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18 luglio 2008 - Cat: Terziario e servizi
  

Regolamento REACH: guida per gli utilizzatori a valle


Obblighi per fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e formulatori di preparati ai sensi del regolamento REACH: conoscenze, procedure interne, comunicazione con fornitori e clienti.

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L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, ha pubblicato sul suo sito diversi utili materiali, alcuni in italiano altri ancora in lingua inglese, relativi a procedure e novità in relazione al regolamento REACH.

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Ricordiamo che il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il regolamento UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione.
 
Tra i documenti pubblicati una scheda informativa per la lettura della “Guida per gli utilizzatori a valle”.
 
Ai sensi del regolamento REACH, un utilizzatore a valle è un'impresa (o un professionista) che utilizza una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
In questo senso i fabbricanti di sostanze, i formulatori di preparati, i produttori di articoli, gli artigiani e i prestatori di servizi possono essere tutti utilizzatori a valle.
La guida si rivolge tuttavia anche ad altri attori che hanno obblighi ai sensi del regolamento REACH, tra cui i distributori, i venditori al dettaglio e i fornitori di servizi di stoccaggio.
 
Questa guida intende aiutare gli utilizzatori a valle a individuare i loro obblighi ai sensi del regolamento REACH e a prepararsi a lavorare con REACH: questo implica conoscenze e procedure interne nonché la comunicazione con i fornitori e i clienti.
Si sottolinea poi che le sostanze che non sono registrate in conformità a REACH diventeranno non disponibili per gli utilizzatori a valle.
In futuro per loro rimarranno disponibili solo le sostanze che:
- sono state registrate;
- sono state pre-registrate e quindi hanno una scadenza di registrazione successiva;
- sono esenti dall'obbligo di registrazione;
- vengono prodotte/importate dal fornitore in quantità inferiori a 1 tonnellata all'anno.
 
Inoltre un utilizzatore a valle dovrebbe assicurarsi che il suo fornitore sia consapevole degli obblighi imposti da REACH e delle scadenze pertinenti e fornire assistenza nelle procedure di registrazione.
I principali obblighi di un utilizzatore a valle ai sensi di REACH sono i seguenti:
- seguire i consigli del suo fornitore in merito alle misure di controllo dei rischi, come indicato nelle schede di dati di sicurezza e negli scenari di esposizione allegati (nel caso delle sostanze registrate);
- “se il suo utilizzo non è incluso nello scenario di esposizione o se i consigli non sono adeguati”, dovrà contattare il proprio fornitore, affinché tale utilizzo venga incluso nello scenario di esposizione. In alternativa, può preparare una propria relazione sulla sicurezza chimica;
- informare il proprio fornitore se dispone di nuove informazioni sui pericoli della sostanza o del preparato, o se ritiene che il consiglio fornitogli sulla gestione dei rischi non sia adeguato;
- i formulatori devono fornire ai propri clienti informazioni sui pericoli e sulle condizioni d'uso sicure per la loro sostanza (comprese le misure di gestione dei rischi);
- se produce articoli contenenti più dello 0,1% (p/p) di una sostanza estremamente problematica, deve fornire ai suoi clienti sufficienti informazioni per consentire un uso sicuro degli articoli e almeno il nome della sostanza estremamente problematica.
 
Il documento offre anche una utile panoramica relativa alla struttura della corposa guida (159 pagine).
 
I capitoli introduttivi (capitoli 1, 2 e 3) offrono una panoramica di REACH, presentano i ruoli, gli obblighi e le azioni preparatorie degli utilizzatori a valle e indirizzano il lettore ai principali capitoli della guida.
I capitoli principali forniscono invece ulteriori dettagli per aiutare gli utilizzatori a valle ad adempiere ai loro specifici obblighi in virtù di REACH.
 
La guida può rispondere a molte domande:
- cos'è REACH e quali implicazioni ha per me? (capitolo 1);
- sono un utilizzatore a valle. Quali sono i miei obblighi? (capitolo 2);
- come devo prepararmi a REACH? (capitolo 3);
- cosa devo fare quando ricevo informazioni dai miei fornitori? (capitolo 4);
- cosa succede se le informazioni includono uno scenario di esposizione? (capitolo 5);
- cosa succede se lo scenario di esposizione non include il mio utilizzo? (capitolo 6);
- come devo preparare una valutazione della sicurezza chimica per gli utilizzatori a valle? (capitolo 7);
- come devo informare il mio fornitore sul mio utilizzo? (capitolo 8);
- di quali informazioni avrà bisogno il mio fornitore e come posso ottenerle? (capitolo 9);
- come devo procedere se dispongo di nuove informazioni sui rischi della sostanza? (capitolo 10);
- cosa succede se dispongo di informazioni che chiamano in questione le misure di gestione dei rischi contenute nella scheda di dati di sicurezza o nello scenario di esposizione? (capitolo 11); - cos'è un'autorizzazione e quali implicazioni ha per me? (capitolo 12);
- cosa sono le restrizioni? (capitolo 13);
- sono un formulatore di preparati: cosa devo fare? (capitolo 14);
- sono un distributore: quali sono i miei doveri ai sensi di REACH? (capitolo 15). 
 
Scheda informativa relativa alla Guida per gli utilizzatori a valle, in italiano (formato PDF, 180 kB).
Guidance for downstream users” (Guida per gli utilizzatori a valle), in inglese (formato PDF, 1.6 MB).


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 


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