Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli organismi paritetici e il processo di asseverazione

Gli organismi paritetici e il processo di asseverazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

29/09/2014

Un intervento presenta il ruolo della bilateralità con specifico riferimento ai compiti degli organismi paritetici e al processo di asseverazione. Le fasi di istruttoria, di pre-verifica, di verifica documentale, di verifica tecnica e la fase valutativa.

 
Bologna, 29 Sett – In relazione alla campagna di informazione nazionale sull'asseverazione volontaria in edilizia, presentata nel mese di luglio dal nostro giornale, e per offrire ulteriori informazioni su questo importante processo, presentiamo le slide di un intervento sul ruolo della bilateralità e sul tema dell’asseverazione che si è tenuto durante il convegno del 16 ottobre 2013 dal titolo “TU 2013: il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili”; convegno organizzato da Regione Emilia-Romagna, INAIL, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con l’ Azienda USL di Modena.
 
L’intervento “Il ruolo della bilateralità nella prevenzione”, a cura di G. Moretti ( CNCPT – Roma) ricorda, con riferimento all’articolo 2 (Definizioni) e articolo 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, che gli organismi paritetici sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Inoltre gli organismi paritetici (OO.PP.) possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Svolgono o promuovono attività di formazione e su richiesta delle impreserilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Per questi fini gli OO.PP. istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
Dopo aver dato qualche breve informazione sui compiti di tali organismi, ci soffermiamo più nel dettaglio sulla procedura per l'asseverazione delle imprese.
 
Non si può comprendere cosa sia l’asseverazione se non partendo dal Testo Unico che all’Articolo 30 comma 1 recita che ‘il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato’.
In questo senso, come spiegato nell’intervento al convegno, l’asseverazione “costituisce un parere significativo sulla buona qualità dell’applicazione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza”.
E i CPT, in qualità di Organismi Paritetici, sono chiamati a svolgere tra le loro attività, proprio quella di Asseverazione della corretta attuazione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) della sicurezza di cui all’ art. 30 del Testo Unico.
 
È tuttavia importante che l’attività di asseverazione sia svolta con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale e per favorire tale uniformità sono state create, già presentate in passato dal nostro giornale, specifiche “ prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013”, documenti che “introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI”. Tali prassi di riferimento “sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione, entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo oppure devono essere ritirate”.
 
Seguendo le prassi, presentiamo brevemente il processo di asseverazione che può essere suddiviso in tre fasi:
- Fase 1: istruttoria
- Fase 2: verifica
- Fase 3: valutativa.
 
La fase di istruttoria è caratterizzata ad esempio dalla “richiesta di asseverazione da parte dell’impresa edile:
- la richiesta deve essere fatta dall’impresa al CPT della provincia in cui l’impresa è iscritta in cassa edile;
- il CPT che riceve la richiesta è responsabile della verifica dei pre-requisiti dell’impresa e dell’erogazione del servizio di asseverazione”.
 
La fase di verifica è poi “contraddistinta dai seguenti elementi:
- “ verifica ed analisi obblighi documentali relativi all’adozione del modello di organizzazione e di gestione (PRE-VERIFICA);
- verifica documentale dell’impresa (VERIFICA DOCUMENTALE)”;
- verifica nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro dell’impresa richiedente (VERIFICA TECNICA);
- redazione del rapporto dal gruppo di verifica”.
 
In particolare nella fase di pre-verifica “oggetto di verifica sono gli obblighi documentali inerenti l’adozione del modello di gestione. In particolare il gruppo di audit analizza e verifica:
- la documentazione inerente al modello organizzativo e di gestione (manuale, procedure sistema disciplinare, sistema di controllo, acc.);
- la documentazione inerente alla sicurezza (DVR, Piano di Emergenza, Formazione, Nomine delle figure del sistema della sicurezza, ecc.);
- l’applicazione della normativa pertinente (leggi, regolamenti e norme, protocolli e contrattazione collettiva);
- le informazioni sui processi operativi (leggi, regolamenti, norme, accordi aziendali, schemi organizzativi, ecc.)”.
 
Invece la fase di verifica documentale presso la sede dell'impresa consiste “nel valutare la congruenza della documentazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza con le effettive attività svolte dall’impresa, nonché l’effettuazione degli audit interni e del riesame del Modello”.
 
Infine le attività della fase di verifica tecnica presso i cantieri ed i luoghi di lavoro dell’impresa consistono:
- nello stabilire il grado della reale adozione del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza nelle sedi precedentemente individuate;
- nel raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai processi ed alle attività rientranti nello scopo del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
- nel verificare i documenti che non erano presenti al momento della verifica documentale presso la sede dell’impresa richiedente”.
Si sottolinea che la verifica tecnica è finalizzata “alla verifica degli obblighi giuridici previsti dall’art. 30 comma 1, lettera da a) ad h) e dei commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 81/08”.
 
In conclusione, al termine della fase di verifica “il Gruppo di Verifica redige un rapporto (a cura del responsabile del gruppo di verifica) che viene inviato alla Commissione Paritetica Tecnicamente Competente, nel quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e viene data evidenza delle risultanze degli accertamenti eseguiti. Nello specifico, nel rapporto di verifica, i rilievi effettuati sono indicati con la segnalazione di eventuali:
- non conformità: evidenziano il mancato soddisfacimento oggettivo o potenziale di un requisito specificato o una deviazione rispetto a procedure, pratiche o norme giuridiche;
- raccomandazioni: sono segnalazioni finalizzate al miglioramento del modello organizzativo e/o della sua applicazione”.
 
In caso di non conformità:
- “la Commissione Paritetica tecnicamente competente non rilascia l’asseverazione
- l’impresa tratta i rilievi entro tempi stabiliti dal CPT;
- il CPT effettua nuova verifica”.
 
E a seguito del rilascio dell’attestato di asseverazione il CPT trasmette alla e Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT):
- “rapporto di verifica;
- delibere assunte dalla commissione paritetica;
- copia dell’attestato”.
L’intervento si conclude facendo cenno al “Registro Imprese Asseverate” e al corso di formazione per tecnici verificatori organizzato da CNCPT in collaborazione con Inail e Formedil.
 
Ricordiamo in conclusione che in relazione alla campagna di informazione nazionale sull'asseverazione è stato creato un apposito sito - www.asseverazioneinedilizia.it - che fornisce chiarimenti e mette a disposizione documentazioni aggiornate sul tema.
 
 
Il ruolo della bilateralità nella prevenzione”, a cura di di G. Moretti (CNCPT – Roma), intervento al convegno “TU 2013: il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili”:
- Gli organismi paritetici (formato PDF, 1.48 MB);
- La procedura di asseverazione (formato PDF, 1.47 MB).
 
 
 
RTM
 
 
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!