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L’incidente al porto di Genova e la sicurezza nelle operazioni portuali

L’incidente al porto di Genova e la sicurezza nelle operazioni portuali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

13/05/2013

In relazione a quanto avvenuto a Genova presentiamo alcune informazioni sulla sicurezza nei porti e sulla tutela dei lavoratori portuali. L’incidente, i porti commerciali, l’analisi dei rischi, la normativa e il documento di sicurezza.

Genova, 13 Mag – Il grave incidente che il 7 maggio è avvenuto nel porto di Genova, ci porta a riflettere una volta di più sulla sicurezza nelle operazioni portuali. Infatti – come indicato nel sito del  Genoa Port Center - il porto come luogo di lavoro è ormai al terzo posto nei primati statistici degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, dopo le costruzioni e la metallurgia. Un primato che “richiede soluzioni e interventi ben mirati per garantire al lavoratore il pieno diritto all’incolumità, alla sicurezza e a una dignitosa qualità di vita”.
 
PuntoSicuro tornerà a breve a riflettere su come sia possibile che una nave porta container arrivi a colpire e a demolire una torre di controllo alta più di 50 metri. Sono tante le ipotesi che si sono fatte nei giorni successivi all'incidente: avaria della nave, problemi dei cavi di traino, errori di manovra,... In ogni caso – come ribadito dal presidente dell'Autorità portuale di Genova Luigi Merlo - una nave di quelle dimensioni avrebbe dovuto fare manovra in un punto diverso. Ed è evidente che se la torre fosse stata costruita in luogo più sicuro, gli effetti dell’incidente sarebbero stati meno gravi. In merito a quanto avvenuto la Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.
 
In attesa di approfondimenti e di novità nelle indagini in corso, PuntoSicuro si sofferma sulla sicurezza nei porti, centri nodali di grande importanza per l’ organizzazione dei trasporti in quanto consentono il collegamento tra rotte marittime e terrestri.
 
Come sottolineato dal Genoa Port Center, è necessario garantire la protezione ai  lavoratori portuali, lavoratori che operano in un contesto complesso e pericoloso, dove spesso si riscontrano infortuni gravi e mortali.
E ogni porto è costituito da “criticità specifiche che rendono difficile realizzare una disciplina uniforme in termini di sicurezza. Infatti, una realtà portuale raccoglie un infinità di traffici, beni, mezzi (e macchinari) di vario tipo (ferroviario, su gomma) ma raccoglie anche molte persone, e coinvolge un intreccio di competenze tra una moltitudine di soggetti pubblici e privati”. È dunque necessario organizzare in ogni porto, attuando una dettagliata analisi dei rischi, un progetto di sicurezza efficace. Sulla base di tale progetto si possono e si devono adottare tutte le misure di prevenzione necessarie.
 
Tra le leggi che disciplinano la sicurezza portuale alcune vertono sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (D.Lgs. 272 del 27 luglio 1999). Esistono poi “delle linee e dei manuali guida, utili per la salvaguardia e la disciplina delle operazioni di  immagazzinamento carico e scarico merci”. Infatti generalmente “i principali rischi per la sicurezza dei lavoratori portuali (in termini di gravità) sono dovuti a caduta dall'alto, investimento da mezzi operanti nei piazzali e investimento da merce caduta durante la movimentazione”.

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I problemi di sicurezza dei lavoratori si sono trasformati negli anni in conseguenza della mutazione del paesaggio dei porti commerciali.
Sono state installate grandi gru fisse o semoventi, sono stati costruiti silos e docks. Inoltre se “la globalizzazione commerciale ha imposto l’uso dei contenitori”, le navi porta contenitori, come quella che ha colpito la torre di controllo, hanno richiesto una “specializzazione dei porti” che devono riceverle.
I porti “devono essere attrezzati con mezzi idonei per garantire lo sbarco e l’imbarco dei contenitori, il loro stoccaggio a terra e il loro conseguente trasferimento su altri mezzi di trasporto (ferroviari, stradali o altre navi). A questo scopo si sono individuate grandi aree portuali destinate alla loro movimentazione e al loro smistamento. Nascono cosi i terminal container. Questi sono solitamente strutturati in 4 parti: l’ingresso, l’area di movimentazione dei mezzi terrestri, l’area di stoccaggio, l’area operativa di banchina”.
 
Riprendiamo alcuni estratti di un articolo, pubblicato l’anno passato da PuntoSicuro, di  presentazione di un breve saggio prodotto da Olympus dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nei porti”.
 
