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In
merito all’impostazione di un SGSL abbiamo già affrontato il tema dell’
elaborazione
della politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e ci soffermiamo ora
sulla
fase di pianificazione.
Gestione della
normativa e documentazione del sistema di gestione
L’identificazione
e gestione della Normativa Applicabile ha lo scopo di permettere un “continuo
adeguamento alle prescrizioni di legislazione e alle normative applicabili alle
attività dell’azienda e la gestione dei relativi adempimenti e delle scadenze,
al fine di assicurarne il pieno rispetto”. Per poter fare ciò devono essere
predisposte specifiche modalità che garantiscano l’aggiornamento
(“identificazione, valutazione di applicabilità e trasferimento dei requisiti
all’interno della operatività aziendale”) delle prescrizioni legislative e
normative applicabili con riferimento al quadro legislativo europeo, nazionale
e locale.
Inoltre
è importante
identificare e gestire la
documentazione del Sistema “descrivendo le attività, i flussi, i
procedimenti e le responsabilità che l’organizzazione ha stabilito al fine di
implementare un
Sistema
di Gestione, seguendo i principi esposti nella Politica”.
In
questo senso bisogna disporre “di documenti comprensibili, corretti, aggiornati
e disponibili nel formato più idoneo per le persone interessate”. In
particolare i documenti di Sistema “comprendono il Manuale del Sistema (se
realizzato), istruzioni, modulistica, documentazione richiesta dalla
legislazione (ad es. VdR, DUVRI, CPI, schede di sicurezza, ecc.) ed eventuali
procedure o altra documentazione stabilita sulla base delle necessità e
complessità aziendali”.
Le
linee di indirizzo sono corredate di diversi allegati utili per svolgere i compiti indicati:
-
tabella che schematizza le attività con le quali il Datore di Lavoro può
identificare e gestire la normativa applicabile e la documentazione del SGSL
aziendale;
-
modulo per elenco documentazione obbligatoria;
-
modulo per elenco normativa applicabile.
Valutazione dei
rischisalute e sicurezza
Sappiamo
che la
valutazione dei
Rischi (VdR) si configura come un “processo continuo di indagine, analisi e
decisione che l’azienda persegue per il miglioramento delle condizioni di
lavoro”. Un processo condotto dal Datore di Lavoro “coinvolgendo tutti i
soggetti aziendali (i preposti, ove presenti, i lavoratori, anche attraverso
RLS/RLST, il
medico
competente, ove presente, i componenti del SPP). A conclusione del
processo, il Datore di Lavoro determina e fa applicare a tutti le misure di
prevenzione e protezione necessarie”.
Rimandiamo
i lettori ad una lettura esaustiva del documento in relazione agli obiettivi
della VdR e alle fasi del Processo di Valutazione dei Rischi.
Riportiamo
tuttavia alcuni dei fattori da non
trascurare “perché il processo di VdR consegua con successo gli obiettivi
fissati:
-
l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi devono prendere in
considerazione le attività ordinarie e non; tutte le persone eventualmente
coinvolte, direttamente e indirettamente, compresi gli appaltatori ed i
visitatori; i pericoli derivanti da interferenze con altre attività che si
svolgono nel medesimo luogo di lavoro; le segnalazioni ricevute dai lavoratori
e da eventuali preposti. Il Datore di Lavoro deve riservare particolare
attenzione a fattori soggettivi quali i comportamenti, le caratteristiche dei
lavoratori quali l’età, il genere, le tipologie contrattuali, la provenienza da
altri paesi, le capacità professionali e le attitudini dei suoi
collaboratori ed altri fattori umani
emergenti soprattutto in condizioni disagiate o critiche”;
-
“l’analisi e la
valutazione
del rischio possono essere condotte con metodologie standardizzate e
definite a priori sia per la modalità applicativa che per il metodo di
valutazione, purché adattate alle specifiche realtà aziendali. L’analisi e la
relativa valutazione sono aggiornate in maniera continua utilizzando le
informazioni ottenute dal monitoraggio e riesame” e, comunque, ogni volta che
intervengono cambiamenti significativi di processo/prodotti/organizzazione”;
-
“le misure per prevenire o ridurre i rischi vanno identificate secondo le
seguenti priorità: eliminazione del rischio, ove possibile; riduzione al minimo
del rischio in relazione a quanto fissato dalla legislazione, Contratti
Collettivi di Lavoro, dalle Norme Tecniche e sulla base dei criteri
migliorativi stabiliti dalla stessa azienda; gestione del rischio residuo
tramite misure di prevenzione di protezione e monitoraggio costante sull’applicazione
delle misure adottate;
-
le priorità degli interventi sono stabilite sulla base della rilevanza del
rischio tenendo conto del progresso tecnologico e dell’efficacia attesa”. È
necessario tenere anche in considerazione la valutazione dei rischi connessi
con situazioni di emergenza;
-
“uso di indicatori di prestazione efficaci, quali, ad esempio: tempo intercorso
tra cambiamenti (strutturali/organizzativi/procedurali /legislativi) e
revisione della VdR; numero eventi negativi per rischi non valutati
adeguatamente nella VdR; numero dei quasi incidenti rilevati o malfunzionamenti
che possono avere impatto diretto sulla sicurezza delle persone)”.
