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Decreto 81: modificato il campo di applicazione del Titolo IV

Decreto 81: modificato il campo di applicazione del Titolo IV
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

01/09/2015

La Legge Europea 2014 n. 115 cancella una modifica, introdotta dal “Decreto del Fare”, in relazione al campo di applicazione del Capo I del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili). La legge, il diritto europeo, le riflessioni e i commenti.

Roma, 1 Sett – Anche quest’anno, come già successo l’anno passato con la  Legge 30 ottobre 2014 n. 161,  siamo costretti a legiferare per evitare gli oneri delle  procedure d'infrazione; procedure che possono essere correlate a violazioni del diritto dell' Unione Europea o, più semplicemente, al mancato recepimento di direttive nei tempi richiesti.

La nuova Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015, pubblicata il 3 agosto in Gazzetta Ufficiale, contiene 29 articoli che adeguano il nostro ordinamento agli obblighi europei in varie materie. In particolare la legge risolve i problemi sollevati dall’infrazione rilevata dalla Commissione  europea -  Caso EU Pilot 6155/14/EMPL – con riferimento alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

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Come già ricordato in una nostra recente notizia flash,  con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015 viene cancellata una modifica introdotta dal cosiddetto “decreto del fare” (Decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98) in relazione alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e al campo di campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.
Modifica che, come ben sanno i nostri lettori, era stata denunciata alla Commissione dall’inflessibile e instancabile RLS toscano Marco Bazzoni in quanto violava la Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri del 24 giugno 1992.
 
Ricordiamo brevemente la storia della denuncia.
 
Marco Bazzoni - che non ha mai nascosto la sua opinione sul “ decreto del fare”, considerato come un decreto che “non aumenta ma riduce la sicurezza sul lavoro” – aveva sollevato già nel giugno del 2013 di fronte alla Commissione Europea diverse contestazioni in merito alla compatibilità con la normativa europea delle modifiche portate dal decreto al D.Lgs. 81/2008 (documentazione sulla valutazione del rischio in caso di interferenza, campo di applicazione del Titolo IV, riconoscimento della formazione, seguito dato agli infortuni sul lavoro, disposizioni in materia di prevenzione infortuni, ...).
Delle varie contestazioni sollevate dall’RLS toscano, la Commissione si era poi soffermata su due punti. E su questi due punti la Commissione aveva richiesto informazioni dettagliate alle autorità italiane nell’ambito di una specifica applicazione EU Pilot (applicazione che ha l’obiettivo di fornire risposte rapide a quesiti riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE prima dell’eventuale avvio di una procedura d’infrazione).
Questi i due punti:
 
- la “documentazione sulla valutazione del rischio in caso d'interferenza tra attività che presentano un basso rischio d'infortunio condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro” con riferimento ad una possibile violazione della Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
 
- le modifiche al campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento a violazioni della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Infatti con gli emendamenti introdotti dalla Legge 98/2013 (legge di conversione del “decreto del fare”) al comma 2 dell’art. 88 è stata aggiunta una lettera g-bis) secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”. “Secondo Lei” – scriveva una lettera della Commissione a Bazzoni in riferimento alle conseguenze della modifica – “il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili verrebbe indebitamente ristretto in modo significativo. Pertanto Lei ritiene che numerosi casi che di norma sarebbero rientrati nel suo campo di applicazione ne siano rimasti esclusi”.
 
Se sul primo punto (valutazione del rischio, interferenza tra attività e bassi rischi) le spiegazioni delle autorità italiane sono state sufficienti ed esaustive, così non è stato invece per il punto relativo alla limitazione del campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE:  “i servizi della Commissione sono del parere che la risposta delle autorità italiane non abbia dissipato i dubbi circa la corretta attuazione in Italia della direttiva di cui sopra”.
 
Arriviamo dunque alla nuova modifica del legislatore attraverso la Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015 che riporta il comma 2 dell’articolo 88 del TU alla versione precedente al Decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
 
Questa la versione attuale, attiva dal 18 agosto 2015, della lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88:
 
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X
 
Cosa ne pensa Marco Bazzoni della correzione operata e della conclusione di questa storia infinita?
Punto Sicuro gli ha rivolto alcune brevi domande...
 
La Commissione Europea prima e la normativa italiana le hanno dato di nuovo ragione... Si aspettava che la legge Europea 2014 intervenisse sull'infrazione rilevata dalla Commissione? E risolve le criticità sollevate?
 
Marco Bazzoni: Sinceramente non mi aspettavo che l'Italia si adeguasse così rapidamente alla seconda procedura d'infrazione numero 2014/4144, fatta aprire grazie alla mia denuncia, perche il DL Fare (DL 69/2013, convertito con la legge 98/2013) limitava il campo di applicazione della direttiva europea 92/57/CEE per i cantieri temporanei e mobili.
La violazione riguarda le modifiche al campo di applicazione (art 88) del titolo IV del Dlgs 81/2008. Per quanto riguarda la modifica apportata dalla legge europea 2014, che dovrebbe far chiudere la procedura d'infrazione aperta, ancora devo valutare bene se la modifica si adegua alla normativa europea... A prima vista sembrerebbe di sì...
 
