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I primi commenti sul nuovo accordo per RSPP del 7 luglio 2016

I primi commenti sul nuovo accordo per RSPP del 7 luglio 2016

Un primo commento alle novità dell’accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP approvato ieri dalla Conferenza Stato-Regioni: titoli di studio, esoneri, soggetti formatori e requisiti dei docenti. Di Rocco Vitale.


 

Ieri in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. In poche parole è finalmente finito l’iter per l’approvazione della revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, accordo che, come abbiamo più volte raccontato da questo giornale, contiene anche sensibili modifiche alla formazione di vari “attori” che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di sicurezza. Per la delicatezza del tema, pur non avendo ancora un testo definitivo e ufficiale, pubblichiamo già oggi la prima parte di un commento di Rocco Vitale, presidente di AiFOS, all’Accordo approvato ieri. Commento che si basa sui testi che sono arrivati in Conferenza Stato-Regioni e che non dovrebbero avere avuto sensibili modifiche di contenuto rispetto al testo approvato ieri.

 

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Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità delle successive modificazioni allo stesso accordo.

 

In base al testo a disposizione il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, da leggere prima, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’ accordo del 26 gennaio 2006.

 

Come vedremo il nuovo Accordo, del quale se ne fanno i confronti con i precedenti, non è ristretto all’esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.

 

Titoli di studio ed esoneri

Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento. Un giusto riconoscimento per molte lauree ma anche un “regalo” a molti corsi nei quali non vi è nessun esame in materia di salute e sicurezza. Sarebbe stato utile e opportuno semplicemente (come AiFOS aveva suggerito) aggiungere il superamento di un esame in materia di sicurezza. Quanti, infatti, saranno gli studenti che si vedranno esonerati dalla frequenza ai Moduli A e B e affronteranno il Modulo C senza alcuna conoscenza in materia infortunistica?

 

Che dire poi del penultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo allorquando “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”

 

Sembra di capire che gli esoneri, non solo dei moduli A e B ma, anche, C debbano considerarsi con il possesso di un certificato universitario (che cosa è: un certificato di laurea? Un certificato di superamento di un esame? La fotocopia del libretto? Perché si inventano definizioni che prefigurano interpretazioni ed interpelli! Bastava chiedere a qualsiasi segreteria di un corso di laurea.)

 

A questo punto, pero, nell’ultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo: “Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008” che significa esonero dai moduli A e B.

Come la mettiamo? Delle due l’una...

 

Individuazione dei soggetti formatori

Il nuovo Accordo semplifica e chiarisce abbastanza, ma non del tutto, questi aspetti. Vale la pena ricordare come il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 ed il successivo di chiarimento del 5 ottobre 2006 presentavano una lettura tortuosa, ripetitiva, dividendo e suddividendo in soggetti formatori ed ulteriori soggetti formatori. Orbene il comma 4 dell’art. 32 indica con chiarezza quei soggetti che comunemente vengono definiti ope legis.

 

Il punto 2 dell’Accordo li mette tutti assieme non rendendo sicuramente esercizio di chiarezza anche perché si sono volute dare interpretazioni ed indicazioni sui soggetti formatori ope legis. Orbene tutto è possibile, ma nella chiarezza. Ed in questo caso la confusione ha alimentato la crescita e la fantasia di associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori nonché il proliferare di enti bilaterali dediti al business ed alla vendita di formazione e di e-Learning.

 

Oltre ad un solo elenco dei soggetti che ne semplifica la lettura, vi sono due chiarimenti importanti.

 

Per quanto riguarda le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli organismi paritetici viene confermato che possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente. L’avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate) riguarda enti formativi con diversa denominazione, composizione, costituite ad hoc per lo svolgimento della formazione.

 

Per detti enti - che non sono le associazioni datoriali e dei lavoratori - le azioni formative possono essere svolte se sono “accreditati” alle Regioni. Al riguardo l’Accordo riprende quanto già noto senza entrare nel merito dell’accreditamento che pur riferendosi all’intesa Stato regioni del 20 marzo 2008 viene applicato in maniera differente dalle Regioni.

 

L’Accordo modifica il punto 1, comma a) dell’ Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei Datori di Lavoro per lo svolgimento dei compiti di Prevenzione e Protezione. Nello specifico nel sistema di accreditamento viene abolita la frase: “in tal caso detti soggetti (enti accreditati) devono comunque dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si trattava di una clausola minima che gli enti accreditati alle Regioni dovessero avere per poter svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza. La sua abolizione conferma come il semplice accreditamento costituisca di per sé titolo per svolgere tale formazione.

