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Sorveglianza sanitaria e formazione per i conducenti di taxi

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sanità e servizi sociali

26/01/2011

Una delibera del Comune di Roma richiede per i conducenti di taxi corsi di formazione, l’indicazione del medico competente e controlli sanitari preventivi. Un quesito, la risposta dell’avvocato Dubini e un approfondimento sulla normativa.

 
PuntoSicuro in questi anni ha pubblicato le risposte a moltissimi quesiti in tema di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa vigente.
 
In questo articolo ci occupiamo di un quesito posto da un RSPP che lavora nella regione Lazio in merito a visite mediche e corsi formazione resi obbligatori nell’ambito del trasporto pubblico non di linea nel Comune di Roma.
Lo pubblichiamo contestualmente alla puntuale risposta dell’avvocato Rolando Dubini e ad alcuni approfondimenti in merito alla “Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010”.
 
Quesito
“Egregio dott. Dubini, sono un RSPP che lavora nel Lazio, qualche giorno fa sono stato contattato da un tassista, mio conoscente, che mi pone questa domanda: ‘Sono un lavoratore autonomo con licenza taxi ho l'obbligo di fare la visita medica e i corsi obbligatori per i lavoratori??’.
Premetto che a prescindere dalla legge sono dell'opinione che chi ha in mano la vita altrui deve avere le carte in regola per poterlo fare e a questo punto la visita medica e i corsi sono il meno per dare un po’ di civiltà in mezzo  a tanta giungla.
Potete aiutarmi a capire se a norma di legge questa deliberazione è valida o meno e quali sono gli obblighi per il settore tassisti e autisti in genere??”.
 

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La risposta dell’avvocato Dubini
“La  delibera è eccellente e perfettamente valida.
Il comune è libero di stabilire i requisiti di idoneità di chi beneficia di licenze comunali, a maggior ragione quando previsti dal testo unico di sicurezza del lavoro.
Le visite mediche per i lavoratori autonomi, art. 21 d.lgs. n. 81/2008, sono facoltative per l'autonomo, ma ogni committente e ogni autorità pubblica che autorizza la guida di veicoli per il trasporto di persone può imporre la visita come requisito per poter lavorare in appalto o per mantenere la validità della licenza.  Quindi il tassista andrà  dal medico del lavoro, lo nomina suo medico competente, e viene visitato su alcol e droghe ricevendone giudizio di idoneità se sussistono le condizioni psicofisiche che lo legittimano.
In riferimento alla “ Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010” si può precisare che il committente del trasporto pubblico è obbligato ad esigere la sorveglianza sanitaria dall’autonomo, come giustamente sottolinea il documento del comune di Roma da ultimo inviatomi”.
 
La normativa (a cura della redazione)
Vediamo dunque di conoscere meglio questa normativa comunale attraverso il documento “ Deliberazione n.  55 - Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale - Seduta Pubblica del 17 giugno 2010 - Protocollo RC n.  12910/09”.
 
Il documento è relativo all’adozione, da parte del Comune di Roma, di misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore del trasporto pubblico non di linea, come integrazione del Regolamento Comunale e del Codice di comportamento. 
Si sottolinea l’importanza della promozione della salute nei luoghi di lavoro, attraverso una adeguata informazione ed una corretta applicazione della normativa vigente, per garantire un più elevato livello di sicurezza e prevenzione. Anche in relazione al fatto che “costituiscono purtroppo cronaca giornaliera i gravi incidenti stradali, sul lavoro, gli episodi di violenza e criminalità avvenuti sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti assunte con modalità a volte considerate erroneamente normali”.
 
Per adeguare la normativa che disciplina il trasporto pubblico non di linea a Roma al dettato del Decreto legislativo 81/2008, il Consiglio Comunale delibera di “adottare ogni misura necessaria all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia diprevenzione e sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico non di linea, sia a tutela dei lavoratori, sia dell’utenza che fruisce del servizio”. 
E a tal fine dispone l’integrazione del Regolamento di settore con il dispositivo seguente.
“Ogni titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea incluso nelle figure giuridiche di cui all’art. 7 L. n. 21/1992 ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti, ha l’obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di:
- indicare medico competente, RSPP e RLS;
- fare il corso antincendio;
- effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza nel suo lavoro;
- assumere regolarmente l’eventuale sostituto;
- assicurarsi che il sostituto effettui i corsi e le visite d’obbligo annuali;
- sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt.  25 e 18 del D.Lgs. in argomento, con specifica attestazione dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze (art.  41) o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida”. 
In particolare:
- “i documenti attestanti la presenza dei suddetti requisiti dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale, oltre che inseriti fra i titoli”; 
- all’interno dell’autovettura dovrà tenersi anche il certificato medico di cui sopra a disposizione di eventuali controlli; 
- “l’Amministrazione Comunale, qualora non riceva la certificazione suddetta, provvederà alla sospensione della licenza fino all’avvenuta regolarizzazione”.
 
Inoltre ai conducenti coi vetture adibite ai servizio taxi o al noleggio con conducente è stata inviata una “ Comunicazione relativa alla Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010” dove si forniscono “alcuni chiarimenti rispetto ai campo di applicazione del provvedimento, alla documentazione da produrre all'Amministrazione e da conservare all'interno della vettura al fine di esibirla in caso di controlli delle Forze dell'Ordine”.
 
