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Il documento vuole
fornire precise
linee di indirizzo
con riferimento agli obblighi richiesti dalla normativa e ai principali fattori
di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di
lavoro. Rappresenta un aggiornamento e una riformulazione del documento già approvato dalla
Regione Veneto con
DGR
3136 del 20 ottobre 2009, alla luce delle modifiche apportate all’art. 17
del DLgs 151/01 dall’art. 15 del DL 5/2012 convertito in Legge 35/2012 (Misure
di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle
lavoratrici in gravidanza) ed integrato da elementi utili alla formulazione
della segnalazione del datore di lavoro alle
Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).
Dopo aver riportato
nel dettaglio la normativa vigente, con particolare riferimento alla variazione
dell’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 e ad altre indicazioni normative sui
lavori faticosi, pericolosi e insalubri, il documento affronta il tema della valutazione dei rischi.
Infatti è affidato
al Datore di lavoro il compito di “valutare periodicamente anche i
rischi derivanti dalle attività svolte in
azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della
salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le
conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali
modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non
a rischio”.
In particolare la
valutazione di questi rischi deve essere effettuata in collaborazione con le
figure aziendali previste dal Decreto legislativo 81/2008, in particolare il
Medico Competente “che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle
mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti
misure di tutela da
adottare”.
Particolare
rilevanza è data all’obbligo di
informazione stabilito dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, obbligo che
“comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la
sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di
protezione e di prevenzione adottate”. Esiste dunque l’obbligo, sanzionato, di
“informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel
caso entrassero in gravidanza”.
E “qualora una
lavoratrice informi il Datore di trovarsi in gravidanza, la Valutazione
preventiva consente di eseguire rapidissimamente l’obbligatoria valutazione
individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate
(tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio,
il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la
richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdire la lavoratrice,
in modo anche da poter nominare un supplente)”.
L’importanza
dell’informazione è data proprio dalla
rilevanza
del “fattore tempo”: “è proprio nel
primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili
a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici,
eventuali malformazioni dovute anche a possibili
agenti biologici, ecc.)”. È quindi determinante, da parte
delle lavoratrici, una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di
lavoro.
Torniamo alla percorso della valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro
deve “in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per
la gravidanza e/o l’allattamento”.
Successivamente il
datore deve “integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e
l’identificazione delle operazioni
incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di
prevenzione e protezione che intende adottare:
- modifica delle
condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento della
lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- richiesta alla DTL
di interdizione anticipata dal lavoro”, se lo spostamento non è possibile;
Inoltre deve
“informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione
e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a
conoscenza”.
Si ricorda che
“anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in
azienda una traccia scritta sia
della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici”.
È evidente che la
lavoratrice correttamente informata, “consapevole cioè dei propri diritti e dei
rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare
tempestivamente del proprio
stato di gravidanza il datore di lavoro”. E può in qualsiasi
momento rivolgersi alle DTL per avere informazioni.
È bene poi che il
datore di lavoro, seguendo la stessa logica dei
sistemi di gestione della salute e sicurezza, “provveda a pianificare queste operazioni
definendo le
procedure” e
“stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi con un
monitoraggio continuo della
situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verifichino dei
cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi”.
Nel documento sono
presenti una serie di strumenti per le
aziende e le lavoratrici.
Innanzitutto un prospetto di analisi delle principali
mansioni, con gli eventuali profili di rischio e le indicazioni normative,
nei settori:
- scuola (educatrici
di asili nido, insegnanti, collaboratrici domestiche, ...)
- uffici;
- imprese di
pulizie;
- servizi alla
persona (parrucchiera, estetista);
- alberghi ed
esercizi pubblici (cameriere, cuoche);
- commercio (commesse,
cassiere, ...);
- sanità (reparti
ospedalieri, servizi ambulatoriali, sale operatorie, studi dentistici, reparti
di psichiatria, radiologia, assistenza disabili, ...);
- servizi (badanti,
colf, operatrici ecologiche, guida a bordo di automezzi, ...);
- tessile
(stiratura, confezionamento).
Nel
settore del commercio per le commesse, ad esempio, i fattori di
rischio segnalati sono la
stazione
eretta prolungata (Allegato A, lettera G. D.Lgs. 151/2001:
i lavori che comportano una stazione in
piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro) e l’
uso di scale (Allegato A, lettera E, D.Lgs. 151/2001:
i lavori su scale ed impalcature mobili e
fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro).
L’opuscolo riporta
poi una griglia di rilevazione dei
rischi per lavoratrici gestanti e puerpere, una check list che può essere utilizzata dal datore di lavoro per
“valutare la compatibilità, di ogni postazione di lavoro, nella quale viene o
potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il
puerperio (sette mesi dopo il parto). L’elenco delle situazioni lavorative non
è esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà
produttiva”.
Per concludere
ricordiamo la presenza di altri utili allegati:
- esempio di
valutazione di rischio per le lavoratrici gestanti ed in allattamento;
- modello per
l’informazione delle lavoratrici;
- fac-simile
segnalazione del datore di lavoro alla DTL;
- indirizzario
Direzioni Territoriali del Lavoro del Veneto.
RTM
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