Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Ulteriori commenti e chiarimenti sul correttivo testo unico

Continuiamo la pubblicazione dei commenti dei lettori e delle risposte dell’Ing. Borghetto sul correttivo del testo unico: DUVRI, organismi paritetici, comunicazioni INAIL/IPSEMA, formazione etc...

google_ad_client
 
Continuano le risposte dell’ing. Borghetto ai commenti* dei lettori di PuntoSicuro, scaturiti dall’articolo “Speciale correttivo testo unico. Prima parte” pubblicato nei giorni scorsi e redatto appunto dall’ingegnere.
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



In grassetto i commenti, in corsivo le risposte dell’ing. Borghetto.
 
Tornando sulla problematica dei "2 gg" per DUVRI, mi chiedo anche: in aziende medio piccole, spesso vi sono chiamate per l'intero anno a ditte di manutenzione esterne, ma che per l'occasione si risolvono in poche ore o max 2 gg. Esiste un contratto per stabilire prezzi d'uscita e pezzi di ricambio, che deve seguire l'iter "opera/appalti" ma per il DUVRI?
Grazie dell'attenzione.
L’obbligo di redigere il DUVRI non dipende dalla dimensione aziendale, ma solo dal tipo di contratti e dalla loro durata e pericolosità. Se sono soddisfatte le condizioni citate sotto non si esige DUVRI.
“..non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”
 
Buongiorno, vorrei far notare che, per quanto riguarda l'invio di dati all'INAIL e IPSEMA relativi agli infortuni con durata superiore ad un giorno, viene disposto che si applichi a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP, e per gli infortuni di durata superiore l'obbligo si considera assolto con la denuncia INAIL da DPR 1124/65.
Si corretto. Per gli infortuni di almeno un giorno l’obbligo NON E’ IMMEDIATO:
“1-bis. L’obbligo .. relativo alla comunicazione .. dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”
 
Un quesito sull'interpretazione delle modifiche all'art. 26 sul DUVRI: non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI... Quel "sempre che essi" si riferisce solo ai lavori e servizi o a tutto il periodo, ovvero anche a i servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature? Ovvero, se ho una fornitura di materiale pericoloso, ma di durata inferiore ai due giorni, devo redigerlo il DUVRI o no? Grazie a coloro che vorranno fornirmi la loro interpretazione.
Dal testo non sono in grado di arrivare ad una conclusione certa, altrimenti ci sarebbe arrivata anche Lei. E’ un classico quesito da Interpello. Direi che in assenza di chiarimenti è opportuno applicare il "worst case", caso peggiore, redigendo il DUVRI.
 
1) Riguardo all'art. 34 io l'avrei inteso come segue: nelle aziende in cui il DL può fare l'RSPP, se lui rinuncia e ne nomina uno esterno potrà svolgere i compiti di addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi solo se ha fino a 5 lavoratori. Se invece decide di essere lui RSPP può essere sempre addetto antincendio o al primo soccorso indipendentemente dal numero dei dipendenti. La norma quindi pone un limite che prima non c'era: con RSPP esterno il DL può essere addetto antincendio o al primo soccorso solo fino a 5 dipendenti.
2) La modifica apportata dal D.Lgs. 106/09 all'art. 34 del D.Lgs. 81/08 riduce la possibilità (rispetto al D.Lgs. 626/94 ed alla prima stesura del D.Lgs. 81/08) del Datore di lavoro di svolgere i compiti di prevenzione incendi e di primo soccorso alle sole aziende con massimo 5 lavoratori (mentre prima poteva in tutte le aziende indicate nell'allegato I del D.Lgs. 81/08).
Complimenti per l’analisi di dettaglio. Condivido tutto tranne che “indipendentemente dal numero di dipendenti”. Ricordiamoci che siamo sempre nell’ambito dell’allegato II. Nelle aziende artigiane e industriali il limite è 30 addetti.
In sintesi con DDL = RSPP, il DDL può essere anche addetto antincendio e primo soccorso fino a 30 dipendenti nel settore artigiano industriale.
Se DDL è diverso da RSPP, DDL può essere anche addetto antincendio e primo soccorso fino a 5 dipendenti.
 
art. 26 Dlgs. 106/09. Visita -preassuntiva.
Questa di fatto è una visita per idoneità alla qualifica (un volta definito certificato medico legale e prima ancora certificato di sana e robusta costituzione fisica) che veniva rilasciata dalla Medicina Legale della ASL di appartenenza.
Ora che detta idoneità alla QUALIFICA ( e non già alla mansione specifica che viene rilasciata solo ad assunzione già avvenuta) può essere rilasciata dal Medico Competente, lo stesso può successivamante, per subentranti patologie, toglierla come di fatto precedentemente faceva la Medicna Legale della ASL?
A mio avviso una volta entrato il lavoratore nell’organizzazione il medico competente più che togliere l’idoneità alla qualifica (che non trovo nel testo) può dare una idoneità o non idoneità secondo quanto previsto dall’art 41 comma 6.
 
Riporto quanto scritto sull'art. 37 in data odierna:
La formazione NON deve essere in collaborazione con gli organismi paritetici, leggete bene la frase con tutte le virgole e troverete "la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro" era così anche prima nella 626 e nel primo 81 ...
Si è corretto:
“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
LA MIA OPINIONE:
Se scomponiamo la frase secondo la punteggiatura inserita risulta che si divide in due.
La FRASE PRINCIPALE:
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
E LA FRASE INCIDENTALE
in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Ne deduco che è errato affermare che i corsi di formazione non sono fatti in collaborazione con gli Organismi Paritetici in linea generale ma, se gli OPP esistono sul territorio di competenza, la formazione deve avvenire in collaborazione con loro.
Ritengo che la questione fondamentale non risolta dal testo è cosa significhi “collaborazione con gli OPP”. Alcuni colleghi la interpretano come “segnalazione”, cioè organizzo un corso e lo comunico all’OPP. Se significasse che la formazione la devono fare loro, o approvare, la questione per i consulenti si complicherebbe notevolmente.
Ricordiamo che tutta la materia della formazione dei dipendenti è al momento solo abbozzata. Devono ancora essere stabilite un accordo Stato Regioni e la figura strategica del “formatore per la sicurezza”:
“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;"
Immagino che nella definizione dell’accordo Stato Regioni si definiranno anche le funzioni degli OPP per la formazione.
 
