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Valutazione dei rischi: un modello per l'autocertificazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

05/03/2009

Disponibile un modello di autocertificazione per l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi del comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Una semplificazione dell’adempimento normativo.

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Il D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008 all'Art. 29, "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi" al comma 5 recita:
 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 
 
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In particolare le attività “di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”, per le quali è esclusa la possibilità di autocertificazione, sono relative a:
- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o   rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto (aziende a rischio di incidente rilevante);
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
 
Riguardo a questo modello si precisa che “la prescrizione normativa relativa ai contenuti dell'autocertificazione si può interpretare sia restrittivamente come una pura e semplice dichiarazione di effettuazione dell'adempimento, sia in senso più estensivo come sintesi, magari sommaria, dei criteri utilizzati, dei rischi valutati, delle misure adottate e previste e della loro programmazione”.
Il modello presentato si situa a metà tra questi estremi.
È dunque “una certificazione di avvenuto adempimento che fa anche intravedere il percorso fatto e programmato, senza entrare nel dettaglio tecnico”.
 
Ricordiamo che l’articolo 29, in relazione ai casi indicati dal comma 5, dà la possibilità di redigere un documento di autocertificazione di aver fatto la valutazione dei rischi.
In questi casi è possibile evitare la compilazione del DVR con le modalità indicate nel D.Lgs. 81/08, tuttavia la valutazione dei rischi deve essere fatta: è obbligatoria per tutti ed è il perno insostituibile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali  nei luoghi di lavoro.
 
 
Modello per l'autocertificazione delle ditte, a cura di Sergio Piazzolla, ASL di Bergamo (formato DOC, 34 kB).
Elenco documentazione disponibile in azienda a supporto dell’autocertificazione, a cura di Sergio Piazzolla, ASL di Bergamo (formato DOC, 63 kB).
 


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Rispondi Autore: Roberto Sullini - likes: 0
10/02/2011 (12:45:12)
Alla seconda riga del penultimo periodo "Ricordiamo che l'articolo 29......." é citato il verbo "redarre" che non esiste nella lingua italiana. Si deve scrivere "redigere".
(é un errore di grammatica, non di sintassi)

Cordialmente,
Rispondi Autore: Amalia Cosentino - likes: 0
15/12/2011 (15:18:08)
Buongiorno vorrei una delucidazione al riguardo dell'autocertificazione, và inviata a qualcuno ho tenuta solo a disposizione in caso di controllo? Inoltre dopo il 31.06.2012 bisogna comunque redigere il DVR? Grazie
Rispondi Autore: Pinco Pallino - likes: 0
07/02/2012 (18:37:04)
in italiano non esiste il termine "redarre"... si dice "redigere"
Rispondi Autore: Pinco Pallino - likes: 0
07/02/2012 (18:40:24)
Noto solo dopo aver inviato il mio commento che la stessa osservazione è stata effettuata già 1 anno fa. Il fatto che la correzione non sia stata effettuata dimostra che questi commenti non li legge nessuno dei responsabili del sito. Complimenti.
Rispondi Autore: Mario Carpo - likes: 0
21/05/2013 (09:45:57)
Anzichè semplificare la piccola azienda ha un altro lacciuolo.......bravi ora le aziende con un solo dipendente licenzieranno ed avremo disoccupati in più. Un altro colpo a favore della disoccupazione......e l'azienda può anche chiudere!

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