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Regolamento europeo DPI: rischi elettrici, chimici e biologici

Regolamento europeo DPI: rischi elettrici, chimici e biologici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

18/10/2016

Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI riportati nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Focus sui requisiti dei DPI per la protezione dai rischi elettrici e per la protezione da agenti chimici e biologici.


Strasburgo, 18 Ott – Diversi articoli di PuntoSicuro si sono soffermati, in questi mesi, sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI contenuti nell’allegato II del nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Nuovo regolamento che si applicherà – con alcune eccezioni - solo dal 21 aprile 2018: da quella data abrogherà la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva attuata in Italia dal  D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992.
 
Nei precedenti articoli abbiamo presentato i requisiti generali, i requisiti supplementari relativi a particolari tipologie di DPI e i requisiti supplementari specifici per la protezione di vari rischi: cadute, impatti, rumore, annegamento, caldo, freddo, radiazioni, ...

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Concludiamo questa presentazione dei requisiti dei DPI, come riportati nell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento alla protezione dai rischi elettrici e alla protezione dagli agenti chimici e biologici.
 
Partiamo dai requisiti per la protezione dalle scosse elettriche.
 
L’allegato indica che i dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica “devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore può essere esposto nelle condizioni prevedibili di impiego più sfavorevoli. A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettivo in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi in loco, sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile corrispondente alla soglia di tolleranza”.
 
Inoltre le varie tipologie di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione “devono recare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione o della tensione di impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione. All'esterno dell'involucro protettivo dei DPI si deve inoltre prevedere uno spazio sul quale si possano segnare successivamente la data di messa in servizio e le date delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente”.
E il fabbricante deve indicare nelle istruzioni, in particolare, “l'uso esclusivo al quale tali tipi di DPI sono destinati nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere sottoposti durante la loro vita utile”.
 
Abbiamo parlato dei dispositivi isolanti, ma il Regolamento si sofferma anche sui dispositivi conduttori.
 
I DPI conduttori destinati agli operatori che lavorano sotto tensione ad alte tensioni “devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire che non vi sia alcuna differenza di potenziale tra l'utilizzatore e gli impianti sui quali interviene”.
 
Veniamo ai requisiti per la “protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi”.
 
Si precisa che i DPI destinati alla protezione dell'apparato respiratorio “devono poter fornire all'utilizzatore aria respirabile quando è esposto ad un'atmosfera inquinata e/o ad un'atmosfera con una concentrazione di ossigeno inadeguata. L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI deve essere ottenuta con mezzi adeguati, ad esempio mediante il filtraggio dell'aria inquinata attraverso il DPI o mediante approvvigionamento da una fonte esterna non inquinata. I materiali costitutivi e gli altri componenti di tali tipi di DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale da garantire una respirazione e un'igiene respiratoria adeguate per il periodo d'uso del dispositivo nelle condizioni prevedibili di impiego”.
 
Si segnala poi che “il grado di tenuta stagna della maschera e la perdita di pressione all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore”.
Sempre in merito alla protezione respiratoria si specifica che il DPI “deve recare l'indicazione delle caratteristiche specifiche del dispositivo che, insieme alle istruzioni, consentano ad un utilizzatore addestrato e qualificato di utilizzarlo correttamente”. E nel caso di un apparecchio filtrante, “le istruzioni del fabbricante devono inoltre indicare il limite massimo di conservazione dei filtri nuovi tenuti nel loro imballaggio originale”.
 
Concludiamo questa rassegna dei vari requisiti dei DPI soffermandoci sulla “protezione dai contatti epidermici o oculari”.
 
Si indica che i DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici nocivi “devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego cui tali DPI sono destinati. A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo tale da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego”.
 
Si ricorda che qualora, “per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o agenti biologici nocivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in assenza dei nomi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente”.
 
Il fabbricante deve, infine, fornire, nelle istruzioni, il “significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile di impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili”.
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 
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