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Il diritto ad una formazione corretta ed efficace

Il diritto ad una formazione corretta ed efficace

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Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/02/2016

Un contributo sul tema delle criticità dell’offerta formativa in Italia, sulle situazioni di elusione degli obblighi normativi e presentazione di contenuti non pertinenti ed inefficaci. A cura di Sebastiano Calleri, responsabile SSL della CGIL.

 
Roma, 11 Feb – In queste settimane PuntoSicuro ha deciso di iniziare un percorso di analisi, di indagine sulla formazione alla sicurezza erogata nel nostro paese. Una formazione che, come rilevato anche da un  recente documento CIIP, non è sempre qualitativamente valida ed efficace. E che, come ricordato una recente  intervista in materia di formazione, è caratterizzata - al di là della presenza anche di buoni prodotti, produttori e formatori - anche da “ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi”, con molti soggetti che benché non legittimati o accreditati, “si sono avventurati nell’erogare formazione a tutti i livelli”.
 
Su questo tema anche le parti sindacali hanno preso posizione, cercando di ribadire come i lavoratori abbiano diritto ad una formazione qualitativa valida ed efficace. E dunque riceviamo e pubblichiamo un contributo di  Sebastiano Calleri, Responsabile Salute e Sicurezza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nazionale (Cgil), scritto in conclusione della manifestazione “ Ambiente e Lavoro” di Bologna. Un contributo che ricorda come sul mercato sono presenti anche corsi “privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti non pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti e delle aziende italiane”. Corsi che non solo danneggiano gli operatori e le aziende che presentano percorsi formativi corretti ed efficaci, ma che non sono in grado di concorrere ad una reale prevenzione di infortuni e malattie professionali.

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Il diritto alla formazione dei lavoratori (e non solo): un problema ancora aperto
di Sebastiano Calleri, Responsabile nazionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-CGIL
 
Si è chiusa la annuale fiera “Ambiente e lavoro”, che si tiene ogni anno a Bologna, e il tema della formazione in SSL anche quest’anno è stato al centro di molte (troppe) iniziative e discussioni.
E molto bene ha fatto la CIIP, con una lettera documentata e circostanziata, a denunciare gli abusi o le semplici scorrettezze o addirittura le vere e proprie illegalità che si perpetrano in questo campo ad opera di operatori scorretti e fin troppo tollerati.
 
Il fatto è, come sempre, che nonostante ci sia stato un evidente miglioramento ed avanzamento delle prescrizioni normative (ovviamente non ancora perfetto, ma si sa che la perfezione è rara avis in questo mondo) attraverso l’81/08 e i famosi accordi Stato-Regioni c’è ancora molto cammino da fare.
Questo non tanto perché le norme non siano chiare ma perché esiste una diffusa mentalità imprenditoriale e non solo che cerca in qualche modo di eludere i costi e gli obblighi che comporta un godimento pieno del diritto stesso da parte di tutti i  lavoratori e lavoratrici (NB: intendo come tali anche i dirigenti, i preposti e le altre figure del SPP aziendale).
 
Pensiamo anche alle problematiche tuttora irrisolte (nonostante l’attività legislativa) della formazione in caso di somministrazione di lavoro o di contratti precari, nel caso di lavoratori autonomi che prestino la propria opera in contesti produttivi complessi, o alla ultima previsione del Jobs Act riguardante il non esplicito obbligo di formazione e addestramento alla mansione in caso di demansionamento da parte del DL.
E perfino al mancato aggiornamento dell’accordo Stato-Regioni riguardante gli RSPP, che registra ancora nella sua bozza attuale molte critiche sia da parte imprenditoriale che da parte sindacale che istituzionale.
 
Eppure assistiamo ad un fiorire incredibile di iniziative formative e di corsi di tutti i livelli, e a stanziamenti robusti dal punto di vista economico da parte ad esempio dell’Inail.
Ma sono molti i problemi che si riscontrano riguardo a questa tematica: nei relativamente pochi anni che ci separano dalla novella del corpus normativo si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione ed evasione degli obblighi, con il quasi generalizzato ricorso a soluzioni di pura apparenza.
Un caso frequentissimo è il rilascio di attestati formativi di comodo a valle di iniziative meramente burocratiche e prive di contenuti utili o fianco realistici, con docenze affidate a formatori non accreditati né accreditabili alla funzione  e la vendita di corsi in “formazione a distanza” privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti non pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti e delle aziende italiane.
Bisogna dire anche per completezza ed obiettività che tali non conformità hanno potuto svilupparsi proprio a causa della mancanza o della inadeguatezza dei controlli che hanno consentito il dilagare di situazioni illegali, e della forza lobbistica potentissima di alcune associazioni o aziende.
 
Ovviamente, questa situazione ha agito a scapito della qualità dei corsi stessi e ha impedito agli operatori qualificati, non competitivi in termini di tempi, criteri e modalità di erogazione della formazione stessa di poter essere presenti ed apprezzati dal mercato.
Inoltre, alcune pratiche difformi dalla normativa come l’acquisizione di crediti formativi attraverso la partecipazione a convegni, anche poco rilevanti e ancor meno partecipati o di buona qualità, sono diventate sempre più frequenti fino al punto che, in alcune bozze di revisione degli Accordi Stato-Regioni che regolano la materia, tale modalità viene ritenuta accettabile.
 
