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Roma, 17 Lug - Con la Circolare n.15 del 27 giugno 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta ai numerosi quesiti concernenti l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la
protezione delle vie respiratorie.
Le valutazioni esposte nella circolare in relazione ai Dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico sono formulate di intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e l’INAIL.
Nella circolare è precisato che:
“solo i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di tipo secondo la
Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà
compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne
la conformità ai requisiti dall’allegato II della direttiva succitata, dopo che
sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame
del tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che
l’utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di
conformità ai requisiti di cui all’allegato II citato anche per quanto riguarda
la protezione da agenti biologici.
Stante quanto sopra esposto, si
conclude che risultano idonei per la protezione da
agenti biologici
sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione
CE di cui al capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione
da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva
2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II
della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.”
RPS
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