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Formazione efficace e capacità didattica del formatore

 
Pubblichiamo l’intervento di Luciano Angelini, Docente di “Diritto della salute e sicurezza dei lavoratori”, Università di Urbino Carlo Bo, al convegno OPRAM “Formazione efficace” del 27 febbraio 2015, pubblicato sul sito Olympus.
 
Brevi considerazioni sulla rilevanza della qualificazione dei formatori per una formazione in sicurezza davvero efficace
1. Considerazioni introduttive
Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per aver deciso di riflettere su un tema che assume un’indiscutibile centralità nell’ambito della complessa normativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione dei formatori, entrato in vigore da quasi un anno, è soltanto l’ultimo anello di una lunga catena di discipline nazionali e regionali, nonché di accordi e protocolli vari, che oggi presidiano la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro quale obbligo penalmente sanzionato sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
 
Successivamente all’emanazione del d. lgs n. 81 del 2008, in materia di qualificazione dei formatori sono stati siglati diversi accordi istituzionali in ambito regionale (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria); alcune Regioni hanno anche varato puntuali disposizioni applicative degli artt. 34 e 37 del decreto (Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria). Vanno altresì ricordate due importanti circolari ministeriali (5 giugno 2012, n. 13; 10 giugno 2013, n. 10356), la prima sul contributo atteso dagli Enti Bilaterali in merito a programmazione ed erogazione della formazione, la seconda, sulle modalità di adempimento degli obblighi formativi di sicurezza posti in capo ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa
 
Un particolare interesse rivestono gli accordi Stato-Regione per la formazione dei lavoratori e per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione (ex artt. 37 e 34, d. lgs. n. 81/2008), siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (come integrati dal successivo accordo del 25 luglio 2012), nei quali, da un lato, si è deciso di fissare in tre anni l’esperienza minima di insegnamento o professionale richiesta per poter svolgere l’attività di docenza e, dall’altro lato, si è chiarito che l’esperienza professionale avrebbe potuto consistere anche nello svolgimento dei compiti di RSPP, pure nel caso in cui questi fossero svolti direttamente dal datore di lavoro.
 
Rispetto ai citati accordi Stato-Regioni, il decreto interministeriale 6 marzo 2013 rappresenta un punto di approdo nuovo, sicuramente più avanzato anche se non ancora definitivo, di sistematizzazione e istituzionalizzazione dell’obbligo formativo in sicurezza, da raggiungere attraverso la previsione di un livello “basico” di qualificazione dei docenti/formatori, accertato in base alle loro conoscenze, esperienze e, soprattutto, alle capacità didattiche possedute (Pascucci, 2014, 197-198; Scarcella, 2014a, 456). Alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18 aprile 2012 e riportati nell’Allegato, sono proprio queste ultime, le capacità didattiche, l’aspetto più innovativo, o meglio l’elemento su cui maggiormente ci si concentra per innalzare il grado di efficacia dei percorsi formativi in atto (Scarcella, 2013, 1312,1313). E ciò al netto delle molte incertezze, ambiguità, lacune e forse contraddizioni che il decreto e il suo allegato presentano, soprattutto quando si vanno ad analizzare approfonditamente i criteri individuati per provare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai formatori (sui criteri di qualificazione, in particolare sulla necessità che l’attività lavorativa o professionale sia effettiva e svolta in modo non episodico, vedi anche Commissione interpelli, n. 21/2014).


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2. Formazione per la sicurezza e “organizzazione”
Sul livello di attenzione, sul potente “faro” che il decreto 81/2008 ha deciso di puntare sulla formazione non possono nutrirsi dubbi, e non soltanto per le tantissime disposizioni del Titolo I che ne trattano. Ancor più rilevante è in tal senso la nuova nozione di formazione, che la identifica come un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Si tratta di una nozione che della formazione ci induce a considerare come il trasferimento di conoscenze e procedure dev’essere innanzitutto utile allo svolgimento in sicurezza dei compiti in azienda e, dunque, all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
 
Apprezzati in tale prospettiva, gli obiettivi di una formazione efficace non possono non essere strettamente legati alla realtà aziendale per la quale essa viene erogata. L’azione formativa non può limitarsi a riprodurre un modello teorico-ideale, ma, al contrario, deve riferirsi strettamente al contesto organizzativo nel quale e per il quale viene effettuata, essere capace di legarsi ai processi organizzativi concreti e alle problematiche che i lavoratori devono affrontare quotidianamente e trasformarsi in competenze.
 
