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Chiarimenti sull’obbligo di informazione, formazione e addestramento

Chiarimenti sull’obbligo di informazione, formazione e addestramento

Le responsabilità del datore di lavoro che in caso di infortunio sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore. La formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, lavoratori autonomi e addetti alle emergenze. Di Rolando Dubini.

Milano, 07 Mar - La Cassazione ha affermato che “l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono ... allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione” ( Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - 7 giugno 2010 n. 21511). E se tutti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe neanche necessario  informare, formare, addestrare, con aggiornamenti periodici, i lavoratori, ma anche i preposti e i dirigenti.

Ma così non è:  non tutti sono diligenti-esperti-periti e anche chi lo è ha la tendenza a sottovalutare l'importanza dell'attenzione ininterrotta alla sicurezza e all'igiene del lavoro. Diventa dunque obbligatorio, nonché fondamentale, garantire a tutti i lavoratori, ma anche ai dirigenti e ai preposti, una formazione adeguata e idonea.
 
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Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In tal senso l'articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell'obbligo formativo:
 
1. Il  datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro - dirigente)
 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
 
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
 
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro/dirigente)
 
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
 
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro per  il datore di lavoro/dirigente)
 
[...] 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
 
Si noti che il 12° comma ovviamente non è sanzionato penalmente, trattandosi di materia che riguarda obblighi di natura patrimoniale-contrattuale, dunque civilistica. Ma non è certo ininfluente il caso in cui, ad esempio, un datore di lavoro decida inopinatamente di effettuare la formazione del lavoratore, o preposto, o dirigente senza retribuirgli il tempo dedicato a tale attività: difatti in tal caso il dipendente potrà agire in sede giudiziale civile e proprio ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, potrà richiedere il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione del tempo dedicato alla stessa nonché gli interessi e la rivalutazione degli importi così determinati.
 
Il D.Lgs 81/2008 pone in effetti al centro della strategia prevenzionistica l'obbligo formativo, informativo e di addestramento (ove necessario, in conformità dei pertinenti aspetti del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 c. 2 lettere b, d e f e 29 del D.Lgs. n. 81/2008): si vedano  gli art. 18 c. 1 lett. l, 36, 37, 28 c. 2 lett. e) ed f).
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha potenziato tali obblighi in modo incisivo, definendone analiticamente contenuti e modalità e individuando negli accordi Stato-Regioni lo strumento di attuazione completa del dettato normativo.
Nello specifico, le modalità della formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi sono appunto stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. Il testo dell'Accordo è stato dapprima definito in sede tecnica e poi approvato in sede politica il 21.12.2011.
 
Per i lavoratori, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 

I capisaldi dell'art. 37 del decreto n. 81/2008

Obbligatorietà della verifica del livello di apprendimento per tutti i soggetti da formare, a cominciare dai lavoratori [art. 37 c. 1 secondo il quale la formazione deve essere “sufficiente e adeguata”  al fine di “trasferire  ai  lavoratori  ed  agli  altri  soggetti  del sistema di prevenzione  e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione  di  competenze  per  lo  svolgimento  in  sicurezza dei rispettivi  compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs. n. 81/2008), e questa adeguatezza è impossibile da provare in mancanza di verifica dell'apprendimento], passando per i preposti e dirigenti [art. 37 comma 7 che prescrive che anch'essi ricevano “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti”, e vale qui lo stesso discorso fatto in precedenza per i lavoratori] fino agli RLS (art. 37 comma 11);
 
La formazione per gli RLS deve avere al proprio interno 12 delle 32 ore previste dedicate ai “rischi specifici” dell'azienda nella quale svolgono la loro fondamentale funzione di rappresentanza del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori: si tratta di un obbligo minimo inderogabile sottratto alla contrattazione collettiva e se non rispettato tale da invalidare la formazione dell'RLS, con conseguente sanzione a carico del datore di lavoro.
Per gli RLS è previsto l'obbligo datoriale di far loro frequentare un aggiornamento periodico annuale della formazione, che trova la sua disciplina di dettaglio nei contratti collettivi (se gli stessi sono carenti si farà la formazione in aggiornamento a prescindere dalla contrattazione collettiva): per le aziende che hanno meno di 15 dipendenti non è prevista una durata minima del corso di aggiornamento, che quindi ragionevolmente può spaziare da una alle quattro ore, ed è invece di non meno di 4 ore per le imprese che occupano tra i 15 e i 50 lavoratori e di non meno di 8 ore per le imprese con più di 50 dipendenti.
 
L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, ed auspica, la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle competenze acquisite a seguito dell'attività di formazione.
Tuttavia il legislatore, prendendo atto che la previsione normativa del libretto non si è concretamente realizzata a livello nazionale (fatti salvi sporadici tentativi locali, che mettono ancor più in evidenza il colpevole ritardo istituzionale nell'adottare un documento che sarebbe di grande utilità per le imprese che assumono personale magari già formato ma privo di attestazione), con il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato l'art. 37 comma 12, ha precisando che l'obbligo di registrazione sul libretto opera “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
 
In relazione al ruolo di particolare rilevanza rivestito, per il preposto (il garante del controllo sull'esecuzione in sicurezza del lavoro, persona che sovrintende alla attività lavorativa, controlla che avvengano nel rispetto delle disposizioni aziendali e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute) e per il dirigente (che è il garante organizzativo della sicurezza in azienda) è prevista una formazione, specifica e periodicamente aggiornata, non più solo in azienda come inizialmente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ma anche fuori azienda (il D.Lgs. n. 106/2009 ha eliminato l'inciso inizialmente contenuto nell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 per il quale la formazione dei preposti, e dei dirigenti, poteva avvenire solo in azienda) in materia di:
1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).
 
