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Decreto 81: la tutela della salute e sicurezza dei volontari

Informazioni sulla tutela della salute e sicurezza per i vari soggetti che fanno attività di volontariato. Le caratteristiche del volontariato in Italia, la normativa vigente, le tutele relative alla sicurezza, la formazione e la sorveglianza sanitaria.

 
Urbino, 30 Ott – Non è la prima volta che l’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus) si occupa dei volontari, ad esempio con riferimento alle tutele vigenti nella Protezione Civile e volontariato.
Recentemente è tornata ad affrontare il tema con un working paper,inserito sul sito di Olympus il 18 luglio 2013, dal titolo “La tutela della salute e sicurezza dei volontari” e a cura di Sara Ferrua, assegnista di ricerca di diritto del lavoro nell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca.
 
L’obiettivo del breve saggio, pubblicato prima delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 operate dal  Decreto del Fare-Legge n. 98/2013, è quello di ricostruire il quadro normativo che disciplina la prevenzione dei volontari e analizzare le tutele offerte dalla normativa vigente.
 
Approfondendo quanto già raccontato da PuntoSicuro sulla materia, è interessante riprendere l’analisi dell’autrice riguardo alle caratteristiche del volontariato in Italia con riferimento ai dati Istat e FEO-FIVOL (Fondazione Europa occupazione e volontariato).
 
In Italia le organizzazioni di volontariato attive sono, al 2007, 35mila circa. E da un’indagine Istat svolta su 19mila famiglie (49mila persone) emerge un costante incremento dei volontari. “Infatti, se nel 2001 le persone che avevano  svolto attività di volontariato erano l’8,4% e sono arrivate, con una crescita costante, al 9% del 2009, nel 2010 hanno raggiunto il 10%”.
Riguardo ai settori di attività del volontariato “l’ambito socio assistenziale, sanitario ed educativo corrisponde all’attività prevalente di oltre metà delle organizzazioni di volontariato italiane”. E beneficiano delle iniziative del volontariato “anzitutto persone malate o infortunate, e poi, più o meno in pari misura, persone che si collocano in tutte le fasi del corso della vita: minori e giovani, adulti in difficoltà, anziani. Una organizzazione di volontariato su cinque si rivolge ai disabili, tra possibili altri bacini di utenza, e una quota di poco inferiore ha come destinatari persone indigenti”.
 
L’autrice ricorda che la definizione di lavoratore volontario può essere ricavata dall’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”. Per volontario si intende “l’attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito  tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Riguardo alle tutele il saggio ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevedeva nella sua originaria formulazione l’equiparazione, a fini antinfortunistici, “del volontario di cui alla l. n. 266/1991, del volontario che effettua il servizio civile, del volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, al lavoratore subordinato”. Tale scelta ha tuttavia suscitato “una certa discussione specie nel mondo del volontariato”: si temeva che la completa estensione della normativa “fosse penalizzante per le associazioni di volontariato”. E dunque il legislatore, in fase correttiva, con il D.Lgs. 106/2009, ha apportato un’importante modifica. Il volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile “continua ad essere equiparato al lavoratore in senso infortunistico e ad esso si applica la disciplina del d.lgs. n. 81/2008, mentre ai volontari di cui alla l. n. 266/1991 e ai volontari che effettuano il servizio civile si applicano le sole disposizioni relative ai lavoratori autonomi”.

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Veniamo dunque brevemente alle tutele.
 
Con riferimento alla nuova formulazione (Legge 98/2013) del primo periodo del comma 12-bis dell’art. 3 del T.U. Sicurezza, nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza).
Tali soggetti, ai fini della tutela antinfortunistica, devono:
- “utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredate di fotografia e contenente le proprie generalità ove svolgano attività di lavoro in luoghi in cui si effettuino attività in regime di appalto o subappalto;
- provvedere, con oneri a loro carico, alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in centrati sui rischi tipici delle proprie attività”.
 
Riguardo alle facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici - disposizioni che ricalcano la disciplina comunitaria - sono emerse delle criticità.
Secondo alcuni l’inquadramento della sorveglianza sanitaria e della formazione alla stregua di mere facoltà può “pregiudicarne l’applicazione concreta, tanto più in assenza di incentivi economici certi al loro esercizio; si ricorda, infatti, che il decreto precisa che i costi dell’accesso a tali prestazioni sono a carico dei lavoratori stessi, disattendendo così l’invito della Commissione CE a prevedere tariffe agevolate. Occorre comunque precisare che, sebbene si tratti di facoltà, ove i lavoratori intendano avvalersene, il datore di lavoro committente non potrà rifiutarsi di cooperare per il loro soddisfacimento”.
 
