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Il D.Lgs. 151/2015 e l’abrogazione del registro infortuni

Il D.Lgs. 151/2015 e l’abrogazione del registro infortuni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Documentazione

03/11/2015

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea.

 
Roma, 3 Nov– Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le parole di una vecchia  circolare del Ministero del Lavoro, ha lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”.

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Prima di affrontare le novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:
 
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(...)
 
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” - le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.
 
In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
 
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21...
 
Art. 21 - Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(...)
4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di tenuta del registro infortuni.
(...)
 
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(...)
 
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.
 
Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:
 
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(...)
 
Rimane da chiedersi ora se l’aver anticipato l’abrogazione del registro prima del decreto interministeriale ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e dell’operatività del SINP, non possa essere un elemento in grado di diminuire, anche solo temporaneamente, le strategie di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
 
Chi è sicuramente di questo avviso è l’RLS toscano Marco Bazzoni che in questi anni ha presentato una serie di denunce alla Commissione europea per supposte (in molti casi riconosciute) violazioni delle direttive europee e che ha recentemente ricevuto anche una menzione speciale del Premio giornalistico Pietro Di Donato per la sicurezza sul lavoro.
 
Marco Bazzoni ha recentemente presentato una nuova denuncia - già protocollata dalla Commissione con n. CHAP(2015)02849 - che riguarda anche il registro infortuni.
Non possiamo che concludere il nostro articolo sulle novità del registro infortuni con alcune sue risposte alle nostre domande.
 
Cosa riguarda la nuova denuncia in materia di sicurezza e salute sul lavoro?

Marco Bazzoni: “La denuncia riguarda il non corretto recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE da parte del D.Lgs. 151/2015. In particolare, verte sulla abolizione della tenuta del registro infortuni e sul fatto di permettere al datore di lavoro di occuparsi direttamente di primo soccorso, antincendio e evacuazione. La denuncia si sofferma anche sul lavoro accessorio e quello volontario...”.
 
Quali potrebbero essere i tempi di questa denuncia che è stata già ricevuta e protocollata?

Marco Bazzoni: “I tempi sono abbastanza lunghi, in genere la Commissione Europea ha 12 mesi per prendere una decisione (ma 12 mesi sono il minimo). In genere per arrivare ad aprire una procedura d'infrazione passano anche 24 mesi”.
 
In diversi casi l’Unione Europea e lo stesso legislatore nazionale hanno dimostrato che alcune delle contestazioni passate erano fondate...

