Pubblicità
La
Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della
Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D. Lgs. 81/08,
pervenuti al gruppo di lavoro “info.sicuri”.
Info.Sicuri
è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti
i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro,
responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti,
lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli
interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro al seguente indirizzo e-mail:
info.sicuri@regione.piemonte.it
Le
risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base alla
loro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni
del gruppo di lavoro che si tengono di norma una volta al mese.
Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite
dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun
valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella
normativa vigente alla quale è opportuno fare riferimento.
Pubblichiamo
alcuni dei quesiti sull’” APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I
(ARTT. 1-61)”
Pubblicità
 | Corsi online sulla sicurezza - PREPOSTI Parte generale - 5 ore
Corso e-learning per Preposti - Formazione particolare aggiuntiva sulla sicurezza sul lavoro per preposti di tutte le macrocategorie di rischio. Parte generale di 5 ore (delle complessive 8 da svolgere), in conformità all’Accordo Stato-Regioni 2011. |
1.1 Nel caso di una
piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso
comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di
medico competente coordinatore?
Come
stabilito dall’ art. 39 comma 6 D.lgs. 81/08 e chiarito dalla nota della Regione
Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici
competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:
nei
casi di aziende con più unita produttive;
nei
casi di gruppi di imprese;
qualora
la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
L’impresa,
in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà
di nominare più medici competenti.
Si
ricorda che, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti
operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un
medico
coordinatore.
Tale
medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una
omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell’ adempimento degli obblighi di
cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione di
sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del
protocollo sanitario.
Si
ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo
a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art. 25 del D.lgs.
81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi
stabiliti a loro carico dall’art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori
alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i
lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità).
1.6
Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali
in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o pulitore
delle parti condominiali dello stabile.
1)
Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore
condominiale protempore?
2)
Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro?
3)
In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo
di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?
Si
ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratore condominiale
pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto
81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione
alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di
lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al titolo 3
del succitato decreto. Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto
citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma
1 lettera a) e pertanto sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto
81/08 (VDR, RSPP, MC...).
1.8
Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli
(per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di
lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti
dalla legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo Stato Regioni del 16 marzo
2006?
L’allegato
I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a
«mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono
anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto
ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per
attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche
saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto
aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le
attività
di trasporto.
1.22
Esiste un elenco di organismi paritetici per la Regione Piemonte?
Non
esiste un elenco regionale degli
organismi paritetici; per sapere
se esistono degli organismi paritetici in uno specifico comparto lavorativo
occorre rivolgersi alle associazioni di categoria o ai sindacati firmatari del
contratto applicato dall’azienda in questione.
1.31
Nel caso di impresa con dipendenti interinali, i costi relativi alla formazione
in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico
dell’effettivo datore di lavoro (ovvero dell’agenzia interinale) o dell’impresa
presso la quale gli interinali sono impiegati?
L’articolo
3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro
nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20
e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del
citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore».
A
sua volta il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede
che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni.
Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore;
in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel
caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino
rischi
specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi».
Dunque
occorre verificare i contenuti del contratto con l’agenzia interinale.
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!