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Inail: la verifica di impianti e attrezzature

Inail: la verifica di impianti e attrezzature

Indicazioni per la verifica di impianti e attrezzature con riferimento alle modalità di richiesta della prima verifica, agli adempimenti richiesti dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e alle attrezzature soggette a verifica di conformità.

Roma, 4 Apr – L’Inail pubblica sul suo sito indicazioni per la verifica di impianti e attrezzature con riferimento alle modalità di richiesta della prima verifica, agli adempimenti richiesti dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e alle attrezzature soggette a verifica di conformità. Informazioni sulle sedi e soggetti abilitati, sui servizi online e sulla modulistica.

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Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. Secondo le disposizioni dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Fare la prima verifica impianti
Spetta alle aziende richiedere la verifica all’Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.

L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
- denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
- immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
- immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
- richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
 
Attrezzature soggette a verifica di conformità
L'attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell'all. VII del d.lgs. 81/2008):
- generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
- recipienti a gas e recipienti a vapore
- recipienti particolari
- recipienti semplici a pressione con p.v. ≥8000 e p.s. > 12 bar
- forni industriali marcati CE
- forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
- serbatoi per GPL
- contenitori a pressione di gas con membrature miste
- attrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
- attrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
- attrezzature di lavoro - Gruppo GVR
- attrezzature di lavoro per SC e SP
- ponti sollevatori per veicoli
- impianti di riscaldamento
- apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'Inail).
 
Presentare la richiesta di verifica
I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r. 462/2001.
 
 
 
Fonte: Inail.it
 
 

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Rispondi Autore: francesco guerra - likes: 0
04/04/2014 (08:38:00)
la circolare del ministero del lavoro n.23 del 13 agosto 2012 da voi pubblicata nel quotidiano del 04 settembre 2012, in cui si escludono i ponti sollevatori per veicoli dall'obbligo di verifiche periodiche, è stata vanificata? “i ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1”.
Rispondi Autore: alessandro ferrari - likes: 0
04/04/2014 (15:06:32)
Buongiorno,

potreste specificare dove l'Inail ha pubblicato le indicazioni sulle verifiche di impianti e attrezzature. Sul sito Inail non ho trovato quanto citate.

Cordiali saluti
Rispondi Autore: Mirko Piazzoni - likes: 0
07/04/2014 (15:01:59)
Per quanto riguarda i ponti sollevatori per veicoli sono solo quelli installati nelle officine autorizzate per la revisione delle autovetture o camion, L'INAIL in sede rilascia un certificato di idoneità da inserire nella domanda la Ministero dei Trasporti. Niente a che vedere con le verifiche di cui all'Allegato VII del D.L.gs 81/2008.

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