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Assicurazioni: l’importanza del D.Lgs. 81/08 per la validità della polizza

Assicurazioni: l’importanza del D.Lgs. 81/08 per la validità della polizza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ristorazione e turismo

16/07/2013

I contratti delle Compagnie assicurative prevedono spesso un risarcimento solo in caso di rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel decreto 81: il caso del mondo alberghiero.

Cagliari, 16 Lug - L’evoluzione normativa degli ultimi anni, in materia di responsabilità, si è indirizzata – in maniera piuttosto decisa - verso un ampliamento dei soggetti inquadrabili come responsabili o corresponsabili di un determinato evento lesivo, e che per tale motivo possono essere chiamati a risponderne sia penalmente che civilmente, a titolo di risarcimento danni.
 
Nel mondo alberghiero, in particolare, questo “ombrello” di responsabilità ha visto alcuni interventi normativi che hanno notevolmente esteso le fattispecie causative di responsabilità; tra i principali e più noti possiamo ricordare:
- il  d.lgs. 231/01, che ha introdotto la  responsabilità amministrativa dell’ente, come figura autonoma da quella della responsabilità penale a titolo personale;
- l’allegato al d.lgs. 79/11, c.d. Codice del Turismo, che ha disciplinato e inquadrato meglio le prestazioni di  servizi turistici, anche in forma organizzata;
- il d.lgs. 81/08, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, che ha riguardato tutto il mercato del lavoro, con risvolti importanti nel  mondo alberghiero.

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Orbene, rimandando ad altro approfondimento le problematiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e limitandoci qui a brevi ed essenziali cenni, possiamo distinguere laresponsabilità di natura penale, derivante da comportamenti dolosi o colposi (commissivi od omissivi) del soggetto agente, dalla responsabilità civile, principalmente in quanto causativa di danno nei confronti dei lavoratori o di altri soggetti, ed alla quale è rivolto il presente focus.
 
Si pensi in primis ai propri clienti, cui si è legati da un rapporto contrattuale, ma anche a soggetti estranei a qualsivoglia rapporto contrattuale - ad es. semplici passanti - per i quali vige l’essenziale principio della responsabilità aquiliana, fondata sul principio del neminem laedere e ben riassunta nello stesso art. 2043 del nostro Codice civile: ”qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
 
L’accertamento di una responsabilità civile nella causazione di un danno, invero, comporta pesanti conseguenze sul piano strettamente economico: ciò appare evidente, in particolare, anche solo considerando le varie voci di risarcimento, tra cui spiccano il danno emergente, il lucro cessante, il danno morale, quello biologico, etc. È quindi facile immaginare come una responsabilità di tale entità possa mettere in crisi le risorse finanziarie anche di strutture alberghiere fino a quel momento prive di grosse criticità economiche.
 
Per far fronte a queste conseguenze, i più accorti e prudenti si preoccupano di sottoscrivere delle polizze assicurative, confidando nelle proposte dell’agente intermediario e senza approfondire con la dovuta attenzione almeno le caratteristiche principali del contratto, per il quale spesso si pagano premi annuali di assoluta rilevanza economica.
 
Spesso, purtroppo, l’unico parametro di valutazione della polizza assicurativa è proprio il premio: ciò è ben noto alle stesse Compagnie assicurative, dato che in un periodo di crisi come questo si mira ad un marcato contenimento dei costi, con una corsa al ribasso dei premi per attirare la maggiore clientela possibile.
 
Quasi nessuno, invece presta la dovuta attenzione alle clausole salienti del contratto da stipulare con l’Assicurazione: in particolare si trascurano quelle clausole spesso scritte in piccolo e francamente poco comprensibili ai più, ma che rivestono una primaria importanza al verificarsi dell’evento lesivo, che è proprio il motivo per cui ci si è assicurati.
 
Tra di esse, per quanto riguarda il mondo alberghiero, spicca quella che prevede il rispetto delle norme previste dal Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. n.81/08 e sue modifiche e integrazioni. Più precisamente, tale clausola – ormai inserita dalle principali Compagnie assicurative nei propri contratti standard - arriva a subordinare il pagamento dei risarcimenti, previsti ed indicati nella polizza, ad una esatta compliance di tutte le prescrizioni indicate negli articoli e negli allegati al suddetto Testo Unico. Ciò comporterebbe, al verificarsi dell’evento lesivo pur previsto ed indicato nella polizza stessa, un concreto rischio di rifiuto dell’indennizzo da parte della Compagnia assicurativa, o una azione di recupero (contro il medesimo contraente) di somme versate a terzi, qualora non si siano rispettate con precisione tutte le procedure e le precauzioni previste dal d.lgs. 81/08.
 
Non va poi dimenticato che, come accennato più sopra, le voci di danno possono essere molteplici, con il conseguente aumento dell’ammontare del danno risarcibile, per il quale si potrebbe scoprire – quando ormai sarà troppo tardi - di non essere “coperti” dall’Assicurazione, nonostante le svariate migliaia di euro versate periodicamente come premio.
 
Già gli antichi latini riassumevano tali principi nel brocardo “Vigilantibus, non dormientibus iura succurunt” (Il diritto viene in soccorso di coloro che restano vigili, non di coloro che dormono); il rispetto delle normative vigenti e delle “best practices” in materia di sicurezza permette infatti agli albergatori di preservare sia la salute e sicurezza di collaboratori e clienti, sia la stessa attività aziendale.
 
Alla luce di quanto sopra appare davvero necessario e improcrastinabile un attento esame del proprio assetto organizzativo aziendale, preferibilmente con l’ausilio di esperti nel settore, curando in particolare modo il rispetto della normativa esistente in materia di sicurezza e salute sul lavoro; ciò in primis per le dovute ed opportune cautele nell’esercizio dell’attività lavorativa, ma anche per limitare il rischio di spendere inutilmente somme importanti in polizze assicurative che poi potrebbero rivelarsi prive di effettiva utilità.
 
Ing. Marco Strinna e Avv. Giancarlo Pilleri
 
 
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