Art.37 comma 12: ... in collaborazione con gli organismi paritetici...
La situazione è molto grave: gli organismi paritetici o i gli enti bilaterali sono "antagonisti-concorrenti" alle società di consulenza in merito alla formazione. Che collaborazione può avvenire così facilmente? Lo scenario che attualmente si presenta è molto oscuro: enorme difficoltà di relazionarsi con questi enti, risposte vaghe in UN ANNO, zero convenzioni stipulate e oltretutto sottili richieste di demandare a loro la formazione! Stiamo cavillando sulla pelle dei lavoratori? Io RSPP ben qualificato mi fido più della mia competenza che di quella di "docenti" non sempre bene identificati, e inoltre l'attività di formazione per una società di consulenza è parte fondante della stessa! Come posso "demandare" a loro tutti i corsi? Mi sono anche pervenute richieste, nemmeno tanto velate, di divisioni dei proventi dei corsi! E’ questa la realtà triste!!! E dall'altra parte ci sono la ASL e l'Ispettorato che esigono questa "collaborazione" col potere di annullare quanto fatto dal professionista e sanzionare l'Azienda.
gradirei il VS autorevole commento/testimonianza. Grazie
A mio avviso, ora, con il decreto di modifica sono diventati praticamente enti di certificazione o meglio validazione della corretta applicazione dei modelli  di organizzazione e gestione! Come faranno a dotarsi di commissioni tecnicamente competenti su materie di cui sono oggi incompetenti? Su questo punto ci sono pareri fortemente negativi da parte di associazioni del settore. Un  problema aperto è quello del comma 3-ter: cosa significa competenti e chi lo decide? Teniamo presente che dalle decisioni in merito ne discende l’esenzione della Responsabilità dalle pesantissime sanzioni di cui al D.lgs 231/01.
Sul punto ci sono pareri (e interessi!) diversi, come in generale su tutta la questione formazione e certificazione. Anche avere legato la formazione obbligatoria RSPP a strutture organizzative datoriali e sindacali significa far governare il flusso economico relativo.
 
* Nota della redazione: per esprimere il proprio commento o vedere quelli già pubblicati, si veda la sezione "commenti all'articolo. Scrivi il tuo ->" in alto a destra nella pagina dell'articolo “Speciale correttivo testo unico. Prima parte”.

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Fabio Nunziante - likes: 0
10/09/2009 (10:04)
Salve, in merito alla discussione riguardante le modifiche all'articolo 26sul DUVRI:

"...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI..."

Ritengo, per la natura grammaticale della frase, che non ci possa essere invece alcun dubbio di interpretazione: la virgola ed il "nonché" possono considerarsi alla stregua di un semplice "e", pertanto:

"non si applica ai servizi di natura intellettuale "e" alle mere forniture di materiali o attrezzature "e" ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI..."

È chiaro quindi che il legislatore ha utilizzato una costruzione grammaticale precisa proprio al fine di non lasciare spazio ad alcun errore di interpretazione.
Rispondi Autore: MASSIMO MEZZETTI - likes: 0
10/09/2009 (11:27)
riguardo al famigerato art.Art.37 comma 12: sono RSPP di un consorzio di coop.sociali; il consorzio in questione da anni è agenzia formativa accreditata regione toscana per i corsi FSE, recentemente ha avuto anche l'accredito per gestire corsi sulla sicurezza che vengono organizzati internamente per le coop associate, utilizzando docenti tecnici qualificati, medici, ingegn. tecnici ecc.; rischio di non capirci niente !
varrebbe a dire che i vari corsi per antincendio, p.soccorso, vari moduli per RSPP o RLS non hanno nessuna valenza e possiamo essere sanzionati ?
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
10/09/2009 (14:49)
Io in qualità di RSPP di varie aziende e consulente per la sicurezza di tante altre, con esperienze di formatore anche in società di rilevanza nazionale, per corsi di RSPP, RLS, antincendio ed ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, sento già i rumors di nascituri nuovi organismi paritetici, legati ai vari politici presenti nel territorio, costituiti dai vecchi cosiddetti "galoppini", con l'intento di lucrare sull'attività di formazione. Se questo vuol dire fare formazione ed inculcare la cultura della sicurezza credo che i nostri (???) politici abbiano completamente sbagliato strada; già con l'RLST non hanno fatto altro che ingrassare alcune organizzazioni sindacali a fronte di NESSUN servizio erogato.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
10/09/2009 (15:15)
Una precisazione in merito all'articolo 34. E' corretto quanto segue:
- RSPP=DDL con corso di 16 ore conforme al DM del 1997 può svolgere l'incarico di addetto antincendio e primo soccorso senza ulteriori corsi. Ovviamente sino a 30 lavoratori.
-RSPP!= DDL può svolgere incarico di addetto antincendio e di primo soccorso solo dopo aver seguito specifici corsi di formazione e sino a 5 lavoratori.

Grazie.
Rispondi Autore: invodo-online - likes: 0
18/10/2010 (00:05:27)
quello che stavo cercando, grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!