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SISTRI: sospensione delle sanzioni fino al 31 luglio 2014

SISTRI: sospensione delle sanzioni fino al 31 luglio 2014
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

05/11/2013

La conversione in legge del DL 101/2013, come indicato in una nuova circolare del Ministero dell'Ambiente, introduce varie modifiche al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Moratoria di dieci mesi per le nuove sanzioni.

Roma, 5 Nov – La conversione in legge del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – decreto che si occupa anche (art.11) di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - è avvenuta, come preannunciato in un nostro  precedente articolo, con sensibili modifiche al SISTRI, il  Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
 
Innanzitutto in relazione alle sanzioni.
 
Con il nuovo comma 3-bis, aggiunto all’originario articolo 11 del DL 101/2013, si indica che per i primi 10 mesi dalla partenza del SISTRI (1° ottobre 2013), e quindi fino al 31 luglio 2014continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.

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Inoltre ci sono altre modifiche ai commi dell’originario articolo 11 del decreto legge 101/2013. Per facilitare il lavoro di chi deve adeguarsi a questo sistema, che ha avuto nel tempo continue modifiche e interruzioni, il Ministero dell'Ambiente ha diramato una nuova circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del SISTRI".
 
La Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituisce la Nota esplicativa pubblicata in attesa della successiva conversione del DL 101/2013.
 
Riprendiamo dalla circolare alcune delle novità, ad esempio in merito all’obbligo di adesione al sistema, dovute alle modifiche della legge di conversione n. 125/2013 rispetto al testo originario del DL. La legge di conversione 125/2013:
- “ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani”;
- ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l’ applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013”.
 
Riguardo poi alle sanzioni e al regime transitorio, la circolare sottolinea che con il comma 3-bis si prevede, in via transitoria, “una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate”.
 
Infatti, come già detto, per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI “nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI”. Tuttavia nello stesso periodo continuano ad applicarsi i “preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni”.
Dunque “come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006”. Per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati) “a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI)”.
 
A partire dal 1° agosto 2014 “tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013)”.
 
Ricordiamo che l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha poi parzialmente “riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI)”.
 
Concludiamo ricordando che l’articolo 11 del DL 101/2013 ha anche “introdotto il comma 4-bis, all’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI”.
 
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 

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