Gestione dei
cambiamenti
Il
documento ricorda che i cambiamenti che intervengono nei diversi aspetti delle
attività dell’azienda (possono riguardare sia le modalità operative e/o
organizzative) “richiedono una attenta considerazione del loro impatto sulle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”.
In
relazione a tali cambiamenti può essere necessario “aggiornare la
valutazione
dei rischi, adottare i necessari interventi per assicurare la Sicurezza e
la Salute dei Lavoratori e, quindi, informare, formare ed addestrare il
personale coinvolto”. In questo senso il Datore di Lavoro “deve definire i
ruoli e le responsabilità di ciascuno, insieme alle azioni che egli stesso deve
mettere in atto per gestire il processo di cambiamento” (nel documento sono
esplicitati nel dettaglio i compiti del datore di lavoro).
Programmazione
Con
la programmazione “il Datore di Lavoro stabilisce i tempi con i quali l’azienda
realizza i propri obiettivi di miglioramento ed elabora il Piano di Miglioramento” (un modello è allegato alle linee di
indirizzo).
Le
linee di indirizzo, dopo aver indicato gli obiettivi ed i programmi in materia
di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sottolineano che il Piano di Miglioramento
individua le priorità degli interventi
da realizzare:
-
“per alcuni si dovrà agire immediatamente (ad esempio, per adempiere alle
prescrizioni della legislazione o gestire i rischi più gravi), o in tempi
relativamente ristretti (ad esempio quando non siano scaduti i tempi per
adeguamenti richiesti da nuove normative);
-
negli altri casi il Datore di Lavoro potrà stabilire i tempi di realizzazione”.
Ad esempio in relazione a “misure relative a rischi di ridotta entità, per i
quali non sussista particolare urgenza o esistano già misure di protezione;
azioni di miglioramento rispetto a misure già intraprese in via prioritaria”.
Senza
dimenticare che la “verifica complessiva dello stato di attuazione degli
obiettivi definiti, nonché l’emanazione di nuovi obiettivi, si effettua in
occasione del Riesame del SGSL”.
Gestione degli
appalti, delle commesse e degli approvvigionamenti
Rimandandovi
alla lettura esaustiva del documento, riportiamo per finire alcune brevi
indicazioni relative a:
-
appalti: “l’Azienda deve assicurarsi
che gli appaltatori accettino e applichino, nello svolgimento delle
attività appaltate,
i principi fondamentali di salvaguardia della sicurezza e della salute delle
persone applicati dal presente Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.
L’Azienda verifica che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera
compatibile e congruente con la Politica dell’Azienda e con il suo SGSL”;
-commesse: “il Datore di Lavoro,
nell’esecuzione delle attività ricevute in appalto, si deve attenere alle
direttive della Committenza, purché non siano in contrasto con i principi di
salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, e deve coordinarsi
con le altre aziende e i lavoratori autonomi eventualmente presenti. Le
direttive della Committenza sono esplicitate nel contratto, nel DUVRI o nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento”;
-approvvigionamenti: “il Datore di
Lavoro pianifica le attività di approvvigionamento per garantire: la fornitura
di materiali, attrezzature, impianti e servizi rispondenti alle esigenze
dell’azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; la completezza di tutte la documentazione necessaria per
la Sicurezza e Salute del Lavoro: Marcature CE, ove richiesta, certificazioni,
libretti di manutenzione e d’uso, schede di sicurezza, eccetera”.
RTM
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