli anni successivi perché l’allegato XIV individua solo i contenuti minimi di tale percorso.
 
c) Formazione dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP ( interpello n. 18 del 20/12/13)
Si chiede di sapere se è obbligatoria la partecipazione, da parte di docenti nominati RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione per RSPP, a sottoporsi ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per lavoratori e preposti?
 
Indicazioni
La formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP (secondo l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) è superiore e quindi comprensiva a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
“L’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi di dirigenti e preposti [...] costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica” [11].
La formazione di ASPP/RSPP, anche se con contenuto differente rispetto a quello per preposti/dirigenti, garantisce una formazione “adeguata e specifica”, perché rispondendo a criteri più approfonditi è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella per lavoratori e preposti.
 
Inoltre, fra compiti del RSPP vi e quello di provvedere “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale” [12].
Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
Le considerazioni esposte valgono solo se il docente svolge le funzioni di ASPP/RSPP o, comunque, ha ancora i requisiti per svolgere tali funzioni.
La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per lavoratori e preposti, ma dovrà essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
 
d) Allievi degli istituti di istruzione ed universitari, identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici, informazione e formazione di docente non dipendente chiamato d’urgenza ( interpello n. 1 del 13/03/14)
Si chiede il parere in merito ai seguenti quesiti:
1. in quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale sono equiparati ai lavoratori
2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nelle scuole cattoliche
3. quali sono i criteri di identificazione e reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
4. limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. 81/2008, nel caso di docente esterno chiamato ad una supplenza in via d’urgenza.
 
Indicazioni
1. Al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione” [13].
 “Sono equiparati ai lavoratori [...] gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione” [14].
Il D.Lgs. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”. In questo modo da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza in tutti i periodi e i casi in cui gli allievi non usano attrezzature di lavoro e non sono esposti ad agenti chimici, fisici e biologici, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali (comprese ad esempio quelle su sorveglianza sanitaria e formazione) quando gli allievi acquisiscono la parificazione allo stato di “lavoratore”.
 
2. Il datore di lavoro è “il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con D.Lgs. 297/94. Ove il soggetto sia una persona giuridica [...] si intende il rappresentante legale dell’ente” [15]. Tale individuazione deve rispettare il D.Lgs. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” [16].
 
3. L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 prevede che la richiesta di collaborazione del datore di lavoro “opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [...] e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro [...]. Si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.” Non è onere del datore di lavoro/organizzatore del corso dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
 
4. Il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”.
Il datore di lavoro quindi può dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, se il lavoratore e privo della formazione prevista, il datore di lavoro lo avvia ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
 
e) Applicazione dell’art. 90, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 ( interpello n. 2 del 13/03/14)
Quali sono i cantieri per i quali si applica l’art. 90 comma 11 del D.Lgs. 81/2008?
Indicazioni
La nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (CSE) [17].
Il committente/responsabile dei lavori quindi non è obbligato a nominare il CSP nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire
- l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
 Nel lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, se è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, il committente deve nominare il CSP.
 Anche nei casi in cui il committente/ responsabile dei lavori non e tenuto a nominare il CSP, dovendo il CSE svolgere le funzioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, questi deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di CSP” [18].
 
f) Documenti che l’impresa appaltatrice deve consegnare al committente ( interpello n.
Si chiede se ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’impresa e tenuta a consegnare:
- copia del modello LAV
- consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice
- dichiarazione che i dipendenti dell’impresa hanno il certificato di idoneità fisica
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Indicazioni
Per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.
Il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI perché la redazione del documento, quando previsto, è un suo obbligo; può chiedere i documenti e le informazioni necessarie all’elaborazione del DUVRI.
 Dove non ricorrono le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 riguardanti cooperazione e coordinamento.
 
g) Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri ( interpello n. 4 del 13/03/14)
Come si applica l’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri?
Indicazioni
La Legge 191/1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell’esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l’igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956, le cui disposizioni sono state trasposte nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008. In riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trova integrale applicazione l’allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. 81/2008.
Le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un’interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell’art.3 del D.Lgs. 81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.
 
h) Attività di collaborazione del medico competente ( interpello n. 5 del 13/03/14)
Come deve intendersi il termine “collabora” (art. 25 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)? Indicazioni
L’attività di “collaborazione” del medico competente riguarda anche alla programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori ed all’organizzazione del servizio di primo soccorso [19]. È prevista una sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi [20].
Il legislatore ha voluto far assumere, nell’organizzazione della prevenzione aziendale, un ruolo di maggiore rilevanza al medico competente. La Cassazione precisa che a lui “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene cosi delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell’art.
 55 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/2008” [21].
 
Il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni sia ricevute dal datore di lavoro che acquisite di sua iniziativa, attraverso l’adempimento degli obblighi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008; quindi l’obbligo di “collaborazione” va inteso in maniera attiva; egli, prima di redigere il protocollo sanitario, deve conoscere i rischi presenti e quindi collaborare alla valutazione dei rischi. Se il medico competente subentra ad un altro, dopo la redazione della suddetta valutazione, deve rivisitarla acquisendo le necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e prendendo visione dei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall’inizio, dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.
 
i) D. Lgs. 81/2008 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( interpello n. 6 del 13/03/14)
Si chiedono chiarimenti, in riferimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su quanto riportato nell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/2008: “le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.
Indicazioni
Rimane in vigore il D.M. 450/99 che va applicato considerando il comma 3 dell’articolo 304 del D.Lgs. 81/2008 che prevede “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.
 
