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Jobs act: nuove semplificazioni e modifiche del D.Lgs. 81/2008

Jobs act: nuove semplificazioni e modifiche del D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

18/06/2015

I testi dei decreti in materia di semplificazione e razionalizzazione nelle norme sulla sicurezza sul lavoro. Testi approvati dal Consiglio dei Ministri e in attesa di parere delle Commissioni parlamentari. Le possibili modifiche del D.Lgs. 81/2008.

Roma, 18 Giu – Sono stati pubblicati finalmente, sul  sito della Camera, i testi relativi agli ultimi decreti attuativi della  legge delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, che hanno avuto il via libera nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
 
E alcuni di questi decreti, come più volte ricordato in questi mesi dal nostro giornale, riguardano non solo il tema dei contratti di lavoro e del riordino degli ammortizzatori sociali, ma anche direttamente e concretamente il mondo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreti che dovrebbero dare concretezza alla più volte dichiarata volontà di semplificare e razionalizzare i vari adempimenti e alla volontà di creare un’ Agenzia unica delle ispezioni del lavoro.
 
Segnaliamo, a questo proposito, quanto indicato dal  Jobs Act riguardo alla delega sulla sicurezza:
 
(...)
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
(...)
 
Ricordando che stiamo parlando di schemi di decreti legislativi, cioè di decreti non ancora promulgati e in vigore, e che sono, ad oggi, atti del Governo in attesa di parere (la legge prevede che su determinati atti del Governo sia espresso il parere del Parlamento, parere espresso dopo l’assegnazione e l’esame delle Commissioni competenti), ci soffermiamo su uno schema di decreto che riguarda in particolare le possibili modifiche al D.Lgs. 81/2008.

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Lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” prevede infatti un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Due gli articoli:
- art. 20: modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- art. 21: semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
Ci soffermiamo oggi in particolare sul contenuto dell’articolo 20 che analizziamo con l’aiuto della “relazione illustrativa” ufficiale dello schema di decreto:
 
- il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 (Campo di applicazione) del TU: “si prevede (comma 8) che in caso di lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12 bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e i volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale”;
 
- il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del TU relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando cosi possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento o altro”;
 
- il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del TU relativo alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: “tale norma disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima. Tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita. Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”;
 
- il comma 1, lett. d) modifica l'articolo 12 (Interpello) del TU: “si prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome;
 
- il comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 
- il comma 1, lett. t) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
 
- il comma 1 lett g) modifica l'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del TU: “si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”;
 
- il comma 1, lett. modifica l'articolo 41 del TU in materia di sorveglianza sanitaria: “si prevede l'abrogazione del comma 2, lettera e-bis), atteso che è già prevista nel T.U. una visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni ad una specifica mansione”;
 
- il comma 1, lett. i) modifica l'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del TU: “si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni". La disposizione è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4, del presente provvedimento, che "abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo”;
 
- il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) del TU: “la prima modifica garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea. Il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l'iter giudiziario. La modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e quelle relative alla formazione previste dall'articolo 37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. La seconda modifica prevede che in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l'importo derivante dall'applicazione di più sanzioni non può superare l'importo di cui al comma 1 che è l'importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei rischi”;
 
- il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 (Definizioni) del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall'interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”;
 
- il comma 1, lett. n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al TU in tema di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l'attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo;
 
- il comma 1, lett. o) modifica l'articolo 87 del TU relativo alle sanzioni del Capo IV: “al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie;
 
- il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 88 del TU, relativo al campo di applicazione del Titolo IV: “si prevede che le disposizioni del TU relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto decreto. La modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione;
 
- il comma 1, lett. q) modifica l'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del TU: “si prevede un semplificazione in materia di formazione dei coordinatori. Al momento la formazione dei coordinatori è l'unica non demandata agli accordi Stato-Regioni”. In particolare il comma 1, lett. q) recita: “l'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono
svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2";
 
- il comma 1, lett. r) modifica l'articolo 302 bis (Potere di disposizione) del TU: “si prevede una riformulazione dell'articolo al fine di consentire un più agevole utilizzo del potere di disposizione”;
 
- il comma 1, lett. s) modifica l'allegato IV del TU: “si prevede l'obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa (quale ad esempio il buono pasto da utilizzare in un esercizio convenzionato in prossimità del luogo di lavoro)”.
 
Infine, sempre riguardo all’articolo 20, il comma 2 “introduce una disposizione transitoria, al fine di salvaguardare l’operatività degli organismi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), la cui composizione è stata modificata dalle lettere b) e c) del comma 1, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Essi continuano ad operare nell'attuale composizione fino alla loro naturale scadenza”.
 
Per concludere, rimandando a futuri articoli di PuntoSicuro l’approfondimento e il commento degli altri schemi di decreto che riguardano direttamente o indirettamente la tutela della sicurezza e salute, ricordiamo molto brevemente che l'articolo 21 reca diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali “concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine dì ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro”. E a tal fine “vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0
22/06/2015 (08:17:32)
Avete scritto: "il comma 1, lett. i) modifica l'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del TU: “si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni. La disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all'articolo 20, comma 4, del presente provvedimento, che abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo”;"

In realtà il riferimento dovrebbe essere all'art 21 comma 4 del decreto

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