L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione definisce i contenuti e le modalità formative in modo inderogabile, ed è stato meglio definito a livello applicativo dal successivo accordo interpretativo del 25 luglio 2012.
 
I collaboratori familiari e i lavoratori autonomi hanno facoltà con oneri a proprio carico, in base all'articolo 21 D.Lgs. n. 81/2008, di fruire della formazione in materia di sicurezza (e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria) e in tal senso gli accordi citati li includono nei soggetti beneficiari di tale formazione. Non è inutile sottolineare che il committente il quale incautamente affida lavori, servizi e forniture a soggetti esterni privi di formazione (e di sorveglianza sanitaria) si assume rilevanti responsabilità, e deve inoltre descrivere la circostanza nei documenti aziendali di valutazione dei rischi, ovvero il DVR e il DUVRI. Meglio è perciò vietare l'ingresso in azienda a lavoratori autonomi e imprese familiari privi di formazione e sorveglianza sanitaria.
 

Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi

Inoltre merita particolare attenzione il seguente illuminante documento.
 
Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all’allegato XVII [del D.Lgs. n. 81/2008]  che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori).
Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo [art. 21 D.Lgs. n.81/2008], dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori.
 
A tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza c’è la necessità che “gli organi di vigilanza indaghino su questi aspetti in particolare nei casi di infortunio sul lavoro” [Verbale della riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica di Torino in data 18/12/2009].
 
Provvisoriamente rimane in vigore il Dm 10 Marzo 1998 per gli addetti all'antincendio, in attesa che l'accordo Stato-Regione stabilisca i nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle emergenze.
Nel frattempo restano in vigore i precedenti obblighi formativi così come definiti dal DM citato, fatta salva la novità immediatamente operativa dell'aggiornamento periodico, che in ossequio al principio di analogia (art. 12 D.P. al Codice Civile) potrebbe essere almeno triennale, come previsto nel D.M. n. 388/2003 per gli addetti al primo soccorso, ed eventualmente con otto o sei ore di formazione per il rischio alto.
La circolare del Ministero degli interni Dipartimento Vigili del Fuoco 23.02.2011 ha definito durata (2-5-8 ore a seconda se l'attività è a rischio basso, medio o alto) e i contenuti di detti aggiornamento antincendio.
 
Richiamando la propria giurisprudenza,la Suprema Corte ha affermato che "in tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartite [al lavoratore]; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche". "È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
 
Secondo la Cassazione, "tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626 [ora art. 18 D.Lgs. n. 81/2008], che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,  l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" [Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888]. Si tratta dell'obbligo della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabile.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 


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Rispondi Autore: Sergio tedeschi - likes: 0
07/03/2013 (06:28:01)
Grazie ! Articolo che chiarisce bene gli obblighi in materia di informazione, formazione e addestramento. Osserviamoli bene: migliorerà il nostro rispetto per la sicurezza e sicuramente servirà per avere qualche infortunio in meno.
Autore: Caterina Soldano
25/04/2019 (14:57:38)
Ma se l'addestrato o l'affiancamento a farlo è una persona che deve rilevare un'attività deve, anche in questo caso essere retribuita?



Rispondi Autore: MB - likes: 0
07/03/2013 (08:54:46)
Cosa si intende per "verifica del livello di apprendimento" ? Perchè in relatà non mi risulta esserci, riguardo alla formazione dei lavoratori, nessun obbligo di legge in riguardo, nè dato dal D.Lgs 81 nè dato dall'Accordo Stato Regioni. E' sicuramente opportuna ma non obbligatoria. Tanto più dal momento che la sua effettuazione costituisce una delle voci con cui è possibile raggiungere il punteggio per la riduzione del tasso INAIL e la riduzione del tasso non è raggiungibile con attività che siano già obbligo di legge...
Autore: Giuseppe Zerruso
07/07/2016 (12:30:16)
Attenzione a non confondere la verifica dell'apprendimento (il banale e inutile test di fine corso) con la valutazione dell'efficacia dell'apprendimento cui fa riferimento l'articolo 37. Ricordiamoci che la formazione è o meglio dovrebbe essere un processo educativo, atto a modificare in meglio i comportamenti. Questo si traduce dal punto di vista di obblighi del datore di lavoro di assicurarsi in modo continuativo e nel tempo che la formazione abbia avuto gli effetti auspicati e cioè che i lavoratori rispetto a rischi, misure di prevenzione e protezione abbiano appunto modificato in senso positivo atteggiamenti e comportamenti. Per questo motivo ritengo che il legislatore abbia considerato inutile e superfluo un test di apprendimento per la formazione generale e specifica dei lavoratori. Test invece ritenuto necessario nella formazione delle altre figure aziendali in quanti i contenti dei corsi prevedono anche e soprattutto tematiche più nozionistiche (giuridiche, tecniche, di comunicazione e similari). Buon lavoro.
Rispondi Autore: Tommaso Bianchi - likes: 0
07/03/2013 (09:10:34)
Vorrei una precisazione per il RLS.
Il corso base di 32 ore può sostituire la formazione come "lavoratore" di 8-12 o 16 ore a seconda del rischio aziendale?
E gli aggiornamenti RLS di almeno 4 ore/anno possono essere considerati validi come aggiornamento "lavoratori" che prevede le 6 ore nel quinquennio?
Grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/03/2013 (10:43:02)
L'allegato XVII, punto 2 lettera d) del D. Lgs. n° 81/2008, ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, richiede gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente DLgs.".
A questo punto domando: dov'è che Guariniello ha trovato scritto all'interno del D. Lgs. n° 81/2008 che la formazione e l'idoneità sanitaria è espressamente prevista per i lavoratori autonomi ?
Mi è sfuggito qualche passaggio?