Bisogna dire che la scorsa consiliatura della Commissione consultiva ex art.6 D.Lgs.81 ha raggiunto un avanzamento importante: si sono infatti sanciti (dopo un percorso durato anni) i requisiti minimi del formatore abilitato a tenere i corsi in oggetto. Proprio durante quel processo assistemmo al tentativo da parte delle piccole imprese di provare ad introdurre il principio che in questi contesti la formazione potesse essere erogata direttamente dal datore o dal Rspp, senza alcuna esigenza di verifica e certificazione (che ovviamente, penserà qualcuno, non sono garanzie assolute di effettivo svolgimento o di qualità). Questo avrebbe però a nostro avviso determinato una ancora più vasta elusione dell’obbligo, anche perché è facile comprendere che i tempi della produzione e le esigenze organizzative avrebbero facilmente sopravanzato una sottovalutata efficacia prevenzionistica delle attività in questione.
 
Eppure non ci sarebbe bisogno di ribadire a persone avvedute e ai cultori della cosiddetta “cultura della sicurezza” che, come gli studi effettuati al riguardo mostrano chiaramente, unacorretta ed efficace formazione (generale e specifica) è una delle prime fonti di diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Ma evidentemente l’esigibilità del diritto e la correttezza di svolgimento dello stessa formazione  non è tenuta in debito conto neanche dalle istituzioni statali e regionali preposte alla vigilanza, se moltissime denuncia a questo riguardo rimangono inascoltate.
C’è da dire anche, però, che alcune previsioni della regolamentazione non rendono la sorveglianza e la sanzione conseguente molto facile. Mi riferisco ad esempio alla poco regolata ma diffusissima forma della modalità on-line di svolgimento dei corsi, che nelle sue pieghe lascia troppa possibilità di elusione da parte delle aziende.
 
In conclusione, ci sembra di poter affermare che sono opportune e accoglibili tutte le iniziative di finanziamento e di supporto ai processi formativi, ma bisognerebbe mettere in campo qualche sforzo in più per reprimere i diffusissimi comportamenti non corretti o peggio, e poi sfruttare in maniera forse migliore la possibilità della arcifamosa e arcifamigerata “collaborazione” con gli Organismi paritetici e gli Enti bilaterali.
 
Prima che qualcuno smetta di leggere questo articolo a seguito di queste ultime righe, individuando una qualche “captatio benevolentiæ” a favore delle organizzazioni sindacali, provo a motivare questa affermazione.
Gli organismi paritetici e gli enti bilaterali con competenze in materia di SSL sono enti formati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, che firmano i CCNL, e che quindi conoscono bene i contesti produttivi ed organizzativi nei quali questa formazione si deve svolgere. La previsione legislativa che assegnava la possibilità alle aziende di poter avvalersi della collaborazione di questi per l’elaborazione dei piani e per il loro svolgimento, non era una norma vessatoria (come impropriamente affermato da qualcuno) visto il fatto che non è neanche originaria di sanzione, ma una possibilità di sviluppare appunto iniziative in favore della famosa e sbandierata e troppo spesso citata “cultura della sicurezza”.
Credo che proprio a questo aspetto dovremmo porre attenzione in favore di un maggiore sviluppo delle attività di formazione di qualità ed aderenti ai bisogni educativi dei settori specifici. E’ una esigenza dei lavoratori e delle aziende, è un concreto campo di lavoro fruttuoso. Ed è anche un contributo “bilaterale” e “bipartisan” che sarebbe ora che fosse compreso, sviluppato ed implementato tenendo nel giusto e corretto conto le esigenze di produttività e di competitività generali.
 
 
Sebastiano Calleri
 


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Rispondi Autore: Luchi la - likes: 0
11/02/2016 (18:35:56)
Il legislatore meglio avrebbe fatto a prevedere rigidi criteri sul rilascio delle abilitazioni e dettare solo criteri standard per la formazione dei lavoratori dato che deve essere fatta sulla base del DVR e deve essere adeguata e sufficiente. Per arginare il proliferare di enti, organismi, sindacati fantasiosi che fanno della formazione solo un business proporrei una semplice regola già applicata in altri contesti. I corsi di abilitazione ( RSPP, CSP , CSE , funi , Ponteggi, attrezzature ...) li organizzi chiunque vuole ma l'esame e il certificato abilitativo sia effettuato e rilasciato da un organo dello stato. Già avviene per la patente di guida, l'idoneità tecnica antincendio, etc etc etc. Con la norma di oggi sembra quasi aver voluto lasciare spazio al business di chiunque e non interessarsi dell'efficacia
Rispondi Autore: Chiara Marinoni - likes: 0
11/02/2016 (18:46:30)
Buonasera.
E' possibile avere i riferimenti agli studi citati nell'articolo?
Grazie.

"come gli studi effettuati al riguardo mostrano chiaramente, una corretta ed efficace formazione (generale e specifica) è una delle prime fonti di diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali."

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