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Rumore: cosa fare in caso di superamento dei livelli di esposizione

Rumore: cosa fare in caso di superamento dei livelli di esposizione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio rumore

25/11/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla normativa in materia di rischio rumore: i livelli di esposizione, gli obblighi e i dispositivi di protezione individuale.


Milano, 25 Nov – Riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, “in base alle conoscenze attuali, non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 decibel, ma il rischio aumenta in misura del 100% (il doppio) per ogni 3 decibel in più”.

 

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A ricordarlo è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge e che al rischio rumore dedica uno specifico capitolo.

 

Riguardo a questo rischio nel documento si segnala che, oltre che all’apparato uditivo, “effetti nocivi del rumore possono verificarsi anche a carico:

- dell’apparato cardiocircolatorio, ad esempio ipertensione e ischemia miocardica (diminuzione del normale afflusso di sangue, che si verifica per abbassamento della pressione arteriosa);

- dell’apparato digerente, ad esempio ipercloridria gastrica (con conseguenti dolori e bruciori) e azione spastica sulla muscolatura;

- dell’apparato endocrino (aumento di ormoni di tipo corticosteroideo);

- dell’apparato neuropsichico (quadri neuropsichici a sfondo ansioso con somatizzazioni, insonnia, affaticamento, diminuzione della vigilanza e della risposta psicomotoria)”. 

 

Si ricorda poi che il riferimento normativo fondamentale in materia di prevenzione dai rischi da rumore è il Decreto legislativo 81/2008 (Titolo VII, artt. da 187 a 198) che prescrive i “requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall' esposizione al rumore durante il lavoro”.

 

In particolare il D.Lgs. 81/2008 fissa “tre livelli di esposizione (80, 85 e 87 decibel – dB(A) – ossia il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa e 135, 137 e 140 decibel – dB(C) – ossia il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro qualora vengano superati i livelli stessi”.

Inoltre stabilisce che:

- riguardo alla valutazione dei rischi, ‘il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro’ (art. 190, D.Lgs. n. 81/2008);

- ‘il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo’ e, in ogni caso, “a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192, D.Lgs. n. 81/2008).

 

Vediamo cosa prevede la normativa in relazione ai vari livelli di esposizione.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 80 decibel:

- “messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del Datore di Lavoro;

- obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 85 decibel:

- “obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;

- obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;

- controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).

Detto controllo sanitario comprende:

- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;

- visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente”.

 

Se il livello di esposizione è superiore agli 87 decibel:

- “adozione immediata di misure atte a riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);

- individuazione delle cause dell'esposizione eccessiva;

- modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta”.

Si segnala che i mezzi individuali di protezione dell'udito “sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 87 decibel”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche le indicazioni relative alla predisposizione, avvalendosi del servizio di un tecnico competente in acustica, di una specifica relazione.

 

Sono poi riportate anche indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Infatti laddove non si può intervenire a livello di protezione collettiva, “la tutela del lavoratore dai rischi provocati dal rumore avviene tramite dispositivi di protezione dell’udito”.

Dispositivi che devono essere usati obbligatoriamente, come abbiamo già indicato, quando “è stato rilevato un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel”.

Tra l’altro se la legislazione vigente prevede che il Datore di Lavoro metta a disposizione i DPI già al superamento degli 80 decibel, “appare quanto meno curioso che sussista un obbligo di avere le protezioni, ma non di utilizzarle”. Tuttavia nel documento si ricorda che i dispositivi di protezione individuali sono “per natura ‘appendici’ al corpo umano, e come tali limitano la sensibilità, il tatto, la tecnica lavorativa, ecc. Il loro utilizzo comporta un maggiore impiego di tempo e/o una maggiore attenzione per svolgere la mansione”. E i dispositivi di protezione dell’udito comportano, in particolare, un “limite potenzialmente molto pericoloso, ossia quello di non poter sentire un segnale di allarme o un avviso urgente”.

Ed è dunque per questo motivo che, “quando ritenuto non fondamentale, si tende a limitare l’uso di questo tipo di DPI; ed è per questo motivo che, in maniera ancora più forte che in altri campi, si tende a preferire l’utilizzo di misure di protezione collettiva, quali barriere antirumore, pannelli fonoassorbenti, ecc”.

 

In ogni caso si segnala che la scelta dei DPI viene fatta in funzione dei “seguenti parametri:

- il livello misurato del rumore;

- la sua frequenza, in quanto l’attenuazione è diversa per diverse frequenze;

- la maneggevolezza, cioè la minima alterazione possibile dell’ergonomicità”.

E ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:

- “i tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 dB(A);

- le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 40 dB(A);

- i caschi: attenuano fra 40 e 50 dB(A)”.  

 

In ogni caso, per migliorare le condizioni di sicurezza il primo intervento da porre in atto è quello di “limitare la percezione del rumore. Le strade possibili sono due: la migliore consiste nel modificare il processo di produzione in maniera tale da ridurre in maniera definitiva il rumore prodotto (ad esempio sostituendo attrezzature obsolete con attrezzature nuove meno rumorose); la seconda consiste nella riduzione del rumore per mezzo di pannelli fonoassorbenti, pareti divisorie tra locali dove sono in uso attrezzature rumorose e altri locali, ecc”.

 

Segnaliamo che il documento, che si sofferma anche sul tema della formazione e della sorveglianza sanitaria, riporta una breve check list relativa all’esposizione al rumore.

E ricordiamo, in conclusione, che con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – è stato recentemente riscritto il comma 5-bis dell’articolo 190. Modifica che ufficializza e permette l’utilizzo delle banche dati sul rumore, laddove le banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio rumore

 

 

RTM



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Rispondi Autore: sicurezza - likes: 0
10/02/2022 (13:08:28)
Riferimento normativa errato

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