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Attrezzature a pressione: gli operatori e i nuovi moduli di valutazione

Attrezzature a pressione: gli operatori e i nuovi moduli di valutazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

12/10/2016

Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sulle quattro tipologie di operatori (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore) e sulle novità dei moduli di valutazione della conformità.

 

Rimini, 12 Ott – In relazione alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e al correlato decreto di recepimento, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 26, ci siamo soffermati in questi giorni sulle novità per il mondo delle attrezzature a pressione. Ricordiamo che, come indicato all’articolo 3 del D.Lgs. 26/2016, ‘con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della  direttiva  2014/68/UE  relativamente  all'articolo  13   della medesima’,  le  disposizioni  del decreto  di recepimento si  applicano  a decorrere dal 19 luglio 2016. 

Ma cosa è cambiato con la direttiva prima e con il decreto di recepimento poi?

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Per rispondere a questa domanda abbiamo presentato, in un precedente articolo, un intervento al seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con l’ Istituto Giordano.

E proprio attraverso l’intervento di introduzione alla normativa, a cura dell’Istituto Giordano, abbiamo sottolineato le prime novità in relazione alla classificazione dei fluidi/sostanze, anche con riferimento al Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP). Classificazione che - con riferimento agli articoli 13 (Classificazione delle attrezzature a pressione) e 49 della Direttiva 2014/68/UE - è entrata in vigore il primo giugno 2015.

 

Tuttavia le novità della direttiva PED 2014/68/UE non riguardano solamente la nuova classificazione, ma anche l’identificazione specifica di quattro tipologie di operatori.

 

Tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali “svolgono un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato UE”. E la nuova direttiva chiarisce che “importatori o distributori di attrezzature in pressione (o di insiemi) che li immettono sul mercato con marchio proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità, saranno considerati alla stregua di fabbricanti (es. Valutazione di conformità)”

 

In particolare la Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 identifica quattro tipi di operatori nel settore specifico (Art. 2, commi 18, 19, 20, 21):

- fabbricante: “persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

- rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

- importatore:  la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo;

- distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dal produttore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi”.

 

Altra modifica riguarda poi la denominazione di alcuni moduli di valutazione della conformità che sono stati uniformati al NLF (“New Legislative Framework”).

Ad esempio variano “le denominazioni dei moduli A1 e C1, che diventano rispettivamente A2 e C2”. E il nuovo Modulo B “contiene al suo interno due varianti:

- MODULO B: ESAME UE DEL TIPO - Tipo di produzione: sostituisce il modulo B della Direttiva 97/23/CE. Valuta l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ attrezzatura a pressione, esaminando la documentazione tecnica e procedendo ad una verifica” che un campione rappresentativo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica;

- MODULO B: ESAME UE DEL TIPO - Tipo di progetto: “sostituisce il modulo B1 della Direttiva 97/23/CE. Valuta l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ attrezzatura a pressione, esaminando la documentazione tecnica (non previsto l’esame del campione)”.

 

La presentazione dell’Istituto Giordano, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta una scheda con i vari moduli previsti e riprende anche brevemente il contenuto di alcuni moduli.

 

In riferimento al modulo B (esame UE del tipo — tipo di produzione), la normativa indica che il fabbricante:

- “presenta la richiesta all’ON (Organismo Notificato), contenente anche la documentazione tecnica;

- mette a diposizione campioni rappresentativi della produzione prevista;

- informa l’ON di tutte le modifiche al tipo approvato inerenti la conformità alla Direttiva;

- tiene a disposizione il certificato emesso dall’ON”.

Il rappresentante autorizzato:

- “può presentare la richiesta all’ON;

- può informare l’ON di tutte le modifiche ...;

- può tenere a disposizione il certificato” ...

E l’organismo notificato:

- “esamina la documentazione tecnica;

- verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica;

- rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo;

- segue l’evoluzione del progresso tecnologico e valuta se il tipo approvato non è più conforme alla Direttiva”.

 

In conclusione l’intervento segnala che l’allineamento al NLF di una Direttiva, “non vuole, negli intenti del legislatore europeo, apportare modifiche sostanziali (solamente modifiche formali). Pertanto, quando si avrà a che fare con il testo della nuova Direttiva, sono da tenere presenti i seguenti 5 punti:

- la Direttiva 2014/68/UE non ha portato cambiamenti nei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES);

- il Campo di Applicazione resta invariato, così come le esclusioni;

- le 9 tabelle della Valutazione della Conformità restano invariate (eccezion fatta per i riferimenti agli articoli per le attrezzature aventi caratteristiche minori (o uguali) al limite inferiore della Categoria I) – Vedi Tabella 2 del Nuovo D. Lgs. n. 26/2016;

- i Certificati rilasciati dagli Organismi di Valutazione della Conformità a norma della Direttiva 97/23/CE sono validi (sino a scadenza), a norma della nuova Direttiva;

- le attrezzature a pressione che sono conformi alla Direttiva 97/23/CE saranno conformi anche alla nuova Direttiva”.

 

 

Presentazione novità normative”, presentazione curata dall’Istituto Giordano, intervento al seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” (formato PDF, 1.82 MB).

 

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (16G00034).

 

 

Tiziano Menduto

 



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