j) Impresa affidataria costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto ( interpello n. 7 del 13/03/14)
Come si individua l’impresa affidataria in caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori?
Indicazioni
La società consortile, costituita dopo l’aggiudicazione dell’appalto, unico soggetto che esegue i lavori e gestisce i rapporti con i terzi, assume tra l’altro il potere di subappaltare parte dell’opera ed organizzare il proprio personale per l’esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l’ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell’appalto.
La titolarità del contratto di appalto con il committente, all’atto dell’affidamento dei lavori, permane in capo all’ATI, mentre la società consortile, assumendo l’incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, e destinataria degli obblighi di cui all’art.97 del D.Lgs. 81/2008.
 
k) Redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari ( interpello n. 8 del 13/03/14)
È obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi da parte di un’associazione senza dipendenti ma che si avvale di volontari?
Indicazioni
Il regime applicabile per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge 398/91 e all’art. 90 della Legge 289/02, è quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali il comma 11 dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21.
Se i soggetti di cui sopra svolgono la loro “prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione” [22].
Rimangono i principi generali che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità, di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione e che quindi ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali in caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.
 
l) Sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni ( interpello n. 9 del 13/03/14) Si chiede il parere in merito all’applicabilità della sanzione per la mancata vidimazione del registro infortuni.
Indicazioni
In attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale istitutivo del SINP ( Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il registro va redatto secondo il modello approvato con DM 12 settembre 1958 [23], istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89 comma 3 del D.Lgs. 626/1994.
 
 
 
Ing. Fabio Lilliu
 



[1] I corsi delle lettere b) e c) vanno integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo entro 24 mesi dal 22/03/2015.
[2] Punto 9.4 Accordo 22/02/2012.
[3] Art. 3 Decreto Legge 12 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare) convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73.
[4] Art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 81/2008.
[5] D.Lgs. 66/2003.
[6] Nell’adozione delle misure di prevenzione occorre applicare un ordine di priorità secondo l’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE.
[7] Serie Generale n. 106.
[8] Guida alla sicurezza delle scanalature e dei soppalchi, Milano, ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di lavoro Sicurezza, 2008.
[9] Allegato X del D.Lgs. 81/2008.
[10] Costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nel p. 2.2.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo a: recinzioni, accessi, segnalazioni, viabilità, impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, gas, acqua, gas ed energia realizzati appositamente per l’installazione, zone di deposito materiali con pericolo incendio/esplosione, presenza di linee elettriche aeree e/o condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l’installazione, cantieri confinanti con l’area di installazione
[11] Allegato A dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
[12] Art. 33, comma 1, lett a) del D.Lgs. 81/2008.
[13] Art. 2 del D.Lgs. 81/2008.
[14] D.M. 29 settembre 1998, n. 382.
[15] Art. 8 del D.M. 382/1998.
[16] Art. 2 del D.Lgs. 81/2008.
[17] Art. 90, comma 11 del D.Lgs. 81/2008.
[18] Circolare n. 30/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
[19] Art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
[20] Art. 58 del D.Lgs. 81/2008.
[21] Sentenza n. 1856 del 15/01/2013.
[22] Art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008.
[23] Come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996.


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Rispondi Autore: Manuela Piseddu - likes: 0
03/10/2014 (16:40:49)
Buon pomeriggio a tutti, leggo l'articolo relativo alle macchine agricole e a parere mio si continua a fare un pò di confusione, anche perchè l'accordo stato regioni del 22/02/2012 presenta tanti passaggi contestabili, ma su certi punti è abbastanza chiaro. L'ultima frase dell'accordo puntualizza che l'accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in GU, avvenuta 12/03/12, pertanto si evince che entra in vigore il 12/03/2013. Il 9.4 invece precisa che al 12/03/2013 (ossia la data di entrata in vigore dell'Accordo) i lavoratori del settore agricolo che sono in possesso di esperienza documentata di almeno 2 anni devono aggiornare entro 5 anni, ossia entro il 2018. LA norma transitoria invece al punto 12 afferma che i lavoratori, che al 12/03/2013 sono incaricati dell'uso delle attrezzature, devono svolgere i corsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accorso, quindi entro il 12/03/2015. Non trovo nessun riferimento alla scedenza del 12/03/2017...probabilmente mi son persa qualche passaggio, però sarei ben felice di avere maggiori delucidazioni in merito se qualcuno è in grado di darmele. La normativa a volte è abbastanza semplice, e l'unico aspetto poco chiaro è il riconoscimento dell'esperienza documentata, quali sono le modalità? ovviamente tramite autocertificazione, che espone sempre i lavoratori a dover molto spesso dichiarare il falso perchè male informati, e anche perché rappresenta il metodo più veloce per adempiere a una normativa senza spese, insomma serve solo a tamponare momentaneamente. Trovo che per un settore come l'agricoltura che difficilmente si affaccia al mondo della sicurezza sul lavoro, perchè raramente svolge i corsi a riguardo, sarebbe stato un ottimo strumento per poter divulgare e sensibilizzare sempre di più la cultura della sicurezza rendendoli più consapevoli... invece è stato l’ennesimo pasticcio, con mille interpretazioni che mirano a rinviare l’entrata in vigore di una normativa che sarebbe già dovuta entrare a far parte del D. Lgs. 81/08 anni fa, invece ancora una volta si sta perdendo di vista l’obiettivo.
Rispondi Autore: Marcello Marianelli - likes: 0
06/10/2014 (14:47:42)
Complimenti e ringraziamenti a Ing. Lilliu per le sue ricerche che rendono comprensibile l'iter delle leggi e leggine che si susseguono e che lui riassume in termini comprensibili una materia altrimenti riservata agli avvocati con tutti i limiti di comprensione

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