Sempre riguardo ai volontari, il legislatore “ha reputato opportuno consentire che le modalità di realizzazione della tutela vengano pattuite tra le parti. In quest’ottica l’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008 “stabilisce che il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possano stipulare degli accordi con i quali individuare le forme di attuazione della normativa prevenzionistica prevista in loro favore. Ad esempio, potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico di acquistare i dispositivi di protezione individuale o organizzare i corsi di formazione per i volontari”. Inoltre sempre il comma 12-bis stabilisce che ove uno dei soggetti indicato nel primo periodo del comma svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
 
Dunque nel caso in cui il volontario “svolga l’attività nell’ambito dell’organizzazione di un soggetto che è datore di lavoro, tale soggetto ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica del volontario, rispettando alcuni obblighi ricalcati su quelli che, in base all’art. 26 T.U. Sicurezza, sono posti in capo al datore di lavoro committente, allorquando questi decida di affidare lavori o servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi”.
 
In relazione ad altre figure di volontariato, ricordiamo che l’art. 3, comma 3-bis del T.U. Sicurezza, introdotto dal d.lgs. 106/2009 stabilisce invece “che, nei riguardi:
a) delle cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991;
b) delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile;
c) dei volontari della Croce Rossa Italiana;
d) dei volontari del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
e) dei volontari dei Vigili del Fuoco
le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero dell’Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”. E tale individuazione “è stata attuata grazie al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011”.
 
Concludiamo dando qualche informazione relativa alle tutele dei volontari delle cooperative sociali ex legge n. 381/1991.
 
Riguardo alle cooperative sociali bisogna fare riferimento sempre al D.M. 13 aprile 2011.
Il legislatore, “dopo aver premesso che le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al T.U. Sicurezza, si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali che svolge la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro, tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attività di cui all’art.1, lett. a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, prevede, in particolare, che ove gli stessi svolgano la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui questi sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Per quanto attiene ai volontari che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa presso le cooperative sociali, “il comma 3, dell’art. 7, del d.m. 13 aprile 2011 prevede che essi ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste; anche in questo caso, così come per i lavoratori e i soci lavoratori, non si parla di sorveglianza sanitaria”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La tutela della salute e sicurezza dei volontari”, a cura di Sara Ferrua, assegnista di ricerca di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in Working Papers di Olympus 22/2013 (formato PDF, 400 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
30/10/2013 (08:31:59)
Buongiorno, seguendo come sicurezza le scuole dell'infanzia parrocchiali vorrei avere una precisazione. Ho a che fare quotidianamente con i volontari delle parrocchie che vorrei sottolineare sono "volontari non organizzati" cioè non appartenenti a nessuna associazione di volontariato. Che tutela posso dare a queste persone? Basta un'informazione generale sui rischi presenti nella parrocchia o si deve fare di più?
Rispondi Autore: Matteo Giusti - likes: 0
30/10/2013 (12:58:59)
Buongiorno, un chiarimento, il volontario di una associazione di promozione sociale ha facoltà e quindi può decidere di non seguirli o è tenuto a seguire i corsi sulla sicurezza sostenendo personalmente le spese? nel caso in cui sia facoltà e quindi decida di non seguirli, come si deve comportare il responsabile dell'associazione presidente/rappresentante legale per tutelarsi?
Rispondi Autore: Antonio Scacchetti - likes: 0
05/02/2014 (11:20:56)
Buongiorno,
volevo chiedere un parere sulla possibilità di equiparare ai volontari di cui all'art. 3 - comma 12-bis del D.Lgs. 81/08, le suore che prestano alcuni servizi all'interno di una casa per ferie (es.: aiuto nella distribuzione dei piatti a tavola)?
A tal riguardo sembrerebbero rientrare nella definizione di cui all'art. 2 della Legge 266/91 in quanto le suore non operano sulla base di un rapporto di lavoro, bensì in base ad un rapporto benevolentiae et affectionis radicato nella loro consacrazione totale a Dio.
Sono graditi pareri e commenti su questa pagina. Grazie.
Rispondi Autore: Ida Perfetti - likes: 0
14/06/2015 (12:45:14)
Buongiorno, vorrei delucidazioni in merito al volontariato autonomo, ovvero senza far parte di alcuna associazione. Giorni fa mi sono recata presso gli uffici dell'azienda ospedaliera della mia città per informazioni circa il volontariato come assistente sociale quale sono. Mi è stato risposto che non accettano richieste di questo tipo in quanto la legge fornero prevede una retribuzione per i volontari e loro non hanno le risorse economiche. Partendo dal presupposto che io sarei disposta anche a rinunciare in forma scritta a questa eventuale retribuzione vorrei sapere se davvero è così??? Perché dalla legge fornero io vedo solo la retribuzione del tirocinio che è diverso dal volontariato. Aspetto le vostre risposte grazie infinite

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