Dopo aver ribadito le differenze tra lavoro portuale e lavoro marittimo (il lavoro del personale a bordo delle navi) e aver fatto riferimento alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 (legge di riordino della legislazione in materia portuale), il saggio evidenzia i vari aspetti di rischio del lavoro nei porti. Ad esempio con riferimento ai rischi derivanti dall’interazione terra-mare (nei porti sono presenti autotrasportatori, marittimi, spedizionieri, passeggeri, personale degli enti portuali, dei servizi tecnico-nautici, degli enti pubblici con ruolo di controllo, dei servizi vari, ...) e ad alcuni passati incidenti al porto di Genova che nel corso di otto mesi (nel 2011) hanno provocato sei morti.
 
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro indica all’articolo 3, comma 2: nell’ambito dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni dell’appena citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
Siamo ancora in attesa del decreto che detti “le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal d.lgs. n. 81/2008 alla normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999”.
 
Il D.Lgs. 272/1999 indica dunque i vari adempimenti da adottare per assicurare la tutela della salute dei lavoratori portuali e la prevenzione e la protezione dai rischi.
Un ruolo chiave è ricoperto dall’elaborazione del documento di sicurezza: i requisiti generali sono quelli descritti dall’art.  28 (Valutazione dei rischi) del d.lgs. n.  81/2008, cui si aggiungono “i requisiti specifici di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 272/1999 e, nel caso delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui all’art. 38 del medesimo decreto”.
 
Concludiamo ricordando che lo stesso D.Lgs. 272/1999 “pone in capo al titolare dell’impresa capo-commessa l’obbligo di elaborare il documento di sicurezza e prevede puntuali disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali il cui rispetto è controllato dalle specificate autorità competenti Capitaneria di porto e ASL”.  
 
 
 
Il sito del Genoa Port Center.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: pier giorgio confente - likes: 0
13/05/2013 (08:47:52)
l'incidente ha lasciato un grande sconcerto sopratutto in merito al fatto che la torre fosse posta così vicino alla nave.
Si tratta di un fatto che va affrontato a livello progettuale.
Mi piacerebbe sapere le considerazioni del progettista circa la collocazione e così mi piacerebbe conoscere le considerazioni della o delle autorità che hanno approvato il progetto.
Poi andrebbe esaminato con attenzione il tragitto di movimentazione della nave, tragitto che se ho inteso bene era determinato dalla autorità portuali.
Questo secondo fatto andrebbe definito rapidamente e questo per la sicurezza di altri natanti.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
13/05/2013 (09:02:12)
...una sfortunatissima concomitanza di eventi, compresa la probabile fretta nel dover far ripartire la nave. spero che poi vengano sentiti pure i responsabili del progetto ed autorizzazione alla costruzione della torre; va bene che in liguria c'è poco spazio, però...
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
13/05/2013 (09:18:20)
Non posso iniziare senza invitare tutti a una preghiera per i lavoratori che hanno perso la vita nell'incidente e ai loro cari.
Ho lavorato una decina di anni a 100 metri dal luogo dell'incidente quando ancora era funzionante la vecchia torre di controllo.
Il cosa è successo di preciso ancora non si sa e, a mio modesto parere, difficilmente si saprà la verità (Moby e Costa insegnano, per limitarsi ai fatti più eclatanti), infatti son tutti maestri nel rimpallarsi le responsabilità.
La cosa che mi spaventa è sentir dire che "è una manovra di routine", ben sapendo che si tratta di un incidente causato dall'insieme di concause con un unico effetto: strage!
E' vero che la torre era troppo esposta ma è anche vero che una barca non deve, MAI, avvicinarsi alla banchina, soprattutto quando è in manovra.
Sicuramente c'è stato l'errore umano, può anche esserci stata un'avaria improvvisa ma è difficile che possa accadere, probabilmente i rimorchiatori non hanno avuto la possibilità di correggere la traiettoria della nave - parliamo di una barca di 240 metri e a pieno carico - quindi erano possibili solo piccole correzioni ma, come sentito nei giorni scorsi, affermare che è colpa dei rimorchiatori perchè avevano le funi lesionate mi sembra eccessivo.
Come al solito assitiamo al rimpallare le responsabilità mentre ci sono nove famiglie che piangono i loro morti, gli ennesimi morti sul lavoro. E ora vediamo cosa succede, vediamo se il legislatore sarà in grado di emanare norme certe; aspettiamo fiduciosi, tanto domani parteciperò a Focu Fire 2013 e sicuramente si parlerà anche di questo.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
13/05/2013 (14:00:00)
...sembra che in italia l'inquinamento da leggi serva solo a cambiare tutto per non cambiare nulla. ovvero è solo pane per avvocati, basti pensare al caso di ustica: è durato 30 anni, dove gli avvocati hanno fatto tirocinio, carriera e sono pure andati in pensione, senza che la causa finisse...

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