La formazione degli RSPP, degli ASPP, dei datori di lavoro e di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro esige delle regole più precise, una maggiore chiarezza e dei rigorosi controlli.
Di Gerardo Porreca (www.porreca.it)
Di recente la Direzione Generale dell'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su di una richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito con la
risposta n. 5/2008 del 3/3/2008 dei chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 e relativo alla facoltà da parte dei
datori di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In particolare la richiesta era mirata a conoscere se, nel caso in cui il datore di lavoro volesse avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo citato ed introdotti con il D. Lgs. n. 195/2003, e
debba seguire i relativi corsi.
Il Ministero del Lavoro, richiamando gli obblighi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, ha fatto presente che
ai datori di lavoro che optano per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione
non è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del
D.M. 16 gennaio 1997. La risposta fornita dal Ministero del Lavoro appare abbastanza scontata e lo è tanto che forse non era neanche il caso di formulare un interpello sull'argomento considerato che, da una semplice lettura del comma 7 dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 626/1994 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP, emerge chiaramente che il legislatore ha fatto salvo esplicitamente l'applicazione dell''art. 10 summenzionato e di conseguenza sono state fatte salve tutte le procedure nello stesso indicate.
Un argomento invece che sarebbe stato meritevole di un interpello, considerato che dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non sono state mai fornite indicazioni ed istruzioni in merito, è quello della individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare la formazione dei datori di lavoro di cui all'art. 3 del D. M. 16/1/1997. L'art. 10 a proposito indica testualmente che tali corsi debbano essere promossi "anche" dalle associazioni dei datori di lavoro e del significato di tale espressione non è stata mai fornita una interpretazione autentica per cui c'è chi intende che i corsi possano essere organizzati da chiunque ed anche dalle associazioni datoriali medesime, ed in virtù di tale interpretazione qualcuno è arrivato ad organizzare anche corsi a domicilio ed a quattro occhi, e chi invece intende, e questa è ritenuta prevalentemente la interpretazione più corretta e conforme alla legge, che i corsi debbano essere organizzati dando al termine anche il significato di "in collaborazione con" le associazioni datoriali in linea del resto con quanto indicato nell'art. 22 relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza per la quale il legislatore ha preteso esplicitamente la collaborazione con gli organismi paritetici.
Analogamente non altrettanto chiara si presenta la situazione relativa alla formazione ed alla qualificazione degli RSPP e degli ASPP voluta dal D. Lgs. n. 195/2003. Con gli Accordi raggiunti nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e province autonome del 26/1/2006 e del 5/10/2006 sono stati forniti degli indirizzi in merito ai contenuti ed alle modalità di realizzazione di tali corsi ma purtroppo si deve riscontrare una diffusa mancanza di conformità agli stessi da parte sia dei soggetti formatori ope legis che di quelli considerati equiparati agli stessi. Basti pensare a quel che è accaduto in merito alla individuazione del termine della norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003, termine che, già fissato dalla Conferenza Stato Regioni al 14/2/2007, è stato poi portato al 14/2/2008, in virtù di una interpretazione fornita dal Coordinamento delle Regioni nonché a quello che è successo, ancor più grave, per quanto riguarda la formazione trasversale degli RSPP e ASPP e lo svolgimento dei corsi modulo B in comune per tutti i macrosettori ATECO di attività.
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