Marco Bazzoni: “Si, la Commissione Europea mi ha dato ragione due volte e il Governo Italiano si è adeguato due volte con la Legge Europea 2013 bis e la Legge Europea 2014. Ad esempio l’Italia si è dovuta adeguare, a quanto richiesto dalla Commissione, relativamente alla proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate allo stesso documento da un'impresa esistente. E, con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015, in relazione ai limiti del campo di applicazione della Direttiva 92/57/CEE per i cantieri temporanei o mobili. Ma non dimentichiamo che anche sull'autocertificazione del DVR per le imprese fino a 10 dipendenti c'è stato un adeguamento, ma senza legge: dopo la procedura d'infrazione, le autorità hanno smesso di prorogarla e la procedura è stata chiusa”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: Carlo Parducci - likes: 0
03/11/2015 (09:19:17)
Nella mia esperienza di consulente RSPP mi è capitato di assumere incarichi di responsabile della sicurezza che, ovviamente, non potevano essere assunti al buio. Uno strumento tra i molti altri (sopralluoghi, analisi del DVR, analisi delle modalità di gestione del DUVRI e dei near miss, ecc.), semplice e immediato era e dovrebbe essere l'analisi del Registro Infortuni che dà conto della memoria aziendale sull'argomento altrimenti tramandata oralmente (!!??) o dispersa in documenti non facilmente reperibili o ancora raccolta in oscuri archivi gestiti da Enti statali non ancora funzionanti. Plaudo quindi all'azione di contrasto vs. l'eliminazione di questo strumento da parte di M. Bazzoni. Tante altre cose sono da semplificare con maggior buon senso!
Rispondi Autore: Luca Triadantasio - likes: 0
03/11/2015 (10:27:43)
Il percorso di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro che le aziende (virtuose) hanno intrapreso dovrebbe essere trasparente e tracciabile, mentre non è prevista la conservazione delle "vecchie" valutazioni dei rischi, non sono previste la raccolta e l'analisi dei near miss e ora decade anche l'obbligo del registro infortuni.
Una capillare,effettiva ed efficace implementazione dei modelli organizzativi SGSSL e l'attivazione del SINP potranno sopperire a queste carenze, ma, fino ad allora? Anche le attività di vigilanza e indagine dell'organo pubblico di assistenza e controllo ne risentiranno, a beneficio delle imprese (meno virtuose) che hanno qualcosa da nascondere. Rilevo con piacere che queste perplessità vengano rappresentare sempre più spesso anche dal mondo della consulenza e mi associo in toto al parere di Carlo Parducci sull'intempestiva abolizione del registro infortuni.
Rispondi Autore: Marzia Filippi - likes: 0
03/11/2015 (19:05:30)
art. 35 comma 2 lettera b: mah
Rispondi Autore: Carlo Parducci - likes: 1
07/11/2015 (09:09:08)
Appunto!
Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0
09/11/2015 (15:12:28)
D'accordissimo con lo spirito dell'articolo e con Marco Bazzoni. Come si dice dalle mie parti ci possiamo "riconsolare con l'aglietto" tenendo presente che non decadono nè gli obblighi di cui all'art 18 comma 1 lettera r), nè lobbligo per il DDL di fornire dati sugli infortuni al SPP e neppure l'obbligo di rendere i dati sugli infortuni accessibili al RLS. Non sono abbastanza esperto per estrapolare a quali sanzioni possa andare incontro il DDL qualora non lo faccia, ma una raccolta dati interna all'azienda sugli infortuni dovrà pur esserci, anche se non formalizzata con la vidimazione della ASL; il limite sta nella esigibilità da parte degli OdV (e, se vogliamo, anche del RSPP e dl RLS): cosa esattamente potranno richiedere? forse la documentazione inerente la trasmissione all'INAIL? o addirittura potrebbero chiedere che nel DVR si includa un capitolo apposito per questo aspetto?
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
04/12/2015 (14:44:20)
Abrogazione assurda. Solo chi non ha mai fatto una valutazione dei rischi può pensare che questa abrogazione sia una semplificazione, quando invece è una menomazione del processo di valutazione dei rischi. Serve non solo il registro degli infortuni, ma anche degli incidenti.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 1
29/12/2015 (14:30:09)
APPELLO AD IGNORARE UN LEGISLATORE DISSENNATO, CONTINUATE A COMPILARE ED USARE IL REGISTRO INFORTUNI -
Qui siamo all'assurdo, si vuole fare sicurezza senza avere da parte aziendale una registrazione degli infortuni accaduti. Voglio proprio vedere come fanno coloro che non registrano più gli infortuni a rispettare l'articolo 35 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008 che prescrive Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni ...
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
18/01/2016 (11:33:33)
La semplificazione riguarda l'abolizione del REGISTRO degli infortuni, non la REGISTRAZIONE degli infortuni. Sono due cose diverse, o no?
La comunicazione telematica ad INAIL è una registrazione; essa contiene tutti i dati (e ancor di più...) che avrei dovuto duplicare sul REGISTRO.
Pertanto l'infortunio non viene dimenticato, semplicemente viene descritto e REGISTRATO UNA VOLTA SOLA, in un altro modo.
Stampo la comunicazione ad INAIL (come fanno tutti i miei clienti) ed ecco, una volta analizzate tali stampe, adempiuto l'art. 35 comma 2 lettera b del D.Lgs.
81/2008, (articolo applicabile nella minoranza delle aziende/imprese italiane, tra l'altro). Non mi pare il caso di fare appelli, dott. Dubini, e vorrei che qualcuno mi spiegasse come un registro possa aumentare il livello di tutela dei lavoratori, visto che in tanti si sono stracciati le vesti gridando al complotto di un Governo di sinistra che fa cose di destra (semplifica e riduce le tutele...)
Cordialità ed auguri di buon lavoro a tutti per il nuovo anno.
Fausto Pane

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