Il documento ricorda che sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente all’applicabilità delle previsioni della Deliberazione n. 55/2010 ai “titolari di licenza e/o autorizzazione che, quali lavoratori autonomi (imprese individuali  e artigiani) non si avvalgono dell'attività lavorativa di dipendenti”.
Si sottolinea che il quarto comma dell'art 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la normativa del decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. E al successivo comma 11 viene precisato che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.  
 
Il secondo comma dell'art. 21 prevede che alcune categorie di lavoratori (come i conducenti di taxi che siano titolari di impresa artigiana o individuale che non si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti) relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 
A questo punto il documento, pur “confermando la facoltatività per tali soggetti di procedere agli adempimenti previsti” dal D.Lgs.81/2008, ricorda che “per tutti i conducenti trova comunque applicazione la legge quadro n. 125 del 30 marzo 2001, che prevede all'art.15 comma 1 che: nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, à fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
 
E le intese approvate dalle Conferenze Unificate (30/03/2006 e 30/10/2007), prevedono espressamente che gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria A,B,C,D,E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,.., rientrano nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sui lavoro, ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi" relativamente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti o psicotrope.
 
Di conseguenza nel Comune di Roma “per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l`obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale (competente *) attestante l'idoneità alle attività di conducente”, contenente la specifica attestazione di “non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti”.
 
 *Il termine "legale" è erroneamente utlizzato nella comunicazione relativa alla Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010, mentre correttamente la delibera fa riferimento al medico competente (modifica della redazione del 01.03.2011).
 

 


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Rispondi Autore: Fabio Tomei - likes: 0
27/01/2011 (08:38:14)
Avv. Dubini in calce le indico il suo passaggio sull'idoneità, che a mio modo di vedere non è rilasciato da un MEDICO LEGALE ma da un MEDICO COMPETENTE. Mi perdoni la puntualizzazione ma non è la stessa cosa.

"vale l`obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/02/2011 (11:07:23)
Non è il mio passaggio, è la Comunicazione relativa alla Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010 che contiene un refuso laddove fa riferimento al medico legale, mentre correttamente la delibera fa riferimento al medico competente.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/02/2011 (11:10:06)
L'interessantissima delibera che qui di seguito si riproduce è di grande attualità, il comune di Roma ha stabilito in conformità all'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 i requisiti obbligatori di idoneità per tutti coloro che beneficiano di alcune di licenze comunali comunali nel settore dei trasporti, e fatta salva la libertà dell'ente locale di stabilire tutti i requisti necessari per un esercizio sicuro delle attività oggetto di licenze comunali, a maggior ragione i requisiti sono necessari e obbligatori quando come nel caso di specie, sono previsti dal testo unico di sicurezza del lavoro.
Le visite mediche per i lavoratori autonomi, art. 21 d.lgs. n. 81/2008, sono facoltative per l'autonomo, ma ogni committente e ogni autorità pubblica che autorizza la guida di veicoli per il trasporto di persone (o altri lavori pericolosi di cui agli accordi Stato Regione del 2006 e del 2007 su alcol e stupefacenti) deve imporre la visita come requisito per poter lavorare in appalto o per mantenere la validità della licenza. In caso contrario gli verrebbero addebitate le conseguenze e i danni prodotti dal lavoratore in preda agli effetti dell'alcol per grave negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi e regolamenti di cui all'articolo 43 del codice penale in relazione a lesioni personali colpose, art. 590 codice penale, o omicidio colposo, art. 589 codice penale, ad esempio. Quindi, nel nostro caso, il tassista dovrà andare dal medico del lavoro, lo dovrà nomina suo medico competente, e verrà visitato su alcol e droghe ricevendone giudizio di idoneità se sussistono le condizioni psicofisiche che lo legittimano.
La delibera ribadisce l'obbligo generale di sorveglianza sanitaria ex art. 41 comma 4 d.lgs. n. 81/2008 in materia anche di alcoldipendenza e uso di alcolici
Rispondi Autore: Stefano D'Andrea - likes: 0
05/03/2011 (18:55:02)
Gentile Avv. Dubini, come sempre uscita la legge, c è chi cerca di trarne il massimo profitto, come al solito sono soprattutto certe società di consulenza che, secondo il mio avviso e secondo quanto ho avuto modo di constatare, vanno acertificare l 'assenza di alcool dipendenza eseguendo il test alcoolimetrico, peraltro durante i giorni di riposo dei tassisti. Ciò, secondo il mio modo di vedere non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalla delibera, che chiede esplicitamente: assenza di alcool dipendenza e controllo alcoolimetrico in orario di lavoro.Pertanto debbono essere effettuati tutti gli accertamenti che la comunità scientifica consiglia come indispensabili per assolvere alla normativa vigente.
Distinti Saluti. Stefano D'Andrea, specilista in Medicina del Lavoro
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
16/03/2011 (10:30:36)
Lei ha perfettamente ragione.
Rispondi Autore: Salvatore - likes: 0
15/02/2013 (17:25:41)
Salve avv.dubini le chiedo un chiarimento sul rinnovo annuale della licenza taxi o ncc perché nella mia regione la Sicilia mi viene chiesto questo cerfificato antidroga ed alcol test x il rinnovo del 2013 e possibile che la provincia faccia un abuso chidendo questi documenti e violando credo la privacy di una persona o oppure e giusto così. Sono un artigiano ed ditta individuale grazie x il tempo che dedica alla. Categoria

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