Non mi pare che neanche la fonte primaria (direttiva 89/391/CEE), faccia alcun tipo di riferimento all'obbligo di formazione di un lavoratore autonomo.

Pertanto, o il legislatore lo scrive chiaro e tondo (come ha fatto nel DPR n° 177/2011 - Spazi Confinati) oppure quello che dice Guariniello è solo una sua opinione ma che non può portare ad una sanzione per committente/RL per mancata verifica della ITP.

Altro discorso, è quello della necessità o meno della formazione e della sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori autonomi.
Su questo sono assolutamente d'accordo.
Però deve scriverlo il legislatore e non un procuratore aggiunto.
Rispondi Autore: Mario ingegnere - likes: 0
07/03/2013 (12:36:57)
poveri imprenditori/datori di lavoro. Nessuna ha il coraggio di dire che l'Accordo Stato Regioni sulla formazione è un regalo alle lobby della formazione e non un reale strumento di aiuto alle imprese che fanno già fatica a lavorare.
LA formazione è importantissima, ma si poteva e doveva lasciare libertà alle aziende e ai loro RSPP di organizzare soprattutto la durata in base ai reali rischi presenti.
Spiegatemi: perchè un operatore che lavoro sotto gli aerei negli aeroporti ( esposto a rumore,mmc, incendio ecc.) deve essere formato per 4 ore (specifica) poichè il codice ateco "trasporti" appartiene a RISCHIO BASSO e una signora che fa le pulizie in una casa di riposo deve essere formata per 12 ore minimo poichè il settore ATECO appartiene a RISCHIO ALTO?
E' una porcheria !!!
Perchè mai un datore di lavoro non potrebbe chiedere ai suoi lavoratori un piccolo sforzo per partecipare alla formazione fuori dall'orario di lavoro? E' interesse di tutti. Si pretende che la formazione se fatta fuori dall'orario di lavoro sia retribuita. ASSURDO. Si fa fatica a retribuire il lavoro figuriamoci le ore extra lavoro di formazione.I sindacati potevano fare un passo avanti e stabilire un minimo di disponibilità da parte dei lavoratori che restano comunque obbligati a frequentare i corsi...
..ma nel frattempo le imprese chiudono, la gente fallisce, i più se ne vanno all'estero (romania, albania ecc.) e noi siamo qui a filosofare sul fatto che i lavoratori se partecipano ai corsi fuori dall'orario di lavoro devono essere retribuiti.....
povera italia, poveri noi
Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
07/03/2013 (13:21:33)
Caro Mario ingegnere...le tue sono "PAROLE SANTE"...
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
07/03/2013 (13:24:30)
Sono pienamente in accordo con Mario , sono un collega e sono RSPP esterno per alcune aziende.
Le aziende non ce la fanno più , ne hanno piene le scatole di tutti questi adempimenti che non fanno altro che arricchire i soliti noti.
Qualcuno vorrebbe eleggersi a formatore dei formatori. Ma mi faccia il piacere !!! Mi sono fatto un mazzo tanto per laurearmi , ho dato un esame di stato, ho fatto tirocinio presso importanti studi di ingegneria e ora mi trovo a fare aggiornamenti con docenti che a volte non sanno neppure utilizzare i congiuntivi.
Da un cliente la scorsa settimana ho trovato attestati di corsi di pronto soccorso fatti On-Line a firma di organizzazioni che vogliono qualificare i formatori.
Mi piacerebbe vedere cosa hanno imparato sulle manovre di primo soccorso.
Guariniello dove sei ? Quando si tratta dei soliti con appoggi politici allora va tutto bene !!!
La formazione deve essere un valore importante per la sicurezza dei lavoratori e non il nuovo sistema per fare soldi da parte dei soliti.
Se andiamo avanti così tra un po' non solo non si farà più sicurezza, ma continueremo ad avere aziende in crisi che non arrivano a fine mese.
Andate nei negozi cinesi a chiedere il DVR vediamo cosa succede.
Autore: paolo bargigia
18/01/2020 (13:37:18)
ciaoooo
la vita è una, divertiti
Rispondi Autore: Francesco Q. - likes: 0
07/03/2013 (14:34:15)
Assolutamente d'accordo con Mario!
Sono anch'io RSPP di un'azienda (classificata dai codici ATECO a rischio elevato, nonostante un DVR che molte aziende vorrebbero avere ed un livello di infortuni vicino allo 0...) che lavora su turni di produzione h24 e che non può in modo tassativo fermare una squadra di lavoratori per un turno per metterli in un'aula ad acoltare un docente (il tipo di produzione non lo permette).
L'unica soluzione sono straordinarie, rientri su riposi, ecc. ecc., cioè tutte misure che vanno a gravare pesantemente sulle risorse economiche dell'azienda stessa.
Vanno fatti veramente i complimenti ai legislatori per avere anche stavolta imposto una legge senza conoscere la realtà lavorativa in cui va applicata, peraltro in un periodo di crisi economica che non permette di affrontare serenamente imposizioni dall'alto sulle modalità di obblighi formativi all'interno delle aziende!
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
07/03/2013 (17:36:26)
pare difficile non concordare con Carmelo Catanoso. Difficile cioè ritenere che che "il tenore" dell'All. XVII prevalga sulla lettera dell'art. 21 .. e sulla sua propria: "...ove espressamente previsti dal presente D.Lgs.".
Resta certo, come giustamente notato, il problema della (reale) formazione e della (eventuale) sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori autonomi.
Rispondi Autore: Pietro Giumento - likes: 0
07/03/2013 (20:00:13)
Il Dott. Guariniello applica l'art. 298 del D. Lgs. 81/2008 "principio di specialità", in questo caso le visite mediche e gli attestati di formazione sono previsti espressamente nell'allegato XVII "i lavoratori dovranno esibire almeno: ........".
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
08/03/2013 (09:05:32)
Appunto. E' l'All. XVII -già richiamato per esteso dall'Ing. Catanoso- a stabilire per i lavoratori autonomi l'obbligo di esibire gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria OVE ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO".