 

Sull’accreditamento andrebbe aperto un discorso a parte in quanto tale “status” non significa affatto che un ente accreditato possieda i requisiti di capacità sulla formazione in tema di salute e sicurezza ma, piuttosto, i requisiti di spazi, strutture, servizi per le persone diversamente abili. Inoltre, in molte Regioni viene accreditata la sede dell’ente e quindi laddove la formazione avviene in azienda, come prevede l’Accordo del 21 dicembre 2001, l’accreditamento non avrebbe valore!

 

Un importante chiarimento riguarda la controversa questione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali. Al fine di dare una corretta interpretazione a quanto, un po’ superficialmente il D. Lgs. 81/2008 ha delineato.

 

Si ricorda come l’art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, e l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 276/2003 definisce enti bilaterali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

 

Il nuovo Accordo ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

    1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
    2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
    3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
    4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

 

L’Accordo definisce come i suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. Ne consegue che le pseudo associazioni datoriali o di lavoratori costituite in virtù dell’art. 39 del C.C. siano sicuramente valide, sul piano formale, ma non ai fini di essere considerati organismi ope legis. Ne deriva  che le associazioni costituite a livello locale, tra due o più persone, non abbiano nessuna autorizzazione di organizzare corsi in materia di salute e sicurezza!

 

L’Accordo, al proposito, è semplice e chiaro e chiude, una volta per tutte, la questione.

 

Requisiti dei docenti

L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, del D.I. del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il requisito sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto (!) nessun requisito del docente.

 

E i Datori di Lavoro, che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Prevenzione e Protezione, potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

 

I docenti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

 

 

Rocco Vitale, presidente dell’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS)

 

La seconda e terza parte del commento di Rocco Vitale all’approvazione del nuovo Accordo RSPP - che PuntoSicuro pubblicherà nei prossimi giorni - tratterà vari temi: l’organizzazione dei corsi, la metodologia di insegnamento e apprendimento, l’articolazione del percorso formativo per RSPP/ASPP, la valutazione degli apprendimenti, la formazione pregressa, la modalità e-Learning, i crediti formativi, il libretto formativo e le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.

Ricordiamo ancora che il commento non si basa sulla versione ufficiale dell’accordo, che sarà disponibile nei prossimi giorni, ma sulla bozza dell’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni.

 

 


