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Edilizia scolastica: cosa bisogna fare urgentemente

Edilizia scolastica: cosa bisogna fare urgentemente

Autore: Nicoletto Raimondo

Categoria: Istruzione

23/04/2014

Quali sono i nodi da risolvere riguardo l'edilizia scolastica. La normativa vigente, i decreti attuativi mancanti, la sentenza del processo Darwin, le responsabilità e i convegni futuri sul tema. A cura del Prof. Nicoletto Raimondo.

Il neo presidente del Consiglio Matteo Renzi ha messo la questione della sicurezza degli edifici scolastici ai primi posti del proprio programma di governo, e questo è un fatto molto positivo per il mondo della scuola e per il Paese.
Ovviamente è ancora presto per vedere i primi risultati dell'impegno preso con gli italiani; ma i giornali stanno già commentando le prime visite del Presidente in alcune scuole italiane, e a fine marzo il Partito Democratico ha organizzato unconvegno nazionale sull’edilizia scolastica a Rivoli in provincia di Torino, ove si è consumata la triste vicenda presso il  Liceo Darwin.
Ma quali sono i nodi che dovranno essere risolti riguardo l'edilizia scolastica?

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Sicurezza Scuole - Categoria Istat: P - Istruzione

Per la gente non addetta ai lavori il problema è sostanzialmente quello di mettere a disposizione i fondi per fare i lavori di manutenzione straordinaria; quindi, considerato che gli enti locali non hanno i fondi necessari, il problema è meramente economico e può essere risolto solo da una decisa volontà politica del governo centrale: dare i fondi agli enti locali proprietari degli edifici scolastici e svincolare dal patto di stabilità gli appalti per l'edilizia scolastica.
Ma per gli addetti ai lavori il problema economico costituisce solo la punta dell'iceberg. Infatti vi sono anche enormi problematiche sommerse che finora sono rimaste irrisolte e che quindi in alcuni casi hanno ostacolato il faticoso cammino della messa in sicurezza degli edifici scolastici e in altri casi non lo hanno  agevolato come promesso.
Tanto per iniziare, si può dire che le poche scuole che ancora oggi vengono costruite in Italia sono progettate da tecnici che ancora applicano pedissequamente le tabelle parametriche di dimensionamento minimo previste dal D.M. 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", senza considerare che tale decreto è stato abrogato nel 1996 dalla Legge n° 23 “Norme per l'edilizia scolastica”, ma che la stessa legge 23 ha previsto che rimanessero in vigore sino alla definizione (ancora non avvenuta) di norme tecniche regionali (art.5 co.3) gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire gli indirizzi progettuali degli edifici scolastici; inoltre i progettisti non sono abituati (o dovremmo dire "obbligati") a considerare le esigenze degli utilizzatori (la chimera della 'progettazione partecipata'), non conoscono a fondo le esigenze  della sicurezza degli ambienti di lavoro (infatti il D.Lgs. 81/08 ha spesso corretto e integrato i dettami del D.M. 1975) e non considerano con la dovuta attenzione le problematiche relative alla futura manutenzione dell'edificio (Piano della Manutenzione e relativo Fascicolo dell'Opera).
 
A dir il vero, il Piano di Manutenzione e il Fascicolo dell'Opera vengono in ogni caso prodotti, in quanto devono obbligatoriamente fare parte della documentazione dell'appalto pubblico; però l'Ente Proprietario che appalta i lavori non è tenuto a fornirne una copia al Dirigente Scolastico, quindi quest'ultimo non avrà mai a disposizione uno strumento utile per comprendere se l'Ente Proprietario dopo aver appaltato ed eseguito i lavori di manutenzione straordinaria rispetti o meno le prescrizioni manutentive previste dal piano di manutenzione; pertanto i risultati di questo aspetto contradditorio sono sotto gli occhi di tutti, e ne risentono anche gli edifici di costruzione più recente, i quali non solo per vizi costruttivi ma anche per la solita manutenzione carente finiscono ben presto per essere soggetti alle stesse problematiche in cui versano gli edifici scolastici meno recenti.
 
Ma tornando alla Legge n° 23 del 1996, vale la pena ricordare che tale norma aveva disposto la creazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica: tutti gli enti locali proprietari di edifici scolastici (comuni per le scuole del primo ciclo di istruzione e province per le scuole del secondo ciclo) di ogni regione italiana a partire dal 1996 hanno dovuto compilare delle tabelle tecniche descrittive di ogni edificio scolastico presente nel loro territorio e successivamente la regione di competenza, coordinatrice di tale attività di acquisizione dei dati, ha avuto il compito di controllare e poi di inviare il materiale al sistema elettronico centrale di Roma. Ma non è stata mai attivata la fase conclusiva che prevedeva di mettere tali dati a disposizione degli organi competenti e dello stesso Ministero dell'Istruzione, compresi i Dirigenti  Scolastici, i quali, nel frattempo, erano stati individuati 'Datori di Lavoro' ai sensi della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 626/94.
Procedendo in ordine cronologico il 9 aprile 2008 il D.Lgs. 81/08 sostituì il D.Lgs. 626/94, disponendo la successiva uscita di un decreto attuativo che avrebbe dovuto trattare la specificità del comparto scuola nell'applicazione della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Tale decreto non è a tutt'oggi uscito, anche se più volte i vari governi ne hanno annunciato l’uscita imminente. Il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione Università Ricerca Roberto Reggi, durante il convegno del PD a Rivoli del 28 marzo, ne ha comunque ribadito l'impegno dell'attuale Governo.
 