La mentalità e il modus operandi di chi lavora, soprattutto di coloro che svolgono funzioni apicali, costituisce un fattore decisivo per una buona formazione di sicurezza: il rischio che altrimenti si corre è quello di una formazione che si disperde e non incide, non arriva al lavoratore che non viene realmente aiutato a comprendere la situazione in cui opera e di conseguenza non modifica i comportamenti rischiosi. In tal senso, essa non può ridursi a un’elencazione di norme, rischi, misure di prevenzione, che pur costituiscono contenuti necessari e irrinunciabili di quel processo.
 
Formare alla sicurezza, mettere il lavoratore in condizioni di operare in sicurezza, chiede di suscitare innanzitutto consapevolezza e piena cognizione di quali siano le proprie mansioni, ruolo e responsabilità. Un esempio emblematico è quello del lavoratore non giovanissimo, professionalmente esperto, inserito in un contesto organizzativo molto semplice e informale tipico di una piccola o piccolissima azienda come tante ce ne sono nel comparto artigiano, abituato a pensare e a risolvere i problemi da solo, senza comunicare né il problema né la possibile soluzione, che riesce comunque a mandare avanti il suo lavoro. Seppure il problema, di fatto, viene superato, o meglio non impedisce o non interferisce sul processo produttivo, esso non è stato socializzato, dunque non si è tradotto in esperienza condivisa. Inoltre, la soluzione adottata per superarlo potrebbe generare essa stessa fonte di un diverso e comunque insidioso rischio per lo stesso lavoratore o per i suoi colleghi. Né sfugge la particolare condizione di pericolosità che potrebbe determinarsi in quei contesti in cui tutti sostituiscono tutti, nel senso che tutti sanno o almeno credono di poter fare tutto quello che serve al buon funzionamento del processo produttivo.
 
Ho recentemente avuto occasione di leggere le motivazioni di una sentenza del 26 maggio 2014 n. 21242 della Corte di Cassazione penale che, nel definire i contorni dell’obbligo di formazione in sicurezza incombente sul datore di lavoro (ai sensi del d. lgs. n. 626/1994), ha chiarito come si debba assicurare al lavoratore una formazione sufficiente e adeguata ‒ requisiti da valutare con riferimento al posto di lavoro occupato e alle mansioni concretamente svolte ‒ in modo tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori cui è comunque addetto, anche quelli derivanti dalla possibile destinazione occasionale a compiti diversi da quelle abituali.
 
La sentenza mi offre l’occasione di tornare a esprimere il forte convincimento che, soprattutto quando ci si trovi di fronte a micro contesti imprenditoriali, l’adempimento soddisfacente degli obblighi formativi, non diversamente da quanto accade per molti altri obblighi imposti dalla normativa di sicurezza a cominciare da quello di valutazione dei rischi, imponga un necessario percorso di elementare ma altrettanto significativa formalizzazione dell’assetto organizzativo e produttivo nel quale l’attività formativa deve essere svolta. Un tema che, nell’ambito delle attività di ricerca portate avanti dall’Osservatorio Olympus, è emerso nitidamente quando si è affrontato lo studio dei modelli di gestione e organizzazione di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, analizzando, in particolare, le procedure semplificate previste per la loro adozione e implementazione nelle piccole e medie imprese dalla Commissione consultiva permanente.
In estrema sintesi, quello che intendo sostenere è che anche l’adempimento dello specifico obbligo formativo potrebbe indurre le imprese a migliorare la propria struttura organizzativa, rendere più trasparenti e meglio conosciute le dinamiche operative, risolvere le criticità, migliorare la qualificazione delle risorse umane, elevando il livello di qualità complessiva del sistema produttivo aziendale. Così facendo, ci si muove correttamente nel solco suggerito dagli studiosi di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, quando esortano a considerare che i concetti stessi di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro non possono essere realmente apprezzati se non valutati nella complessa dinamica organizzativa aziendale.
 
3. Formazione efficace e capacità didattica del formatore
Nella sentenza appena citata, la Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’obbligo formativo non potrà intendersi soddisfatto considerando soltanto il personale bagaglio di conoscenze del lavoratore derivante dall’esperienza operativa o dallo scambio di conoscenze socializzate con i colleghi. Un tale bagaglio, di cui ovviamente non si mette in discussione l’importanza, non potrà mai giuridicamente surrogare le attività d’informazione e di formazione legislativamente previste, che andranno compiute nel rispetto dei principi e delle regole istituzionalmente definite dalla normativa vigente.
 
