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Interpello: le visite mediche sono a carico dell’azienda?

Interpello: le visite mediche sono a carico dell’azienda?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

11/11/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. 81/2008. Lo spostamento per gli esami complementari alle visite mediche periodiche deve essere in orario di lavoro? Su chi ricadono gli oneri?


Roma, 11 Nov –  Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interpelli recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.

 

Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica.



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Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.

 

L’Unione Sindacale di Base ( USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:

1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa’;

2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente ... al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.

 

Riproponiamo per chiarezza un parte dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 citato dall’USB:

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

(…)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) (lettera soppressa)

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

(…)

 

Veniamo ora invece alle premesse fatte dalla Commissione.

Si premette, ad esempio, che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di ‘inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria...’.

Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili ‘affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(…)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(…)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

Inoltre, come abbiamo visto, l’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce con chiarezza che ‘le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...’.

 

Infine si segnala – come era stato fatto anche per l’ Interpello n. 18/2014 - anche l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

 

Articolo 15 - Misure generali di tutela

(…)

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce, in conclusione, le seguenti indicazioni.

 

I costi relativi agli accertamenti sanitari “non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro” (vedi al riguardo – sottolinea anche la stessa Commissione – l’interpello sicurezza n. 18/2014).

 

 

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 14/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della USB – Prot. n. 19849 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 all'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco - Prot. 37/0016610/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.

 

 

Tiziano Menduto



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Barbieri katjuscia - likes: 0
13/11/2016 (09:53:05)
Tutto questo vale anche per i collaboratori professionali, quindi anche in questo caso resta a carico del DL? Grazie!
Rispondi Autore: @katjuscia_barb Barbieri Katjuscia - likes: 0
14/11/2016 (16:57:59)
Tutto questo vale anche per i collaboratori professionali, quindi anche in questo caso,la sorveglianza sanitaria, resta a carico del DL? Grazie!
Rispondi Autore: Giulia giolo - likes: 0
11/02/2019 (23:06:01)
Buongiorno. Io ho fatto più di 60 gg di malattia consecutivi, quindi visita medica aziendale obbligatoria da parte dell'azienda prima del rientro. Io ho chiamato la mia direttrice per sapere se ci fosse qualcosa da fare per la visita che c'è per legge e lei nella telefonata ha fatto in modo come se fossi io a richiedere una visita medica che mi spettava di diritto, dicendomi oltretutto di fare due righe di richiesta. Io non sapendo ho fatto richiesta. Così ora non mi rimborsano i costi di trasporto e mi mettono pr e non ore lavorative.. Mi ha raggirato? Posso risolvere?
Rispondi Autore: CRISTINA OSTELLARI - likes: 0
22/03/2019 (17:25:12)
visite mediche pagate dal datore di lavoro possono essere richieste dal dipendente? (almeno in copia)
Rispondi Autore: Rachele Letterelli - likes: 0
28/05/2019 (13:01:59)
Salve, io avrei un piccolo problema riguardo un contratto di apprendistato.

Intanto la situazione è questa, ho ancora la copia del contratto che si trova al momento dal commercialista.
Il datore cercava una commessa e mi ha detto che non poteva assumermi a ore perché gli costava troppo e mi faceva questo contratto di apprendistato.
Questo apprendistato sarebbe durato quattro anni in cui alla fine del periodo poteva non assumermi e mandarmi via e in cui mi chiedeva di fare non 18 ore settimanali ma 36 ore.
3 assicurate mentre le restanti 3 no, promettendomi dei pagamenti a parte.
Il punto è che lui mi ha fatto fare delle Analisi presso l’Ambulatorio del lavoro a San Miniato Basso può richiedermi i soldi spesi delle analisi da lui sostenute? E in base a cosa? Io al momento non ho firmato nulla. In caso posso tutelarmi con una scrittura privata? Ovvero, pensavo di compilare un foglio dove lui sottoscrive di aver preso questi soldi a titolo delle spese da lui sostenute a titolo di analisi e che non ha più nulla da ricevere e pretendere da me.
Rispondi Autore: Alfano Antonio - likes: 0
10/03/2021 (20:49:58)
Buonasera, la mia azzienda mi richiede di fare la visita medica annuale il sabato, a 70 km da casa mia con la mia auto e tengo a precisare che il sabato non è lavorativo!!
Mi sono rifiutato!!
Ho fatto bene?
Rispondi Autore: Giuseppe Improta - likes: 0
14/05/2021 (08:47:30)
Salve, mediante messaggio la mia azienda mi ha invitato ad andare a visita medica,a 47 kilometri dalla mia abitazione.Il tempo impiegato e le spese x arrivarci sono a mio carico o a carico dell'azienda? Possono mandarmi quando ho il giorno di riposo o di cassa integrazione o devono mandarmi durante l'orario di lavoro?
Rispondi Autore: Paola - likes: 0
20/06/2021 (09:14:48)
Salve, a gennaio 2016 mi sono spostata, per la stessa azienda dalla sede di Roma a quella di Cinisello Balsamo. La prima visita medica a Cinisello mi è stata fatta nel 2019, nonostante il medico fosse venuto in azienda in precedenza e nonostante io rientrassi da un periodo di malattia superiore ai 60 gg. Nel febbraio 2019,in occasione della presenza del medico, ho chiesto io in segreteria come mai non fossi mai stata chiamata e la segretaria ha fatto in modo di inserirmi di corsa in quella giornata. Da maggio 2020 sono in Sicilia, presso la mia residenza e ho sempre lavorato da remoto da maggio 2020 a oggi, causa covid. Adesso sono stata convocata per sottopormi alla visita del medico del lavoro presso l'ufficio di Cinisello l'8/07 o il 13/07 alla sede di Roma, dicendomi che la visita è obbligatoria pena multa per me, per l'azienda e col rischio di una mia sospensione dal lavoro. Ho fatto presente che si è già verificato un ampio ritardo in precedenza, per cause a me ignote e da me indipendenti, e che tra l'altro, non ho la disponibilità economica per presentarmi in ufficio a mie spese e prendendo pure due gg di ferie per il viaggio, ma ribadendo la mia disponibilità a effettuare la visita quando tutti saremo rientrati in ufficio oppure a effettuarla qui presso il mio medico curante o un altro che loro vogliano indicare. Immagino che la convocazione serva all'azienda per poter dire che loro hanno espletato il loro dovere ed eventualmente sarei io a non fare il mio,qualora non fossi presente. Ma mi chiedo se c'è modo da parte mia di posticipare la visita a quando si sarà tutti in ufficio (visto peraltro che al momento è ancora valido lo stato di emergenza, forse prorogato anche ad agosto) e se io dovessi andare, i costi di trasporto e il tempo di spostamento sono a carico mio, essendo la sede di lavoro sul contratto Cinisello, o sono a carico del datore di lavoro che mi sottopone a sorveglianza sanitaria? Confido in una vostra risposta che possa darmi delucidazioni in merito.
Grazie anticipatamente,
Paola
Rispondi Autore: Massimiliano iori - likes: 0
25/08/2022 (13:31:57)
Devo ancora avere le visite mafiche di un'azienda di Roma del 2021 e di quella 2022 tra cui mi sono dimesso forzatamente mai fatte. Da chi posso denunciare questa storia e chi come organo tutela lavoratori ci si può rivolgersi? Mi servono perché aziende dove mi rivolgo x un assunzione me le chiedono. Grazie un aiuto

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