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DUVRI: si va incontro a una nuova procedura di infrazione?

DUVRI: si va incontro a una nuova procedura di infrazione?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: DUVRI

24/01/2014

Riflessioni e proposte per evitare una eventuale condanna dello Stato italiano per le violazioni delle direttive europee in merito alla possibilità che aziende a basso rischio possano non redigere il Duvri. A cura di G. Porreca.

Bari, 24 Gen - La notizia in base alla quale la Commissione europea, a seguito di una  denuncia alla stessa pervenuta con la quale è stata segnalata una presunta non rispondenza alla direttiva europea 89/391/CEE della modifica apportata dalla legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013 all’art 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fatto sapere di volere effettuare una approfondita analisi del caso e di avere avviato accertamenti sull’oggetto della segnalazione riservandosi altresì, prima di fornire una risposta, di contattare le autorità italiane per chiedere alle stesse dei chiarimenti in merito, ci porta a fare delle riflessioni sull’argomento.
 
La modifica sopra citata è quella con la quale è stata introdotta la possibilità per i settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, che comunque devono ancora essere individuate con un apposito decreto ministeriale, di incaricare, nel caso degli appalti e subappalti, in alternativa alla redazione del documento di  valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) un soggetto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito nonché di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, che provveda a sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento ed a controllare l’operato delle ditte appaltatrici.

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C’era da aspettarselo viene subito da dire. Più volte lo scrivente ha avuto modo di porre in evidenza, subito dopo la emanazione della legge n. 98/2013, la inopportunità di abrogare il Duvri in quanto lo stesso rappresenta, nel caso degli appalti e subappalti, un importante documento di prevenzione ed è fondamentale per regolare il rapporto fra le imprese per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro perché in esso, per ogni singolo appalto, vengono indicati i rischi interferenziali ai quali possono essere esposti i lavoratori sia del committente che delle imprese alle quali sono stati affidati i lavori in appalto ed anche i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di prestazioni d’opera e nel quale sono indicate le misure per eliminare tali rischi o comunque per ridurli al minimo possibile. Lo scrivente ha avuto modo altresì di evidenziare la inopportunità di sostituire tale documento, anche se per le sole attività a basso rischio di infortuni o di malattie professionali, con la nomina di un incaricato perché questo soggetto potrebbe venire a trovarsi ad operare con i lavori appaltati già in corso di esecuzione e senza che gli sia stato messo a disposizione una documentazione dalla quale risultino i rischi che è chiamato a gestire.
 
Il rischio al quale si va incontro infatti se si instaura un sistema del tipo di quello previsto dalla modifica apportata dalla legge n. 98/2013 è quello appunto di poter mandare quest’ultimo allo sbaraglio nel senso che facilmente può essere incaricato di gestire dei rischi da lui non conosciuti e fra l’altro con i lavori già in corso senza il supporto di una programmazione della prevenzione potendolo mettere così in seria difficoltà tutto a scapito della sicurezza degli appalti, la stessa difficoltà, tanto per fare una analogia, alla quale potrebbe andare incontro un coordinatore per la sicurezza in un cantiere edile allorquando viene nominato già a lavori in corso e con l’impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori ancora a venire, così come si verifica ad esempio nel caso dell’affidamento durante l’esecuzione dei lavori di parte di essi ad una seconda o a più altre imprese, con il risultato che si può facilmente immaginare.
 
La verità è, così come si è avuto modo già di segnalare, che quell’ “ovvero” che compare nel decreto dovrebbe essere sostituito più opportunamente con una congiunzione “e” nel senso che sarebbe opportuno che si verificassero entrambe le condizioni. Non si comprende poi perché prevedere la presenza di questo incaricato, sia pure in alternativa alla elaborazione del DUVRI, solo “limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico” e non imporre invece l’obbligo della sua presenza in tutte le aziende anche in quelle quindi non a basso rischio nelle quali, anzi ed a maggior ragione, sarebbe più opportuna la presenza di un soggetto che provveda a coordinare le ditte appaltatrici ed a controllare l’applicazione delle misure indicate nel DUVRI.
 
Sarebbe necessario, a parere dello scrivente, realizzare per tutti gli appalti un sistema analogo a quello che è stato attuato per le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente, in collaborazione con l’appaltatore o con il lavoratore autonomo, predisponga dapprima un Duvri, nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che possono essere presenti nella esecuzione dell’appalto e delle prestazioni d’opera e nel quale siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, e provveda quindi poi a nominare un incaricato per il controllo che andrebbe a svolgere, per conto del committente, una azione di coordinamento dell’appaltatore.
 