Pare dunque non doversi porre, qui, il principio di specialità ex art. 298, posto che non vengono a frontapporsi una disposizione generale con una disposizione speciale.
cordialmente
Rispondi Autore: Pietro Giumento - likes: 0
08/03/2013 (17:48:05)
L'art. 21 dà facoltà ai lavoratori autonomi, ...., di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare ai corsi di formazione. Ai sensi dell'art. 298 "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli si applica la disposizione speciale", infatti l'obbligatorietà di esibire i certificati medici e gli attestati di formazione è stabilita dall'allegato XVII, pertanto a parere dello scrivente e devo anche precisare a parere di diversi ispettori è applicabile l'art. 298.
Condivido che il D. Lgs. 81/2008 lascia molto spazio all'interpretazione, non dobbiamo, comunque, perdere di mira che operiamo per il benessere dei lavoratori. Cordialmente saluto
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
09/03/2013 (05:58:35)
Non sarebbe male che venisse specificato cosa dovrebbe fare un datore di lavoro che, per la particolarità del proprio lavoro, è assume mensilmente personale a tempo detrminato (trimestrale) perchè impedito dal patto di stabilità ad assumere a tempo determinato: deve fare ogni mese un "progetto" di formazione da sottoporre ai CPT ecc.?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/03/2013 (12:54:32)
Forse a qualcuno sfugge che l'"opinione" di Guariniello non è una "opinione" come un'altra, , parliamo di una opinione di un Pubblico Ministero, che le proprie "opinioni" le applica direttamente nei procedimenti penali, e le impone agli ispetori asl che dirige, e le condivide con molti altri colleghi pubblici ministeri che lo ritengono autorevole, mentre le opinioni di chi non è pubblico ministero, o giudice o avvocato, sull'applicazione delle norme non vengono MAI richieste dai Giudici nei processi,e quindi a quel livello sono del tutto ininfluenti. Mentre invece il PM, con le sue "opinioni", manda gli ispettori Asl, e/o del lavoro, ufficiali di polizia giudiziaria che dirige, a sanzionare i committenti che non verificano l'idoneità degli autonomi chiedendo l'esibizione dell'attestato di formazione conforme agli accordi stato regione e il giudizio di idoneità del medico comppetente. NESSUN CONSULENTE DEVE AZZARDARSI A FAR PREVALERE LE SUE PERSONALISSIME OPINIONI SUL DIRITTO PER METTERE A RISCHIO IL CLIENTE COMMITTENTE, CHE POTREBBE ESSERE INDOTTO DA OPINIONI OPINABILI A NON CHIEDERE FORMAZIONE E IDONEITA' SANITARIA AGLI AUTONOMI, VENENDO POI MAGARI SANZIONATo CON VERBALE DI PRESCRIZIONE E CONTRAVVENZIONE EX D.LGS. N. 758/1994 DALL'ISPETTORE ASL O DEL LAVORO. A quelo punto se il committente chiede all'avvocato, o all'organismo di Vigilanza 231, questi potrebbero dirgli di far causa civile al consulente per il risarcimento del danno patrimoniale subito e magari di cambiare consulente.
Rispondi Autore: stefano ciambellini - likes: 0
19/12/2013 (09:19:13)
Ho un quesito da porre,gli obblighi del datore di lavoro relativi alla formazione/informazione sono ben chiari ed enunciati in maniera da non dare modo a interpretazioni, ma non leggo, o forse mi è sfuggito, nessun accenno agli obblighi del lavoratore.In sintesi il lavoratore è obbligato a seguire i corsi o ha la possibilità di sottrarsi?.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
19/12/2013 (11:36:43)
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
(...) h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Sanzioni per i lavoratori
• Art. 20, co. 2, lett. h): arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [Art. 59, co. 1, lett. a)]
Dunque il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione commett eun reato penale, viola il contratto di lavoro, e deve essere sanzionato in via disciplinare: Se l'attività è ad alto rischio può essere sospeso dal lavoro senza retribuzione, e comunque non potrà svolgere l'attività in relazione alla quale la formazione viene erogata fino a che non avrà adempiuto al suo obbligo di partecipare alla formazione.
Rispondi Autore: stefano ciambellini - likes: 0
19/12/2013 (17:23:54)
Ringrazio il Dott. Rubini per l'esaudiente, oltre che sollecita risposta
Rispondi Autore: Giovanni Corsi - likes: 0
27/01/2014 (18:34:31)
Permane un ambito di ambiguità in materia di formazione nel caso di certificati scadenti in fase di appalto. Il committente (o l'appaltatore principale) devono controllare le scadenze e richiamare l'impresa al rispetto e quindi al limite risolvendo il contratto?
Rispondi Autore: PAOLA DE CAROLIS - likes: 0
05/09/2014 (13:14:03)
in caso di cambio appalto la formazione dei lavoratori deve essere effettuata il primo giorno di effettivo lavoro, o ci sono tempi diversi, trattandosi di lavoratori già formati ed informati dall'azienda uscente?grazie
Rispondi Autore: barbara perin - likes: 0
04/03/2015 (04:41:36)
Vorrei chiedere delucidazioni in merito ai corsi di formazione effettuati on line per il lavoratore hanno diritto ad essere retribuiti
Rispondi Autore: FIORE TRAVAGLIO - likes: 0
12/03/2015 (01:29:00)
Buongiorno Avv. Dubini, è possibile inserire dipendenti nuovi assunti in corsi FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO multiaziendali? Essendo solo 1/2 è troppo oneroso organizzare un corso presso ns azienda. Può essere ritenuta valida la formazione presso società di consulenza dove sono presenti anche altri partecipanti che abbiano lo stesso rischio (alto)?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/03/2015 (09:16:41)
Veramente l'opinione dell'onnipresente procuratore aggiunto è rimasta tale visto che l'Interpello n° 7/2013 del 2 maggio 2013 ha ribadito che la formazione e la sorveglianza per i lavoratori autonomi è una facoltà e non un obbligo.