Spesso i suoi interventi si sono tradotti in nuovi interventi legislativi di aggiustamento, come era successo anche per le sue contestazioni in merito alle modifiche del D.Lgs. 106/2009 alla normativa sulla sicurezza. Quali altre denunce ha fatto ultimamente alla Commissione Europea e quali ha quasi pronte nel cassetto da consegnare?
 
Marco Bazzoni: Intanto ho già fatto una denuncia in relazione al tema del demansionamento e al D.lgs. 81/2015, decreto attuativo delle deleghe del Jobs Act. Il demansionamento, così come riportato, con riferimento alla possibile mancanza di formazione  e informazione, non solo è incostituzionale ma va contro l'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e viola l'articolo 12 della direttiva europea 89/391/CEE.
Per quanto riguarda poi i futuri decreti legislativi sulle semplificazioni per la salute e sicurezza sul lavoro e la videosorveglianza e i controlli a distanza, resto in attesa che i Dlgs siano approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Solo allora, dopo averli esaminati attentamente, potrò valutare se fare un ulteriore denuncia a Bruxelles oppure no.
 
Che dire in conclusione di questo travagliato passaggio della nostra normativa sulla sicurezza?
 
Sicuramente che, al di là delle possibili differenti interpretazioni della normativa europea, i nostri legislatori dimostrano ancora una volta di non essere buoni conoscitori delle direttive europee o, per lo meno, di non mettere sufficientemente in conto le eventuali e legittime contestazioni relative al confronto europeo su un diritto essenziale e importante come quello alla tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro...
 
Il procuratore Guariniello ha spesso affermato che, al di là dei problemi di applicazione,  “abbiamo la migliore giurisprudenza al mondo”. Tuttavia ogni volta che l’Unione Europea ci tira le orecchie, è lecito porsi qualche dubbio...
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
01/09/2015 (13:33:11)
Complimenti a Marco Bazzoni, RLS esemplare, e unico al Mondo!
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
01/09/2015 (18:21:54)
Unico, "per fortuna"...
Rispondi Autore: DANILO ZULIAN - likes: 0
01/09/2015 (18:23:18)
Personalmente ritengo che l'aver rimodificato tale comma, tornando alla versione precedente, di fatto, abbia ripristinato la confusione relativa alla interpretazione dei lavori di ingegneria edile applicabili agli impianti tecnologici. Ci voleva tanto per fare qualcosa di un pelino più chiaro? Ora avremo di nuovo cantieri per la realizzazione di impianti gestiti con duvri, con la presenza di 15 o 20 imprese che non hanno sola ben che minima idea di cosa facciano gli altri (e non parliamo della verifica della formazione effettuata dai vari addetti, con presentazione di attestati di corsi che definire ridicoli è un eufemismo- esempio : corso sulle PLE, con stabilizzatori e senza stabilizzatori,, durata 4 ore (quando va bene 8) ma quando vedi l'operatore effettuare le manovre ti vengono i capelli dritti!!! Mah...
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0
01/09/2015 (19:21:52)
E' proprio vero, la sicurezza sul lavoro in Italia si fa sulla carta e sui codicilli. L'importante è che la carta e le parole siano tutte a posto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/09/2015 (20:23:36)
Magari se tutti ci fossimo letti, almeno l'ultima edizione della guida "Non-binding guide to good practice for understanding and implementing Directive 92/57/EEC
‘Construction Sites’", pubblicata dalla UE, ci saremmo evitati tanti problemi interpretativi.
Per trovarla basta scrivere su un motore di ricerca il titolo citato.

Lì, con estrema chiarezza è riportato cosa intendesse il legislatore europeo come "lavori edili o d'ingegneria civile".
In Italia abbiamo fatto una grandissima confusione ed errori marchiani come quello "sanato" grazie a Bazzoni.

Ci sono un mucchio di altri aspetti dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 che andrebbero profondamente rivisti in un'ottica di pragmaticità e praticità.
Purtroppo, però, né il pragmatismo e né, tantomeno, la praticità appartegono al legislatore italiota.

Siccome il nostro legislatore pensa di essere "er mejo der mejo", ci troviamo sempre
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/09/2015 (21:06:12)
Magari se tutti ci fossimo letti, almeno l'ultima edizione della guida "Non-binding guide to good practice for understanding and implementing Directive 92/57/EEC
‘Construction Sites’", pubblicata dalla UE, ci saremmo evitati tanti problemi interpretativi.
Per trovarla basta scrivere su un motore di ricerca il titolo citato.

Lì, con estrema chiarezza è riportato cosa intendesse il legislatore europeo come "lavori edili o d'ingegneria civile".
In Italia abbiamo fatto una grandissima confusione ed errori marchiani come quello "sanato" grazie a Bazzoni.

Ci sono un mucchio di altri aspetti dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 che andrebbero profondamente rivisti in un'ottica di pragmaticità e praticità.
Purtroppo, però, né il pragmatismo e né, tantomeno, la praticità appartegono al legislatore italiota.

Siccome il nostro legislatore pensa di essere "er mejo der mejo", ci troviamo sempre
Rispondi Autore: anonimo - likes: 0
08/09/2015 (17:57:13)
no comment...
Rispondi Autore: rinaldo mattei - likes: 0
13/05/2016 (16:47:55)
grazie .di cuore.

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