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La lunga vicenda del Libretto formativo del cittadino

La lunga vicenda del Libretto formativo del cittadino

La registrazione della formazione obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista, nel D.Lgs. 81/08, dal comma 14 dell'art. 37 con il libretto formativo del cittadino. Di Pietro Ferrari.

 
Brescia, 12 Dic - Pare imminente (cfr. intervista a Cinzia Frascheri, in PuntoSicuro 19 nov. 2013) l'adozione del “libretto del lavoratore sulla formazione”.
Raggiungimento senz'altro positivo, che sembra però - per ora - interessare soltanto i lavori di breve durata, sia pure coprendo tutti i settori.
Si mostra allora non privo di senso articolare alcune considerazioni sulla lunga vicenda del “ Libretto formativo del cittadino”.
 
La registrazione della formazione obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è prevista, nel D.Lgs. 81/08, dal comma 14 dell'art. 37.
 
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Il contenuto del libretto formativo é considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
 
Anche in questa circostanza, tuttavia, il legislatore sembra aver dato prova non ammirevole di stesura legislativa. Nel senso che si sarebbe potuto prevedere uno strumento dedicato e transitorio (e perciò stesso, magari, semplificato) che si ancorasse effettivamente agli obblighi generali contenuti nell'art. 37.
Andiamo infatti a vedere cosa dice la norma citata del D.Lgs. 276/03 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”):
 
Art. 2.  Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;

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Già il riferimento al D.Lgs. 276/03  insinua il sospetto che non si stia propriamente parlando della registrazione delle specifiche “competenze” acquisite, obbligatoriamente, in materia di SSL. E però, dato l'ulteriore rimando all'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, verifichiamone la parte di pertinenza, rappresentata nella lett. d) dell'Allegato B:
 
ALLEGATO B
(Procedure per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali)
d) sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e regioni interessate.
 
A completamento di questo primo sguardo retroattivo, va considerato, per la parte corrispondente, anche il D.M. del 31 maggio 2001 n. 174, sulla certificazione nel sistema della formazione professionale:
 
Art. 5 - Tipologia delle certificazioni
2. Le certificazioni di cui al  comma 1 sono riportate sinteticamente nel Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.
 
Nella seduta del 13 luglio 2005, la Conferenza Unificata Stato-Regioni giunge poi all'approvazione dello schema del Libretto formativo del cittadino. Il modello verrà definitivamente approvato con decreto interministeriale del 10 ottobre 2005.
Va dunque rafforzandosi l'impressione che ci si stia muovendo nell'ambito della formazione professionale. Anche se: “Mentre.. l’Accordo del 2000 ed il DM 174/2001 guardano al Libretto soprattutto dalla prospettiva del sistema di formazione professionale.... il D.Lgs 276/2003 adotta un approccio al Libretto dal versante del sistema del lavoro individuando in esso lo strumento per la raccolta e la registrazione delle competenze del cittadino-lavoratore comunque acquisite, ovvero in contesti formali, non formali ed informali, “purché riconosciute e certificate”.[1][2]
L'impostazione sin qui considerata verrà successivamente ripresa in diversi provvedimenti. Ad esempio, nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 [3] e nell'Intesa della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 [4].
Il primo, al punto B.3 (Registrazione), prevede che:
“I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. ...”
La seconda, al punto B.3, prevede:
...le parti si impegnano... ad assumere il Libretto Formativo del cittadino quale riferimento comune per i servizi di registrazione delle competenze, così come richiamato al punto B.3 dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012, adeguandolo agli obiettivi della presente intesa ed alla attuazione dell'Agenda digitale.”
 
Eppure, in fin dei conti, nulla sembra impedire che il Libretto possa funzionare anche come strumento di registrazione della formazione svolta in materia di SSL.
Anche perché se la norma di legge -art. 37, comma 14- stabilisce  che “Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”, quello è il dettato che si deve seguire.
Certo per questo le Commissioni Riunite, all'atto di esprimere parere sullo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e razionalizzazione  delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (Schema che poi si tradurrà nel D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32), pongono “la seguente osservazione”:
all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità che, dopo la lettera a), sia inserita un'ulteriore lettera [a indicazione dei compiti della Commissione consultiva permanente] del seguente tenore: “b)..... i-ter) individuare, in attesa del libretto formativo del cittadino,... i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all'art. 37, comma 14, per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto”.
L'osservazione non venne evidentemente accolta, ma resta significativa.
 
Aggiunge, la norma rappresentata nell'art. 37, comma 14: “ se concretamente disponibile [il Libretto] in  quanto attivato nel rispetto delle vigenti  disposizioni.” e le vigenti disposizioni altre non sono se non quelle sopra riportate.
La “concreta disponibilità” pare dunque -ad oggi- rimandata alla facoltà concorrente e regolamentare delle Regioni, nel rispetto delle disposizioni generali statuali, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale.
… Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 
E' perciò di fondamentale importanza che vengano superate le fasi  e gli ambiti sperimentali sin qui posti in essere, a favore di un'adozione organica che tracci, finalmente, i percorsi formativi in materia di SSL.
La trasportabilità dei crediti formativi rappresenterebbe un'utilità per i lavoratori, oltre che assecondare l'orientamento europeo; e certo risulterebbe di significativo aiuto alle imprese, contribuendo in modo decisivo a chiarificare il quadro degli adempimenti e delle responsabilità.
 
