Vediamo di ricapitolare gli obblighi del datore di lavoro che assume i compiti del RSPP.
Oltre a informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve trasmettere all’organo di vigilanza competente:
- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di RSPP;
- una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 4, D.Lgs. 626/94);
- una relazione su andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
- l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di almeno 16 ore (l’art. 3 del
D.M. 16/01/1997).
Ricordiamo che il
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, se non ci saranno modifiche in merito, si occupa dello “
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” nell’articolo 34.
Al comma 2 è indicato che il datore deve “frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente”.
Tiziano Menduto
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