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Rispondi Autore: simone bianchi - likes: 0
08/07/2016 (07:57:50)
Da una prima lettura a questi due articoli sembra che la revisione sia un alte pasticcio italiano. Dara' il via ad un'altra serie di falsità (esoneri per più classi di laurea...) e di raggiri mettendo ancor più in difficoltà chi svolge con serietà e passione questo ruolo.
Autore: ANTONIO POZZI
11/07/2016 (15:39:00)
CONCORDO PIENAMENTE...............è veramente abberrante vedere come si privilegino i pezzi di carta alla esperienza!!
Rispondi Autore: manfro - likes: 0
08/07/2016 (08:46:45)
da queste prime indicazioni colgo un'ulteriore modifica al ribasso della formazione.
Leggo della possibilità di fare interamente la formazione in e-leraning (mi auguro solo per aziende a rischio basso).
Ennesimo regalo alle grandi aziende e agli enti pubblici i cui lavoratori, come già successo per la formazione generale, fra una pratica e un "solitario", un caffè e una chiacchiera, lasceranno scorrere il "corso" sul proprio PC ottenendo l'attestato "ho fatto il corso sulla sicurezza".
Rispondi Autore: manfro - likes: 0
08/07/2016 (09:11:01)
da queste prime indicazioni colgo un'ulteriore modifica al ribasso della formazione.
Leggo della possibilità di fare interamente la formazione in e-leraning (mi auguro solo per aziende a rischio basso).
Ennesimo regalo alle grandi aziende e agli enti pubblici i cui lavoratori, come già successo per la formazione generale, fra una pratica e un "solitario", un caffè e una chiacchiera, lasceranno scorrere il "corso" sul proprio PC ottenendo l'attestato "ho fatto il corso sulla sicurezza".
Autore: zzzzzzzzzzzzz
18/10/2016 (11:02:20)
A risposta del suo commento vorrei far notare che spesso anche i corsi di formazione in aula possono essere seguiti in modo passivo non sempre la modalità e-learning è sinonimo di corso fittizio ed inefficace. Dipende da chi lo sta seguendo e sicuramente è un iter di evoluzione mentale in tema di formazione e apprendimento che ancora molti purtroppo ancora non riescono a cogliere....
Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
08/07/2016 (09:25:39)
E che dire del fatto che "i Datori di Lavoro, che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Prevenzione e Protezione, POTRANNO SVOLGERE LA FORMAZIONE esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori ANCHE SENZA ESSERE IN POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PREVISTA DAL D.I. 6 MARZO 2013"?
Come dire che se hai la patente di guida (attestato di formazione per DLSPP) puoi fare scuola guida e dare la patente ad altri (dirigenti, preposti e lavoratori).
Chi pensa queste cose non ha la più pallida idea di formazione in materia di sicurezza.
Rispondi Autore: Pasquale Ametrano - likes: 0
08/07/2016 (12:52:53)
Sempre peggio, tutto a discapito della serietà professionale e invece a favore dei pacchetti fai da te preconfezionati alla modica cifra di 99 euro...che brutto paese!
Autore: simone bianchi
08/07/2016 (14:22:37)
Il problema e' anche che al di sotto di questa superficialità legislativa si celano i gravi risvolti di responsabilità che ciascun soggetto, a vario titolo, ha in capo. E' davvero assurdo che si continui su queste linee che anziché parallele sono ampiamente divergenti.
Rispondi Autore: simone bianchi - likes: 0
08/07/2016 (14:26:39)
Seguirà poi il "teatrino" dei riconoscimenti di formazione pregressa con prese di posizione, anche regionali, che creeranno l'abituale confusione e mancanza di riferimenti certi.
Rispondi Autore: Henri Loreci - likes: 0
08/07/2016 (16:35:24)
Vergognoso davvero se tutto ciò si dovesse confermare stiamo facendo passi indietro
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
08/07/2016 (18:04:41)
Domani la seconda parte. Ricordo che questo commento è' stato fatto sulla base della bozza "entrata" in Conferenza e a fronte del testo definitivamente approvato vedremo se ci saranno modifiche. Ma credo piccole e di dettaglio, anche se i dettagli sono importanti. Molti lettori, che hanno avuto la pazienza di leggermi, hanno colto nel segno e ridurre le ore di aggiornamento ad esempio per i lavoratori lascia perplessi. Se le 6 ore nel quinquennio erano minimali adesso se ne potranno fare 3 con partecipazione a convegni. Che significato grottesco assume l'imput che preferibilmente l'aggiornamento dovrebbero essere spalmate nell'arco dei 5 anni. Basta fare due conti per vedere che si tratta di poco meno di tre quarti d'ora all'anno! Ma stiamo scherzando, di cosa stiamo parlando!
Autore: simone bianchi
09/07/2016 (08:17:58)
Rimango Dell mia (critica) idea. Modifica superficiale, caotica, apparentemente semplicistica ma tutt'altro che tale e, soprattutto, inadeguata all'elevazione della Cultura della sicurezza e della corretta attribuzione delle responsabilità previste dalla legge. Forse e'ora di finirla di prendersi in giro...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/07/2016 (09:28:26)