Allargando la prospettiva di riflessione, la Corte ci esorta a considerare come la formazione in sicurezza implichi necessariamente la progettazione di un percorso che tenga conto dei diversi stili di apprendimento dei partecipanti, usi con competenza e appropriatezza le migliori metodologie formative oggi disponibili, promuova e valorizzi le capacità dei discenti, li coinvolga attivamente favorendo un reale cambiamento di comportamento. Tutto ciò si pone in perfetta coerenza con quelle che sono le finalità del decreto interministeriale quando pretende che il formatore possieda una minimale qualificazione, avuto riguardo a un adeguato livello di conoscenza, esperienza e capacità didattica.
 
Rispetto alle discipline precedenti che si sono a vario titolo interessate di formazione in sicurezza, è sulle capacità didattiche che mi sembra ora prestarsi un’attenzione particolare, quasi a voler porre l’accento sul fatto che sarebbe da imputare all’insufficiente cura prestata sia alla progettazione dei percorsi formativi sia alle modalità didattiche normalmente utilizzate la responsabilità di una formazione scarsamente efficace. La Commissione consultiva permanente, infatti, nel dettare i criteri di qualificazione definiti nell’allegato, fatta eccezione per il primo criterio per il quale è considerata sufficiente una precedente esperienza come docente esterno ‒ svolta per almeno novanta ore nell’area tematica oggetto di docenza (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitaria; area relazioni/comunicazione) ‒ per gli altri cinque (criteri) indica anche, in alternativa con altre esperienze comunque di “didattica sul campo”, la frequenza di un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore, con esame finale, oppure l’abilitazione all’insegnamento o il conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.


4. Il Datore come formatore per i suoi lavoratori
Il Decreto interministeriale consente ai datori di lavoro di svolgere attività formativa nei soli riguardi dei propri lavoratori, anche se non possono vantare il possesso del prerequisito del diploma di maturità. Tale eccezione li accomuna ai formatori che all’atto dell’entrata in vigore non posseggano anch’essi il prerequisito: essi potranno continuare legittimamente a fare formazione dimostrando di rientrare in almeno uno dei criteri definiti nell’Allegato.
 
Ai datori di lavoro che svolgono attività di docenza per i propri dipendenti, il decreto interministeriale riconosce un’altra agevolazione, quella di poter continuare a farlo per ulteriori 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (18 marzo 2016), nel rispetto delle sole condizioni previste dall’Accordo Stato -regioni del 2011, qualora siano legittimati, dopo aver seguito lo specifico percorso formativo, a svolgere l’attività di RSPP ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. n. 81/2008. Trascorsi i ricordati 24 mesi, anch’essi dovranno però dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nell’Allegato.
 
La soluzione accolta dal decreto, sicuramente discutibile, mi sembra tuttavia non irragionevole: proponendo una graduale applicazione della nuova normativa, essa evita di creare eccessive difficoltà soprattutto ai piccoli datori di lavoro, dando loro tutto il tempo necessario a organizzarsi per adempiere correttamente l’obbligo formativo, in particolare consentendogli di individuare la migliore soluzione tra quelle offerte dalle istituzioni formative, dalle organizzazioni rappresentative, dai sistemi di bilateralità/pariteticità e anche dai propri consulenti (sull’importanza della collaborazione con gli organismi paritetici in materia di formazione, v. la Commissione interpelli, n. 14/2014).
 
Considero particolarmente apprezzabile, una volta assicurata l’iniziale gradualità applicativa, che anche nelle piccole imprese la formazione in sicurezza dovrà essere necessariamente erogata da un formatore che possegga, tra l’altro, adeguate capacità didattiche, capacità che l’esperienza professionale e le competenze/conoscenze di un datore di lavoro che sia stato specificamente formato a svolgere direttamente le funzioni di RSPP non sono di per sé idonee ad attestare.

5. L’istituzionalizzazione del sistema formativo per la sicurezza tra gradualità e coerenza
Molte critiche sono state comprensibilmente rivolte al fatto che i requisiti del decreto siano previsti soltanto per i formatori chiamati a erogare i corsi per lavoratori, dirigenti, preposti nonché per i datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. I formatori impegnati a progettare attività formative di ben più specifico e impegnativo rilievo, come avviene ad esempio per gli RSPP e gli ASPP, i lavori in quota, l’uso di attrezzature particolari, l’antincendio, la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per tutte le attività di addestramento, non assoggettati alle disposizioni del decreto, continuano a osservare una normativa molto meno rigorosa.
 
