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Verifiche periodiche e indagini supplementari: le norme e gli esempi

Verifiche periodiche e indagini supplementari: le norme e gli esempi

Un intervento si sofferma sul regime delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento. Verifiche periodiche, indagini supplementari, prima verifica, esempi concreti e indicazioni delle circolari ministeriali.


Bergamo, 7 Sett – “Sono trent’anni che lavoro così e non è mai successo niente...”, una frase che probabilmente molti di coloro che si occupano di sicurezza avranno sentito più volte...

A tutti coloro che si chiedono perché ci sono le leggi sulla sicurezza o perché c’è nel D.Lgs. 81/2008 l’allegato VII sulle verifiche delle attrezzature, si deve ricordare che “qualunque sia la spesa necessaria per utilizzare un’attrezzatura consona o per allungare i normali tempi di lavoro programmati”, “questa è di gran lunga inferiore a qualsiasi somma che verrebbe richiesta per risarcire il danno prodotto da un incidente sul lavoro”.

Vale dunque la pena “lavorare in condizioni a dir poco sconsiderate”?

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A chiederlo è un intervento che si è tenuto al seminario “ Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (Bergamo, 19 febbraio 2016), promosso dal Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia costituito nel 2014 a Bergamo.

 

In “Il Regime delle Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento: le procedure e la tempistica”, a cura dell’Ing. Gaetano Battista (INAIL C.V.R. – U.O.T. di Bergamo), si affrontano diversi argomenti, dagli aspetti amministrativi (comunicazione di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, ...), agli aspetti tecnici (normativa, attrezzature soggette, iter per apparecchi marcati o non marcati CE, ...), fino al tema della documentazione (per l’acquisto di un apparecchio).

 

Con riferimento agli aspetti tecnico-normativi noi ci soffermiamo oggi sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

 

Il relatore indica che, in generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro si  possono definire come “attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

-  la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso;

- lo stato di manutenzione e conservazione;

- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro;

- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”. 

E da questa presentazione discende che tali verifiche:

- “non sono collaudi, né omologazioni;

- non sono attività di consulenza;

- non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D. Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.

 

In particolare la prima verifica periodica “ha lo stesso significato delle verifiche successive, ma si conclude con la stesura non solo del verbale di verifica ma anche della scheda tecnica della macchina, che è in sostanza il compendio delle caratteristiche tecniche e che accompagnerà la macchina per tutta la sua vita lavorativa”. 

 

Veniamo all’indagine supplementare che al Punto 2, Allegato II del Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 (“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”) è indicata come “attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.

Indagine che è  “obbligatoria per alcune tipologie di attrezzature”, ad esempio gru mobili e gru trasferibili, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in servizio da almeno 20 anni.

E, come ricordato dal DM, questa indagine non è solo finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dell’attrezzatura, ma anche a stabilirne la ‘vita residua’: “il termine temporale ultimo di possibile operatività in condizioni di sicurezza, eventualmente con portate nominali ridotte”.

Questo tipo di verifica - continua la relazione - “deve essere eseguito da un ‘ingegnere esperto’ “secondo le norme tecniche” (vedi in particolare UNI-ISO 9927-1) prima della verifica periodica e le risultanze esibite dal datore di lavoro al verificatore”. 

 

Il relatore riporta poi alcuni esempi concreti relativi alla periodicità delle verifiche.

 

Un esempio riguarda l’installazione in cantiere di una gru a torre.

 

Un ipotetico datore di lavoro “ha appena finito di montare la gru e provvede a trasmettere all'INAIL la denuncia di messa in servizio”. Riprendiamo un ritaglio delle slide con la corretta periodicità:

 

 

Un altro esempio riguarda invece l’installazione di un carroponte in un deposito/magazzino.

L’ ipotetico datore di lavoro “ha appena finito di montare la gru e provvede a trasmettere all'INAIL la denuncia di messa in servizio”, questa la periodicità:

 

 

E cosa succede dopo il 6 gennaio 2017 o 2019?

L’INAIL protocolla la richiesta dell’Utente e poi:  “incarica un proprio tecnico per l’effettuazione del sopralluogo” oppure “incarica il soggetto abilitato indicato dall’utente”.

Inoltre trascorsi i 45 giorni senza nessuna comunicazione da INAIL, “l’utente e’ libero di incaricare il soggetto abilitato (quello indicato o un altro) per l’effettuazione del sopralluogo”.

 

L’intervento si conclude ricordando alcune indicazioni tratte dalle tante Circolari del Ministero del lavoro sul tema delle verifiche delle attrezzature:

 

- Circolare Min. Lavoro e P. S. n. 23 del 13 agosto 2012 – punto 7: i carrelli commissionatori “non rientrano nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili, secondo la norma UNI EN 280, punto 1.1, in quanto non sono destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili”. Se tuttavia “nel manuale e nella dichiarazione di conformità il fabbricante ha previsto la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) rientrano nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili”;

- Circolari Min. Lavoro e P. S. nn. 30/2012 e 9/2013 – punto 7: i carrelli elevatori a forche (muletti) “sono esclusi in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306-1”. Se però “nel manuale e nella dichiarazione di conformità il fabbricante ha previsto la possibilità di utilizzare l’attrezzatura con un accessorio per il sollevamento di carichi sospesi rientrano nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 nella tipologia degli autogru”;

- Circolare Min. Lavoro e P. S. n. 9 del 5 marzo 2013 – punto 4: i paranchi installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici “non sono funzionali alla destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono utilizzati esclusivamente per le attività di manutenzione quindi rientrano nel regime delle verifiche periodiche (Allegato VII) con periodicità triennale / biennale”.

 

Ricordiamo, infine, che la relazione riporta indicazioni sulla documentazione necessaria nel caso di:

- acquisto una macchina nuova marcata CE;

- acquisto una macchina usata marcata CE;

- acquisto una macchina usata non marcata CE.

 

 

Il Regime delle Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento: le procedure e la tempistica”, a cura dell’Ing. Gaetano Battista (INAIL C.V.R. – U.O.T. di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 1.46 MB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 


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