Quindi quanto sopra la si può chiedere per gli spazi confinati, per i DPI di III^ categoria, ecc. e cioè solo per quelle attività per cui esiste un'espressa richiesta ex lege.

Visto poi che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti dalla Commissione Interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza (art. 12 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008), non c'è nulla da sanzionare.

Evitiamo, quindi, di far passare per obbligo di legge ciò che obbligo non è.
Quindi quella di Guariniello era solo una personale interpretazione di un rappresentante della Pubblica Accusa......

Poi siamo tutti d'accordo che la formazione e la sorveglianza sanitaria servano a tutti .... però, ad oggi, come CSE, ad esempio, non posso andare a chiedere l'assolvimento di obblighi che la legge (formazione sorveglianza sanitaria d un lavoratore autonomo) non richiede ...... a meno che il committente non l'imponga contrattualmente o le attività svolte dal lavoratore autonomo ricadano nel campo di applicazione del DPR n° 177/2011, usi DPI di III^ categoria, ecc.

Rispondi Autore: Domenico Bracati - likes: 0
13/05/2015 (17:12:17)
Insomma, i docenti sono obbligati oppure no,nel fare il corso sulla sicurezza. art.20 comma2 lettera h del D. Legs 9 Aprilòe 2008 n 81. Cortesemente una risposta esaustiva, grazie. Saluti
Rispondi Autore: Simona - likes: 0
16/06/2015 (13:21:29)
Buongiorno,ho eseguito i corsi base e specifico di formazione sulla sicurezza e l'azienda consegna gli attestati solo a chi ne fa richiesta. E' corretto tutto ciò? Ringrazio della risposta.
Rispondi Autore: Vince - likes: 0
25/09/2015 (07:02:45)
Salve volevo sapere se datore di lavoro è obbligato ad mandare nei cantieri anche singolo lavoratore o è obbligato a mandare in due grazie
Rispondi Autore: anto - likes: 0
23/01/2016 (18:07:14)
Devo partecipare ad un corso sulla sicurezza....nelle ore di mattina e fuori provincia, ho un lavoro part time serale....ma i corsi non si devono tenere presso la sede di lavoro...e senza costi...?? io devo viaggiare e perdere ore di altro lavoro di mattina.....se non partecipo mi scrivono nel messaggio non mi rinnovano il contratto...!!! ma si puo'..???
Rispondi Autore: Renato Pisu - likes: 0
14/03/2016 (13:27:18)
Salve, sono stato nominato RLS in un EE.LL. con più di 15 dipendenti, dovrei fare la formazione per 32 ore. Esistono tempi certi entro i quali il datore di lavoro deve mettere nelle condizioni l'RLS di fare la formazione, ovvero, reperire le risorse economiche ed iscriverlo ad un corso?
Rispondi Autore: Marco Crespi - likes: 0
22/04/2016 (15:48:45)
Buongiorno,

la ns azienda ci sta proponendo della formazione ma con un PATTO DI STABILITA' che impone al lavoratore che decide di rescindere il contratto prima dei 3 anni dal inizio del periodi diformazione debba pagare una percentuale del costo sostenuto dall'azienda.

una parte recita:


A fronte di tale patto di stabilità, e subordinatamente al rispetto dei tali scadenze la società Le consentirà la partecipazione ad un corso presso _____________ di abilitazione ____________ e relative qualifiche _____________ Detto programma di addestramento che consentirà alla Sua persona di beneficiare di una maggiore professionalità, ha un costo indicativo di Euro ___________ che in caso di interruzione del nostro rapporto lavorativo, per Sua volontà qualunque ne sia la motivazione, le verrà addebitato così come specificato al p.to 2 detraendo il corrispondente importo dalle competenze di chiusura del rapporto di lavoro.