Sarebbe opportuno, in altre parole, introdurre una sorta di “coordinatore dell’appalto interno” al quale affidare l’incarico appunto di verificare, in corso di esecuzione dei lavori appaltati, la realizzazione puntuale di quanto previsto nel Duvri elaborato che in fondo, nei contenuti e negli obiettivi, corrisponde all’insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.
 
Prima quindi che la Commissione europea si esprima e che provveda ad avviare, come è prevedibile, un procedimento che porterebbe ad una condanna dello Stato italiano, ancora un’altra oltre a quelle già subite in passato, l’invito che viene da rivolgere al legislatore è quello di rivedere l’art. 26 provvedendo a sostituire nel testo del comma 3 dell’art. 26 quell’”ovvero” con la congiunzione “e” e di disporre che l’ elaborazione del Duvri e la contestuale nomina di un incaricato non sia limitata alle sole aziende a basso rischio ma che sia invece ed a maggior ragione estesa a tutte le aziende e quindi anche alle aziende considerate a medio ed alto rischio.
 
 
 
Ing. Gerardo Porreca
 
 
 
Riportiamo per i nostri lettori il comma 3 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013:
 
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(...)
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
(...)
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
24/01/2014 (09:19:53)
Sono in completo accordo con quanto scritto nell’articolo.
Ciò che rende quantomeno difficoltosa da far comprendere alla platea degli obbligati l’applicazione di quanto giustamente ipotizzato, è il ricorso alla produzione di ulteriore documentazione in aggiunta a quella già presente (il documento di valutazione dei rischi) abbinata al ricorso a figure “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito”,
La congiuntura economica globale, che purtroppo attanaglia in modo particolare il nostro paese, ci porta a decidere quanto vogliamo investire sulla sicurezza e sulla salute della collettività in cui viviamo. D’altronde gli addetti ai lavori sanno bene come le norme, dovendo fissare un livello di protezione, cerchino di proteggere la “quasi totalità” della popolazione lavorativa.
Nominare il “coordinatore dell’appalto interno”, come è stato defiinito dall’estensore dell’articolo, potrebbe quindi significare che in una piccolissima realtà aziendale che svolge un’attività a “basso rischio di infortuni e malattie professionali” come una comune attività commerciale (ad es. un negozio al minuto di prodotti non pericolosi) con lavoratori subordinati (ad es. due soci) che volessero appaltare l’attività di pulizia periodica del locale (ad es. un vano con una superficie di poche decine di metri quadrati) dovrebbero redigere, o far redigere, un ulteriore documento, il DUVRI, ed incaricare un soggetto che funga da coordinatore dell’appalto interno.
Fermi restando gli obblighi in capo ai datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, si può pensare ad una applicazione più snella di quanto previsto dal legislatore italiano ed europeo per il caso specifico in questione?
Credo proprio di sì, ed il tentativo del Governo con il Decreto del Fare credo che fosse rivolto in tal senso.
In conclusione, più che ritornare alla situazione pregressa, magari complicandola ulteriormente, auspicherei che fossero avanzate proposte alternative nel senso della semplificazione degli obblighi di legge che, altrimenti, come peraltro già purtroppo sta avvenendo, potrebbe non trovare completa applicazione nelle piccole e piccolissime imprese di cui è pieno il nostro paese.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/01/2014 (10:17:26)
In effetti il comma 4 dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE non richiede l'elaborazione di un documento scritto.
Quindi, il problema non è "redigere o meno il DUVRI" ma espletare seriamente e non sulla carta quello che si chiede e cioè la cooperazione tra i diversi datori di lavoro per "l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informare i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti".

Ora, se con la nomina dell'incaricato, si assolvessero questi obblighi, allora il problema non sussiste.
Se ciò non avvenisse, allora ci troveremmo di fronte ad una violazione della citata direttiva.

Pertanto, a mio giudizio, è la formulazione dell'art. 26 che va leggermente cambiata facendo anche riferimento alla deroga esistente in un'altra direttiva (Dir. Cantieri 92/57/CEE), dove all'art. 3, comma 2, a fronte dell'obbligo di nomina dei coordinatori, permette di redigere il PSC in assenza di lavori che comportano rischi particolari.

In merito, poi, al comma 11 dell'art. 90, la giustificazione della Commissione Europa, sta in piedi solo se il committente/Rl procede realmente alla nomina del CSE (facente funzioni anche di CSP), all'inizio dell'iter progettuale (dove c'è) o autorizzativo (questa era una proposta che anche il collega Confente ricorda, visto che l'avevamo fatta, insieme ad altre, nel 2009 come CNI ma non è stata accolta dal legislatore).
Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0
26/01/2014 (16:13:41)
basterebbe prescrivere che nei contratti di appalto di servizi sia obbligatorio indicare, nella descrizione del servizio, anche le precauzioni da prendere. Sarebbe una maniera semplice e diretta di tener conto dei rischi interferenziali.

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