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Codice prevenzione incendi: novità in ambito manutentivo?

Codice prevenzione incendi: novità in ambito manutentivo?

Un intervento si sofferma sulle novità relative al controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio secondo quanto contenuto nel Decreto ministeriale del 3 agosto 2015. La normativa e la gestione della sicurezza antincendio.

Imola, 16 Mar – Nei mesi precedenti e nei mesi successivi alla pubblicazione del cosiddetto nuovo “Codice di prevenzione Incendi”, PuntoSicuro – con la pubblicazione di approfondimenti e la  realizzazione di interviste – è entrata nel dettaglio delle nuove norme con riferimento non solo a quanto contenuto nel Codice, ma anche agli obiettivi di chi ha lavorato alla sua stesura del testo del  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (entrato in vigore il  18 novembre 2015).
 
Non potevamo dunque farci sfuggire l’occasione di poter affrontare oggi un tema importante come le conseguenze del decreto sulla manutenzione degli impianti antincendio. Un tema affrontato in un intervento ad un convegno, dal titolo “Antincendio: focus e novità”, che si è tenuto il 12 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
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Nell’intervento “Controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio”, a cura di Marino Mariani (CEA Estintori SpA), ci si pone una semplice, ma rilevante domanda: il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi” allegato al nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, introduce novità in ambito manutentivo?
 
Per rispondere a questo quesito il relatore riporta alcuni riferimenti legislativi correlati alla manutenzione degli impianti antincendio.
 
Ad esempio sottolinea che il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 15 (Misure generali di tutela) indica che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro bisogna comprendere anche la ‘regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti’.
 
Riporta poi l’articolo 4 del D.M. 10 marzo 1998:
 
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
 
Inoltre presenta l’articolo 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122":
 
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informa-zione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e pro-tezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
 
Veniamo finalmente a quanto contenuto nel nuovo Decreto 3 agosto 2015 con riferimento al capitolo S.5 (Gestione della Sicurezza antincendio):
 
S.5.6.4 - Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.
Nota. L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici è reperibile nel paragrafo S.5.8
(...)
3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
 
L’intervento ripropone poi il DM 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” dove all’articolo 6 (Sistema di Gestione della sicurezza antincendio) si indica che ‘la progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività’. Quindi quando previsto, con riferimento anche alla manutenzione.
 
Ricordiamo poi che, come indicato nel capitolo S.5 (Gestione della Sicurezza antincendio) del documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al Decreto 3 agosto 2015, la gestione della sicurezza antincendio (GSA) “rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio”. E riguardo (S.5.5) alla progettazione della GSA, nella Relazione Tecnica il Progettista deve dare anche ‘indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio’.
Inoltre (S.5.6) la gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività deve prevedere ‘il controllo e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio’ (di cui ai paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3 e S.5.6.4 del documento).
Senza dimenticare che (S.5.6.3) ‘ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il Responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio’. E sulla base del profilo di rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere anche ‘la programmazione delle manutenzioni, secondo le disposizioni vigenti dei sistemi e impianti e attrezzature antincendio’.
 
E dunque “quando la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA):
- è garantita da progettazione antincendio effettuata mediante approccio ingegneristico;
- prevede interazione tra i sistemi/impianti;
- impatta sui contesti o condizioni ambientali;
- espone gli utilizzatori a rischi specifici presenti;
- (...)
le indicazioni sulla gestione di quel sistema nel suo insieme è necessario siano previste nella Relazione Tecnica del progettista affinché possano essere acquisite ed applicate dalla Ditta di Manutenzione nelle fasi manutentive previste”.
 
Rimandiamo alla lettura integrale delle slide correlate all’intervento, che riportano anche ulteriori indicazioni e utili esempi.  
 
In definitiva, quindi, cosa cambia?
 
A questa ultima domanda il relatore risponde: “in molti casi nulla, in altri casi molto”.
E sicuramente “cambia l’approccio, non solo orientati alla quantità degli oggetti, necessariamente orientati alla lettura attenta e alla comprensione del progetto, alle logiche di funzionamento”.
 
 
Controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio”, a cura di Marino Mariani (CEA Estintori SpA), intervento al convegno “Antincendio: focus e novità” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 2.15 MB).
 
 
RTM
 
 


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