E' legale? puo essere applicata ad ogni tipo di formazione anche, ad esempio, sulla sicurezza aggiornamento strumenti di lavoro ( sistema gestionale etc! )
Rispondi Autore: Morandin chiara - likes: 0
28/04/2016 (19:10:34)
Buongiorno, sono infermiera a tempo determinato in un ente pubblico ( ipab) e mi hanno proposto il corso antincendio totalmente a spese mie ( piuttosto oneroso supera le 400 euro). Se non lo faccio rischio la mancata proroga del contratto ( ho un 6+6). Ma la formazione obbligatoria date le nuove norme antincendio non dovrebbe essere a carico del datore di lavoro? Oltretutto sono genitore single e ho purtroppo già grosse difficoltà arrivare a fine mese... Grazie
Rispondi Autore: Marina Romano - likes: 0
01/05/2016 (10:44:42)
Buongiorno, sono impiegata a tempo indeterminato (CCNL metalmeccanici) in un'azienda privata. Volevo sapere se tra i corsi di formazione obbligatori, intesi nel senso che il lavoratore è obbligato a partecipare, è compreso quello antifumo organizzato in collaborazione della A.S.L. locale. Grazie
Rispondi Autore: Carlota Vegas - likes: 0
07/02/2017 (15:40:55)
Il corso base di 32 ore per un RSL può sostituire la formazione come "lavoratore" di 8-12 o 16 ore a seconda del rischio aziendale?
Autore: Davide Degrassi
09/02/2017 (10:35:15)
In base all'Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 (allegato III) la formazione di 32 ore per RLS costituisce credito solo per la formazione generale dei lavoratori; è necessaria invece la frequenza alla formazione specifica.
Rispondi Autore: Francesca DB - likes: 0
16/02/2017 (13:48:33)
Buongiorno, una ditta individuale a conduzione familiare (quindi con un titolare e un collaboratore familiare) di noleggio ponteggi con montaggio e smontaggio, il collaboratore familiare ha l'obbligo di fare il corso di formazione art. 37 ?
Rispondi Autore: Francesca DB - likes: 0
16/02/2017 (14:13:05)
Buongiorno, una ditta individuale a conduzione familiare (quindi con un titolare e un collaboratore familiare) di noleggio ponteggi con montaggio e smontaggio, il collaboratore familiare ha l'obbligo di fare il corso di formazione art. 37 ?
Rispondi Autore: Francesca DB - likes: 0
17/02/2017 (10:17:23)
Buongiorno, una ditta individuale a conduzione familiare (quindi con un titolare e un collaboratore familiare) di noleggio ponteggi con montaggio e smontaggio, il collaboratore familiare ha l'obbligo di fare il corso di formazione art. 37 ?
Rispondi Autore: Nadia Radu - likes: 0
10/04/2017 (09:54:27)
Buongiorno volevo sapere se l'azienda può obbligare un infermiere a relazionare in un corso ecm come docente.
Rispondi Autore: Alessandro Cascapera - likes: 0
25/07/2017 (18:37:55)
Buonasera. Ho lavorato per una grande impresa come dipendendee' ho fatto il classico corso di formazione per la sicurezza. Ma invece di fare 8 ore ne ho fatte solo quattro . Mi chiedo e normale ? Come mi devo comportare con la mia ex azienda ? Grazie
Rispondi Autore: Paola Gallo - likes: 0
13/09/2017 (15:10:24)
Buongiorno, nel caso di lavoratori interinali chiamati per un periodo breve (meno di 20 gg.) presso una azienda a rischio alto (16 ore di formazione) com'è corretto procedere?
Grazie
Rispondi Autore: AA - likes: 0
30/10/2017 (22:23:55)
Buonasera,
Vorrei chiedere se chi presenta più certificati medici che attestano l'impossibilità di un soggetto di partecipare a detti corsi di formazione, vi è un'esenzione o deve in ogni caso seguirli? Grazie
Rispondi Autore: stefania carso - likes: 0
30/07/2018 (00:21:42)
Se il lavoratore non effettua il corso obbligatorio perché in malattia? Cosa succede? E' penalizzabile comunque?
Rispondi Autore: Francesco Sintoni - likes: 0
22/10/2018 (08:53:10)
Buongiorno, il datore di lavoro è tenuto a fornire copia e/o originale dell'attestato di frequentazione dei corsi in oggetto al lavoratore? Grazie. Un saluto.
Rispondi Autore: Barbara Carrara - likes: 0
24/02/2019 (16:02:56)
Buonasera ,
Solo una delucidazione ... in queste giornate di formazione un’azienda privata che sfrutta da
Anni gli ammortizzatori sociali , può ricorrere, seppur pagando interamente la
Giornata al lavoratore, far figurare l’ammortizzatorensociale
?
GrAzie
Rispondi Autore: Michele Caturano - likes: 0
01/03/2019 (11:21:08)
In una sede lavorativa che non è a norma! il dipendente è comunque obbligato a fare la formazione o può rifiutarsi?
Rispondi Autore: Paolo Bonanno - likes: 0
09/07/2019 (20:44:41)
Buon giorno
Sono a richiedervi una delucidazione. Sono dipendente di un negozio per la vendita al dettaglio
di mobili, giorni fa abbiamo chiuso un contratto con una azienda per al fornitura di mobili per ufficio. Ci chiedono la certificazione per la sicurezza sul lavoro per tutti i dipendenti. La mia domanda è:
ma la certificazione serve anche per i dipendenti addetti alla vendita o solo per gli operai che montano i mobili.
Ci richiedono la certificazione per tutti i dipendenti.
Grazie e spero di esser stato chiaro.
Cordiali saluti
PB
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/07/2019 (18:09:16)
Il dipendente non può MAI rifiutare la frequenza ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: farlo è un reato penale punito a titolo contravvenzionale con l'arresto o l'ammenda dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008. L'obbligo di formazione riguarda tutti i lavoratori, sia gli operai che montano i mobili che gli impiegati amministrativi.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/07/2019 (18:27:05)
La verifica dell’efficacia della formazione in giurisprudenza
Anna Guardavilla
Punto Sicuro
20/12/2018: I momenti di verifica dei risultati nell’ambito del processo formativo, le “effettive prove pratiche sotto la supervisione di un tutor”, le applicazioni del principio di effettività della formazione, il controllo sul campo.
Una sentenza di questo mese (Cassazione Penale, Sez.IV, 7 dicembre 2018 n.54803) si è pronunciata sul tema della sufficienza e adeguatezza della formazione da erogare al lavoratore e su quello - ad esso collegato - della verifica dell’efficacia della stessa.
In particolare, nel caso di specie, era stato accertato che “il lavoratore infortunato - assunto da poco tempo - era stato addetto alla pressa solo qualche giorno prima dell'infortunio; egli aveva affermato di essere uno stampatore, ma non aveva alcuna competenza nello specifico settore, come appurato dai colleghi di lavoro; la formazione impartitagli era stata dunque del tutto insufficiente, perché il corso generale sul funzionamento dei macchinari era durato solo quattro ore ed egli era stato avviato a lavorare da solo sul macchinario in questione dopo appena due giorni, senza una previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio affiancamento e di una concreta supervisione, come pure previsto dall'art.5.1 della procedura per la formazione del personale in vigore presso l'azienda.”
Nel confermare la condanna del datore di lavoro per lesioni colpose, la sentenza sottolinea il principio secondo cui “l'obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può garantire, rilevando che, nel caso di specie, la completa estraneità del DB.I. [il lavoratore, n.d.r.] a quella specifica attività era constatabile da chiunque e spiegava ampiamente il comportamento scorretto tenuto dal predetto”.
La Cassazione ricorda inoltre che l’obbligo di formazione “non è escluso, né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (cfr. sez.4 n.22147 dell'01/02/2016, Morini, Rv. 266860), ciò che non è neppure accaduto nel caso all'esame.
Infatti, l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (cfr. sez.4 n.21242 del 12/10/2014, Nogherot, Rv. 259219).”
Tutto ciò perché, come sottolinea la Corte in un’altra interessante pronuncia (Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2014 n.38966), “una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l’attività di formazione e va necessariamente inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l’attività di formazione è necessariamente un’attività procedimentalizzata.”
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la formazione è dunque una “attività procedimentalizzata”, anche con riferimento alla verifica dei risultati.

