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La formazione dell’OSS è valida anche per la sicurezza?

La formazione dell’OSS è valida anche per la sicurezza?

Un documento della Regione Veneto indica che i moduli formativi degli Operatori Socio Sanitari possono costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell'Accordo sulla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011.

Venezia, 15 Gen – In relazione al recepimento, alle interpretazioni e ai pareri offerti dalle regioni in merito al tema della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci soffermiamo oggi su una risposta della  Regione Veneto ad una richiesta di precisazione trasmessa il 4 giugno 2013.
La precisazione riguarda le modalità attuative dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come disciplinate dall'  Accordo del 21 dicembre 2011  tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il documento si sofferma sulla necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi e mostra come la formazione dell’ Operatore Socio Sanitario (OSS) -  il cui profilo è stato definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con L.R. 16 agosto 2001 n. 20 -  possa valere, con le opportune verifiche riportate nella precisazione, come  formazione dei lavoratori richiesta dall’Accordo Stato Regioni.

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Il documento della Regione, pubblicato il 7 giugno 2013, evidenzia preliminarmente “come l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pone in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di assicurarsi che ‘... ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sapete e sicurezza’ ed altresì ‘... che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I", i cui contenuti sono stati declinati, ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, in seno all'Accordo CSR 221 del 21 dicembre 2011”.
 
L'Accordo prevede espressamente che ‘costituisce, altresì, credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso le strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane, comunque, salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi’ con ciò “affermando il principio della conservazione delle esperienze formative qualificate, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività”.
 
E tale principio “è stato ulteriormente chiarito nell' Accordo CSR del 25 luglio 2012  che, dettando le linee applicative del precedente Accordo sulla formazione, ha precisato che ‘Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento — da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati’”.
 
E dunque – si conclude il documento - allo “stato delle puntualizzazioni sopra riportate, la scrivente Direzione ritiene che, per quanto di competenza, per le parti corrispondenti, i moduli formativi inseriti nell'ambito del percorso formativo per OSS di cui alla L.R. 20/2001, possano costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011, integrati per le parti eventualmente non corrispondenti”.
 
Senza dimenticare tuttavia che “la valutazione finale dovrà spettare al Datore di Lavoro che deve, comunque, ‘... assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi’”.
 
A proposito del tema delle sovrapposizioni dei percorsi formativi in materia di sicurezza rimandiamo ai vari articoli di PuntoSicuro che trattano l’ aggiornamento della normativa sulla formazione dovuto al nuovo comma 14 bis dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Nuovo comma aggiunto dalla Legge 98 del 9 agosto 2013, legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
 
 
Regione Veneto, “ Documento del 7 giugno 2013, protocollo 243077”, Parere in materia di modalità attuative dell’Accordo Stato Regioni in materia di Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 162 kB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
15/01/2015 (07:20:54)
ma questo vale anche se , come molto probabilmente sarà, i docenti che hanno tenuto le lezioni durante il corso non erano in possesso dei requisiti necessari per essere riconosciuto "formatore" in materia di sicurezza sul lavoro come da accordi stato regione? e deve essere esibito il registro delle presenza con firma dei partecipanti?
Rispondi Autore: Basta Accordo Stato Regioni - likes: 0
15/01/2015 (09:43:54)
Domanda:

se uno fa un corso OSS in Veneto e va in Sicilia, cosa dovrebbe fare?

Ma ci rendiamo conto delle assurdità di questo sistema?

PER FAVORE CAMBIATELO !!!!!!
Rispondi Autore: d'amato massimo - likes: 0
29/10/2015 (19:32:06)
sono OSS e sto aprendo un localein gestione dal comune con soci in cooperativa. (bar,ristorante,sala musica,corsi ecc)come OSS devo rifare dei corsi come (sicurezza?Haccp?visite ecc)o eventalmente dove li recupero

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