Se è indubbio che il limitato raggio di azione del decreto interministeriale costituisca un’evidente criticità per la coerenza del sistema formativo in sicurezza inteso nel suo complesso, c’è anche in questo caso un’esigenza di gradualità da considerare, che ha suggerito di non stravolgere le modalità di realizzazione dei percorsi formativi da tempo in atto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto di quelli a più elevato contenuto informativo/formativo. Infatti, mentre per la formazione di base le capacità didattiche del formatore acquistano un rilievo sicuramente decisivo, quando a essere in gioco è un percorso formativo per ruoli specifici o per attività molto pericolose, che impone di trasmettere contenuti ad alta tecnicalità, credo siano soprattutto le conoscenze/competenze e le esperienze professionali del formatore a garantire l’erogazione di una formazione davvero efficace.
 
Tutto ciò considerato, rispetto ai percorsi formativi a più elevato contenuto tecnico, la scelta del decreto interministeriale di non estendere sic et simpliciter i criteri di qualificazione definiti per i “formatori di base” appare opportuna e condivisibile. E’ peraltro evidente che, se va accertata la qualificazione del formatore di base, tanto più dovrà esserlo quella del formatore incaricato di svolgere una formazione “superiore”; ed anche che, sulla scelta dei requisiti che dovranno possedere i formatori in sicurezza oggi esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, i criteri che la Commissione consultiva permanente ha già definito non potranno non esercitare una decisiva influenza, auspicabilmente tale da determinare, a regime, la realizzazione di un sistema di regole armonico e coerente.
 
Fonte: Olympus.


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Rispondi Autore: carmeloctanoso - likes: 0
24/03/2015 (09:02:13)
Piano, piano ci arrivano tutti a comprendere che quella chiamiamo formazione alla sicurezza, così come oggi è concretamente effettuata, è tutto meno che Formazione.

Quasi 20 anni fa, su un mio libro, a proposito della Formazione scrivevo:

"Personalmente penso che se volessimo parlare di formazione dovremmo pensare ad un processo che deve intervenire sulle variabili “individuo” e “gruppo”, al fine di influenzarne il comportamento organizzativo attraverso la modifica:
- delle conoscenze e delle informazioni sui rischi dell’ambiente fisico e sociale;
- dell’esperienza e delle abilità nello svolgere le proprie mansioni in modo sicuro e nel rispondere in modo adeguato alle variazioni delle condizioni di rischio;
- dei principi, dei valori e degli atteggiamenti nei confronti della sicurezza in modo da favorire il cambiamento dei comportamenti.

Quindi la vera formazione dovrebbe essere quella di un processo che consente alle persone coinvolte di diventare più preparate nello svolgere un'attività non solo limitatamente ad una maggiore conoscenza ed abilità ma, soprattutto, grazie all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del proprio comportamento, connessi all'espletamento dell'attività lavorativa nella specifica mansione.

Non dimentichiamo, poi, che i comportamenti di sicurezza, vengono proposti o meglio imposti solo da un obbligo normativo che, in quanto tale, fornisce indirizzi e modalità attuative; il problema di fondo diventa dunque quello di cambiare un comportamento imposto e quasi sempre non condiviso in uno pienamente accettato in quanto la sicurezza diventa parte integrante della propria esperienza lavorativa.
Ma perchè un comportamento o un atteggiamento sia pienamente accettato, è necessario un completo coinvolgimento degli individui nelle attività di prevenzione, espletate non solo a livello teorico, durante il corso di formazione, ma anche a livello pratico, all'interno, della propria azienda, nel ruolo normalmente ricoperto.

Poi, non ci si può limitare a pensare che la valutazione dell'apprendimento consista in una percentuale di risposte ad un questionario a fine corso dimenticandosi di valutare l'effettivo trasferimento sul lavoro e le ricadute sull'organizzazione aziendale e che, invece, sono i reali indicatori dell'efficacia di un processo formativo".



Ancora oggi, non mi pare proprio che quella che chiamiamo/spacciamo come formazione alla sicurezza sul lavoro vada attualmente in questa direzione .......

Tanto per rendere chiaro il concetto, penso sia utile raccontare una storia che riguarda quel genio che fu Newton.

Come si racconta, Newton era seduto e dormiva sotto un albero di mele.
Ad un certo punto una bella mela matura si staccò e gli cadde sulla testa.
Newton, in questo caso, fece quella che possiamo chiamare Esperienza Concreta.

Presa la mela e cominciò a ragionarci su facendo, quindi, delle Osservazioni Riflessive.

In seguito a queste osservazioni riflessive, Newton teorizzò la famosa legge F = ma e cioè fece quella che possiamo definire una Concettualizzazione Astratta.

Poi, non fece altro che applicarla e sperimentare e, quindi, fece quella che possiamo chiamare Sperimentazione Attiva.

Quello che ho descritto, altro non è che una delle rappresentazione del modo con cui noi apprendiamo molto ben illustrato da Kolb negli anni '70 (non me ne voglia Newton per averlo utilizzato).