Andando sul sito della conferenza "statoregioni", non è stato pubblicato l'Atto 111/CSR del 7 luglio 2016 che, guarda caso, è quello in questione.
E' probabile, quindi, che si stiano facendo dei ritocchi come avvenuto con il D. Lgs. n° 81/2008; ai tempi, il 1 aprile 2008 (data che già faceva pensare...) era stato diffuso un testo che, poi, il 9 aprile era risultato ben diverso.
Quindi, personalmente, aspetterò il testo in Gazzetta Ufficiale.
Autore: simone bianchi
09/07/2016 (19:27:10)
Vedremo, certo, il testo ufficiale, ma le premesse non paiono buone. Ci riaggiorneremo dopo l'ufficialità.
Rispondi Autore: FraChe - likes: 0
09/07/2016 (12:12:13)
Come al solito da buon italiani il proposito era lodevole ma il risultato è stato l'opposto!!
Bisognerebbe definire i criteri per chi prende parte al tavolo tecnico di discussione della Conferenza.
Ma non erano degli esperti?!?!?!??
Rispondi Autore: Antonio Balzani - likes: 0
11/07/2016 (09:08:51)
se non ricordo male l'art. 7 del DM 5 agosto 2011 (ex L. 818) individua un Elenco di professionisti abilitati a rilasciare certificazioni antincendio (articolo 1, legge 818/84)e prima anche ad effettuare formazione.
Professionista xxxxx Data di nascita xxxxx Ordine/Collegio (Prov.) xxxx
Codice xxxxxx
Professione xxxxxxx
Rispondi Autore: Sergio Rossano - likes: 0
11/07/2016 (14:56:28)
Salve, mi spiace dissentire ma l'ariticolo da voi pubblicato, presenta dei dettagli anacronistici, con un tocco di personalità non proprio analitica ... Primo dettaglio fondamentale: l'Accordo 07.07.2016 non disciplina tutta la normativa della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 ma si è limitato oltre al'ambito RSPP/ASPP alla formazione Lavoratori (art. 37). Altro punto importante, resta invariato il concetto di applicazione di Ope Legis, ossia per i corsi in cui non era previsto tale soggetto formatore continua ad essere così, ad esempio Corso Antincendio Rischio Basso/Medio, oltremodo, resta valida l'avvenura formazione dei Lavoratori da parte del DdL ceritificato con i verbali di avvenuta formazione. Ma questi, mi rendo conto essere dettagli assolutamente tecnici. E' stabilito dalla Cassazione che per OO.SS non si intendono solo i Sindacati più grandi, ma anche sigle minori che effettuano tale attività su tutto il territorio, attraverso agenzie territoriali e che abbiamo sottoscritto il CCNL di riferimento con tutte le attività che dalla sua applicazione scaturiscono. È stata fatta chiarezza sull'e-learning, concetto che a mio avviso ancora deve essere veramente sviluppato e sfruttato per le sue potenzialità nell'era del web 3.0. Cordiali Saluti
Formatore
RSPP
CSP/CSE
Perito ed Esperto Sicurezza sul Lavoro
Rispondi Autore: Sergio Rossano - likes: 0
11/07/2016 (16:00:05)
Salve, mi spiace dissentire ma l'ariticolo da voi pubblicato, presenta dei dettagli anacronistici, con un tocco di personalità non proprio analitica ... Primo dettaglio fondamentale: l'Accordo 07.07.2016 non disciplina tutta la normativa della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 ma si è limitato oltre al'ambito RSPP/ASPP alla formazione Lavoratori (art. 37). Altro punto importante, resta invariato il concetto di applicazione di Ope Legis, ossia per i corsi in cui non era previsto tale soggetto formatore continua ad essere così, ad esempio Corso Antincendio Rischio Basso/Medio, oltremodo, resta valida l'avvenura formazione dei Lavoratori da parte del DdL ceritificato con i verbali di avvenuta formazione. Ma questi, mi rendo conto essere dettagli assolutamente tecnici. E' stabilito dalla Cassazione che per OO.SS non si intendono solo i Sindacati più grandi, ma anche sigle minori che effettuano tale attività su tutto il territorio, attraverso agenzie territoriali e che abbiamo sottoscritto il CCNL di riferimento con tutte le attività che dalla sua applicazione scaturiscono. È stata fatta chiarezza sull'e-learning, concetto che a mio avviso ancora deve essere veramente sviluppato e sfruttato per le sue potenzialità nell'era del web 3.0. Cordiali Saluti
Formatore
RSPP
CSP/CSE
Perito ed Esperto Sicurezza sul Lavoro
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0
17/07/2016 (11:06:01)
Questo accordo é vergognoso..........ma siamo in italia
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/07/2016 (12:14:39)
Domanda provocatoria.
Qualcuno ha pensato, prima di definire i percorsi formativi, quali fossero gli effettivi bisogni formativi di RSPP/ASPP effettuando un'analisi approfondita della realtà italiana?
Rispondi Autore: Antonino Trunfio - likes: 0
01/09/2016 (12:08:20)
Si conferma anche per la sicurezza e la prevenzione, che dove lo stato e i suoi apparati intervengono per pianificare, regolamentare il risultato è lo sfacelo di risultati ottenuti e risorse sprecate, e l'apoteosi della burocrazia e dell'aria fritta.

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