Regione Lombardia, nella bozza  del “Piano regionale 2014-2018 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”, al punto 4.3.1  Formazione dei lavoratori, afferma:
Oltre al tema della formazione scolastica, si propone di inserire richiami a strumenti operativi come:
….
sperimentazione del libretto formativo del cittadino
 
Servirebbero, a mio avviso, un po' più di attenzione e un po' più di coraggio.
Se comunque si pervenisse  almeno a una concreta operatività del Libretto Formativo, nei termini che qui si è cercato di configurare, potremmo sperare che la mitologica, multiforme Chimera stia forse per incontrare il suo letale Bellerofonte.
 
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia

 
 
 
 


[1] di non facile connessione logica le: “competenze.. comunque acquisite.. in contesti.. non formali ed informali” “purchè riconosciute e certificate”;
[2] “IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO. Dal decreto del 2005 alla sperimentazione: materiali e supporti metodologici”  MLPS-ISFOL;
[3] “Accordo ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.”;
[4] “Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;



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Rispondi Autore: MAURO TRIPICIANO - likes: 0
12/12/2013 (14:44:58)
ci sono le premesse per un sistema in cui
1.ogni lavoratore ha un LFC univoco, rilasciato dalla Regione (tipo scheda elettorale!)
2. gli enti autorizzati, invece di rilasciare certificati, annotano e convalidano i singoli atti di formazione sul LFC.
Troppo semplice?
Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
13/12/2013 (12:34:42)
Non solo manca la volontà di attuare uno strumento che semplifichi la vita del cittadino/lavoratore, ma, anzi, tutto lascia pensare che a qualcuno faccia comodo lo status quo.
Al momento, infatti, in assenza di dimostrazione dei crediti formativi già acquisiti, le imprese sono costrette ad inviare ex novo i lavoratori a corsi di formazione già frequentati in precedenti esperienze lavorative.
Il tutto a favore degli enti di formazione che incamerano nuovi introiti.
Qualcuno pensa che sono troppo malizioso?
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
14/12/2013 (09:02:03)
"in assenza di dimostrazione dei crediti formativi già acquisiti"
Improbabile! Ogni Ente formatore rilascia attestati (anche con troppa facilità talvolta), pertanto se non si riesce a dimostrare la formazione pregressa forse c'è stata negligenza da parte di qualcuno.
Rispondi Autore: Fabio Benetti - likes: 0
28/12/2013 (14:42:43)
Tutti i punti di vista che avete illustrato sono veri. Possibile che dopo 13 anni dall'accordo stato regioni del 2000 non sia ancora stato attuato!? Eppure è una cosa di una semplicità estrema!!
Rispondi Autore: Luca Ravanelli - likes: 0
02/01/2014 (18:38:15)
E' possibile che nessuno faccia nulla in proposito?
Mai come oggi con la crisi dell'occupazione e i sempre più stringenti obblighi in ambito di formazione e addestramento sarebbe così utile per un lavoratore possedere un documento con la propria situazione formativa aggiornata: gli faciliterebbe la ricerca di un nuovo impiego (magari dopo la chiusura della propria azienda...) o comunque gli consentirebbe di far valere la propria competenza. Come è possibile che nessun ente/politico preposto alla difesa dei diritti dei lavoratori non si faccia carico di promuovere la fattiva implementazione di uno strumento che, in base anche alla mia esperienza, ritengo sia fondamentale? Non servono altri decreti o leggi, basta fare applicare quelle già esistenti! Dal punto di vista imprenditoriale ci sarebbero poi benefici economici non indifferenti sia in caso di personale proprio (oggi, nel dubbio sulla validità/scadenza o idoneità dei corsi svolti, si preferisce molte volte re-iscrivere i dipendenti a corsi ex novo, con esborsi non indifferenti visto che l'aggiornamento costa meno del corso completo...) sia di lavori in appalto (non ci sarebbero più dubbi sulla formazione/addestramento di ponteggisti, mulettisti, lavoratori in quota, lavoratori in spazi confinati ecc).
Rispondi Autore: cristofaro giordano - likes: 0
22/07/2014 (12:40:39)
LE CERTIFICAZIONI DELE COMPETENZE DEVONO ESSERE RILASCIATE DA ORGANISMI ISTITUITI DALLE REGIONI.COSI' OPERANDO SI AVREBBE PIU' TRAPARENZA E ... MENO BUSINEESS DEGLI ENTI INTERESSATI AL RILASCIO DI CERTIFICATI A PAGAMENTO AI QUALI LO STATO ATTRIBUISCE CREDITI

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