Se pensassimo alla sicurezza, così come ci viene imposta, siamo invece di fronte ad processo di apprendimento incompleto/monco perchè ci mancano i primi due step del ciclo che ho descritto.

Come già detto prima, i comportamenti di sicurezza, vengono proposti o meglio imposti solo da un obbligo normativo che, in quanto tale, fornisce indirizzi e modalità attuative.

Chi ha scritto le "regole", forse e ridico forse, ha fatto l'esperienza concreta e le osservazioni riflessive ma con un approccio percettivo che è influenzato dalle sue esperienze professionali che sono certamente diverse, visto il ruolo istituzionale ricoperto (MinLavoro, ASL, ecc.), da quelli che le regole le devono applicare.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2015 (09:06:20)
- Continua -

Se le "regole" le si lasciano scrivere a soggetti che non riescono neanche ad abbozzare i capisaldi di un processo formativo, cosa ci possiamo aspettare dal mondo del lavoro dove le Parti Sociali hanno come unico obiettivo legittimare la propria esistenza in termini di rappresentatività?

Se io andassi a proporre un processo formativo al tipico imprenditore italiano (96,8 % d'imprese con
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2015 (09:07:55)
Se le "regole" le si lasciano scrivere a soggetti che non riescono neanche ad abbozzare i capisaldi di un processo formativo, cosa ci possiamo aspettare dal mondo del lavoro dove le Parti Sociali hanno come unico obiettivo legittimare la propria esistenza in termini di rappresentatività?

Se io andassi a proporre un processo formativo al tipico imprenditore italiano (96,8 % d'imprese con
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
24/03/2015 (13:51:56)
Il ruolo della didattica è fondamentale nel processo di formazione.

Peccato che il 99,9% dei corsi è effettuato con le stesso modalità di 20 anni fa. Se vogliamo cominciare a parlare di formazione efficace dobbiamo prima di tutto inserire modalità di verifica codificate dell'apprendimento. Attualmente invece non è assolutamente così.

Mi duole dirlo, però a livello legislativo non ci arriveremo mai.

Sarà quindi compito di noi consulenti proporre alle aziende metodologie performanti, che assicurino sia il rispetto "legale e formale" del corso (l'attestato per capirci) sia quel valore aggiunto dato dall'introduzione di didattiche performanti e di qualità.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2015 (15:55:15)
Provo a completare quanto detto prima visto che per un qualche malfunzionamento, è stato tagliato due volte l'intervento.

Se le "regole" le si lasciano scrivere a soggetti che non riescono neanche ad abbozzare i capisaldi di un processo formativo, cosa ci possiamo aspettare dal mondo del lavoro dove le Parti Sociali hanno come unico obiettivo legittimare la propria esistenza in termini di rappresentatività?
Se io andassi a proporre un processo formativo al tipico imprenditore italiano (96,8 % d'imprese con
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2015 (16:00:09)
Provo a completare quanto detto prima visto che per un qualche malfunzionamento, è stato tagliato tre volte l'intervento.

Se le "regole" le si lasciano scrivere a soggetti che non riescono neanche ad abbozzare i capisaldi di un processo formativo, cosa ci possiamo aspettare dal mondo del lavoro dove le Parti Sociali hanno come unico obiettivo legittimare la propria esistenza in termini di rappresentatività? 

Se io andassi a proporre un processo formativo al tipico imprenditore italiano (96,8 % d'imprese con meno di10 dipendenti), senza avere un supporto regolatorio che definisca correttamente i capisaldi dello stesso processo, non avrò mai alcuna possibilità di attivare nella sua organizzazione un reale processo di modifica degli atteggiamenti riguardo la sicurezza sul lavoro e favorire, così, il cambiamento dei comportamenti (suo e dei suoi collaboratori). 
Questo sceglierà il "prodotto" che gli viene proposto a costi risibili da una delle tante società ed associazioni che sono nate per sfruttare il business e che gli rilasceranno il pezzo di carta da esibire a richiesta. 
Nella realtà, non sono altro che incontri informativi dove, nella migliore delle ipotesi, i partecipanti vengono a conoscenza di una serie di nozioni .... e nulla più. 
Quindi, sul serio siamo realmente convinti che le regole oggi vigenti indirizzino verso reali processi formativi?


Condivido in pieno quanto detto da Pataoner ma senza una spinta regolatoria nella giusta direzione, riusciremo a coprire con un corretto approccio alla Formazione, solo una piccolissima parte della aziende italiane, quasi tutte di grandi dimensioni, ma lasceremo fuori tutto il resto.

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