Ciò in quanto, come ricordato da una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 maggio 2017 n.12561), “se è vero che la effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo; non è vero tuttavia che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge nella sua scansione dinamica e funzionale.”
Infatti il modello legale di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla discrezionalità del datore; tanto più quando si tratta di formazione all’utilizzo di mezzi pericolosi […]; e che non può essere sostituito dall’addestramento con affiancamento sul campo: senz’altro utile ma non alternativo alla informazione o alla formazione; come peraltro riconosciuto, più volte dalla giurisprudenza (Cass.pen. 20272/2006).”
Pertanto, avendo riguardo al “processo formativo”, la Corte fa riferimento ad una “pluralità di momenti formativi”, precisando che “non può perciò bastare che il datore assolva in modo parziale, soltanto ad alcuni dei predetti obblighi, siccome egli è invece obbligato ad osservarli tutti e per intero, e nell’ordine logico e cronologico voluto dalla legge.”
Ed il modello legale di formazione, come noto, prevede all’art.37 c.1 del D.Lgs. 81/08 che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche….” e al comma 13 che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.”

Una sentenza della Corte di legittimità (Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147) riassume così “i contorni ed i contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez. 3A, sent.n.4063 del 04/10/2007, Rv. 238540; Sez. 4A, sent. n. 41997 del 16/11/2006, Rv. 235679).”
Più in particolare, il modello legale della formazione ha “scandito: a) l'oggetto, dovendo aver attinenza specifica al posto di lavoro e alle mansioni assegnate al lavoratore; b) la temporalità, essendo evidenziati per la sua somministrazione i momenti dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la modifica per evoluzione o per innovazione del quadro dei rischi; c) il coinvolgimento degli organismi paritetici previsti dall'art.20 (ancora più dettagliato e portatore di limitazioni alle scelte datoriali, quanto a contenuti e modalità di somministrazione dell'attività di formazione, è il D.Lgs.n.81 del 2008, art.37 [rispetto al precedente D.Lgs.626/94, n.d.r.]).”

Dunque, prosegue la Cassazione richiamando un principio che si è già avuto modo di illustrare, “già questo breve tratteggio del profilo normativo dell'attività di formazione che il datore di lavoro deve assicurare permette di evidenziare il seguente principio: “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”.”
E, nel caso specifico, “ne consegue, che la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi data dalla dedotta circostanza che i due fratelli S. avevano pregresse esperienze per avere esercitato l'attività di taglio di alberi di alto fusto nel loro paese d'origine.”
Nell’articolo 37 del D.Lgs.81/08, richiamato dalla Cassazione in quest’ultima sentenza, è dunque rintracciabile un’applicazione al tema della formazione del principio di effettività, da decenni applicato e ribadito in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, secondo cui quella prevista dall’attuale articolo 37 stesso non può essere configurata come una “obbligazione di mezzi”, la quale - qualora in questo caso sussistesse - obbligherebbe il datore di lavoro semplicemente allo svolgimento di una certa attività (l’“erogazione” della formazione, indipendentemente dalla verifica dell’assimilazione da parte del lavoratore), bensì va inquadrata come un’obbligazione di risultato, laddove quest’ultimo è rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione.
Se ciò che viene richiesto al datore di lavoro è dunque il raggiungimento di un obiettivo concreto, legato all’apprendimento da parte del lavoratore e quindi ad un risultato verificabile - e da verificarsi obbligatoriamente - nella pratica, lo strumento per il raggiungimento di tale risultato e quindi l’adempimento dell’obbligazione sottostante non può che essere inquadrato in termini fattuali, sostanzialistici e di reale raggiungimento dello scopo, e non certo in termini burocratici, formalistici ed astratti.
Un breve cenno ad una interessante sentenza ( Cassazione Penale, Sez.IV, 1 ottobre 2013 n.40605) ce ne fornisce un ulteriore esempio, con riferimento in particolare alla formazione erogata ad un lavoratore straniero.
Nella fattispecie, il datore di lavoro di una cooperativa veniva condannato per l’inadeguatezza della “formazione fornita al lavoratore C.G. (impartita mediante due incontri di quindici minuti ciascuno)”
Premettendo che “due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati”, la Cassazione ricorda poi che il Tribunale correttamente “ha rilevato inoltre che sarebbe stato onere del D.P. [datore di lavoro, n.d.r.] accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri, come il C.G., e a tale questione ha dato risposta negativa”.
Infatti, come ci ricorda un’altra nota pronuncia della Corte (Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2005 n.13251), “in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione.

Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Rispondi Autore: Salvatore Settegrana - likes: 0
09/09/2019 (20:27:01)
Buongiorno vorrei una delucidazione. 7 anni fa ho firmato un contratto di lavoro alla pubblica istruzione del comune avendomi dato la qualifica collaboratore professionale. Praticamente facendomi fare il corso di alimentarista ben 2 volte e dato l'attestato di presenza, ma il corso H mai .Avendo ben 5 volte alla pubblica istruzione a chiedere quando avrei fatto il corso H, per tutte le volte mi hanno risposto non ci sono i fondi per fare i corsi . ( Mi obbligano a predermi cura del bimbo disabile perche' e scritto nel contratto) .Come dovvrei comportarmi.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/09/2019 (09:27:07)
Salvatore Settegrana le conviene rivolgersi all'ufficio vertenze di una grande organizzazione sindacale.
Rispondi Autore: Garosio Renzo - likes: 0
26/09/2019 (20:52:21)
Volevo sapere se l'azienda é obbligata a fare i corsi dove lavoro oppure se può farli anche magari a 80km di distanza unendo piú lavoratori da altre province. Se si sono obbligato ad andarci?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/09/2019 (13:14:02)
I corsi sono obbligatori, ma nessun costo deve essere addebitato al lavoratore (art. 15 dlgs. 81/2008)
Rispondi Autore: MICHELA ING - likes: 0
23/10/2019 (15:36:00)
Buongiorno,
ho un dubbio: può la formazione essere fatta da un dipendente interno all'azienda? ovviamente con i requisiti da formatore.
Grazie mille
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/10/2019 (18:03:05)
Ovviamente si. Se ha i requisiti.
Rispondi Autore: Domenico Buratti - likes: 0
22/11/2019 (13:36:44)
Salve, le volevo porre un quesito sui corsi di sicurezza, essendo obbligatori per ogni azienda, il lavoratore che in pochi anni cambia più lavori, può avere più attestati di sicurezza? Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
22/11/2019 (15:18:21)
Alcuni corsi danno diritto ad un credito permanente. I corsi di aggiornamento vanno frequentati entro le scadenze previste. Il lavoratore che cambia azienda e magari pure settore produttivo può trovarsi a frequentare molti corsi diversi
Rispondi Autore: Domenico Buratti - likes: 0
22/11/2019 (15:27:57)
Salve, specifico meglio, anche se alcuni corsi hanno credito permanente è a norma di legge averne più dello stesso tipo, Grazie.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
22/11/2019 (15:59:39)
Non è vietato
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
20/01/2020 (17:29:57)
Buonasera io sono in una cooperativa di pescatori
Assicurato come socio lavoratore alla parte
Cioè se si pesca si fattura e ti fai uno stipendio altrimenti se non peschi nessuno stipendio
Detto questo volevo sapere se anche nel mio caso era obbligatorio il corso
In quanto io lavoro in barca e sono un sommozzatore nonché pescatore.
Grazie
Rispondi Autore: Simona - likes: 0
05/03/2022 (13:48:55)
Buongiorno, se il lavoratore è in malattia in entrambe le date fornite dalla'azienda, non potendo svolgere, per legge, nessuna altra attività, può incorrere ugualmente in sanzioni? Premetto che il corso si terrà online
Grazie

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