Il convegno è stato opportunamente diviso in due parti: la mattina hanno parlato vari relatori, con incarichi pubblici e privati appartenenti a varie associazioni interessate al tema dell’edilizia scolastica, mentre nel pomeriggio ogni partecipante ha avuto la possibilità di iscriversi a 4 'gruppi di lavoro' coordinati da un componente del PD con incarico pubblico, con il fine di redigere delle proposte da presentare  al Parlamento e al Governo:
1) Sicurezza e investimenti;
2) La responsabilità nelle scuole;
3) Sostenibilità ambientale;
4) Nuovi spazi per una nuova didattica.
 
Molti dirigenti scolastici delle scuole presenti nella Provincia di Torino hanno partecipato al 'gruppo di lavoro' n° 2, in quanto la mancata uscita del già citato decreto attuativo sta aumentando notevolmente l’insicurezza dei dirigenti scolastici a causa delle loro sempre maggiori responsabilità, a fronte della mancanza di mezzi e di risorse, anche nei confronti dell’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
Infatti i dirigenti scolastici chiedono venga fatta ulteriore chiarezza non solo al riguardo delle figure sensibili alla sicurezza e alle loro relative responsabilità (definizione delle responsabilità del dirigente scolastico individuato come ‘datore di lavoro’ e del consulente RSPP da egli individuato, definizione di quali lavoratori del comparto scuola siano effettivamente individuabili come ‘dirigenti’ o come ‘preposti’), ma anche su quali fondi siano eventualmente messi a diretta disposizione dei dirigenti scolastici per la piccola manutenzione. Tuttavia il punto della manutenzione ha aperto, durante il tavolo tecnico, un fronte ancora più delicato e irrisolto, come testimoniano le vicende processuali relative alla tragedia del Liceo Darwin di Rivoli.
 
Come già sottolineato nell’articolo apparso nel n° 3236 di venerdì 17 gennaio 2014 di Puntosicuro che ha presentato il Convegno organizzato da AIFOS a Torino il 10.02.2014 sul tema “Ruolo del RSPP tra responsabilità e sicurezza - Cosa e come cambia il ruolo del RSPP dopo la sentenza 'Darwin' ”, la sentenza di appello del Processo Darwin ha ribaltato la sentenza di primo grado; infatti, mentre nel processo di primo grado era stata condannata solo una delle 7 persone imputate, nel processo di secondo grado, invece, è stata confermata la condanna del primo funzionario e sono stati condannati gli altri due funzionari della Provincia e i tre RSPP, con pene variabili dai 2 anni e 2 mesi ai 3 anni e 6 mesi, mentre è stato assolto il tecnico della Provincia che si occupava direttamente dei sopralluoghi e della manutenzione dell'edificio scolastico.
Quindi per molti dirigenti scolastici la condanna degli RSPP reca importanti conseguenze per le scuole, poiché ne estende i compiti e le responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili  e impiantistiche degli edifici scolastici, pur non essendo dotati, lo si ripete, di mezzi  e di strumenti per operare in tal senso.   
 
I dirigenti scolastici delle scuole piemontesi lo hanno compreso forse prima degli altri, a causa delle continue  attenzioni rivolte dagli SPreSAL locali e,  nella provincia di  Torino dopo la tragedia del Darwin, dalla stessa Procura  della Repubblica che ha vagliato in modo approfondito lo stato di sicurezza delle scuole del secondo ciclo, gestite dalla Provincia di Torino, e successivamente disposto i sopralluoghi degli ufficiali di polizia giudiziari degli SPresal e dei VV.F.
 
Per questo motivo alcuni membri dell’Osservatorio Regionale della Sicurezza nelle Scuole Piemontesi hanno tra gli altri trattato, durante il tavolo tecnico del Convegno del PD, il tema controverso della valutazione del rischio nei locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo, presentando un articolo scritto dalla Dirigente scolastica Antonietta Di Martino, membro dell’Osservatorio, pubblicato nel n° 3/2014 della rivista mensile "Dirigere la scuola" (vedi allegato). Infatti l’argomento dell’articolo è diventato di pressante attualità e pone gli interrogativi che i dirigenti scolastici chiedono vengano chiariti e risolti.
 
Com’è noto, ai sensi dell’art.17 c.1 l.a) del D.Lgs. 81/08, spetta al Datore di Lavoro, quindi al Dirigente Scolastico nel caso delle scuole, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali, edili e impiantistici relativi all’edificio scolastico sede dell’istituzione scolastica. Nelle scuole però esistono alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico rendendo assai arduo esercitare le azioni di controllo/sorveglianza da parte del Servizio di Prevenzione e di Protezione interno alla scuola.
 
Su vicende come queste è importante cercare di spostare l’attenzione dal piano dell’inevitabile impatto emotivo a quello meramente tecnico, puntando anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze  che dalla sentenza scaturirebbero nel caso venisse confermata dalla Cassazione: l’ispezione dei locali e luoghi non direttamente accessibili diventerebbe infatti “compito delle scuole”, da realizzarsi come al solito senza le risorse adeguate e a carico dei soliti “volontari”.
 
La Dirigente scolastica Antonietta Di Martino nel suo articolo auspica che il Decreto attuativo del D.Lgs. 81/08 per il comparto scuola esca finalmente senza più ritardi, e unendosi al coro di molti suoi colleghi, conclude: << ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente le norme dell’impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti a un evento dannoso. Solo in questo modo il decreto attuativo sarà garanzia di applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi >>.
 
Per questi motivi AiFOS organizzerà per fine 2014 – inizio 2015, sempre a Torino, un convegno nazionale, rivolto principalmente agli RSPP ma interessante anche per tutte le altre figure/funzioni coinvolte, sulle risposte che AiFOS stessa sta predisponendo con un apposito gruppo di lavoro, alle aspettative di tutti i soggetti coinvolti.
 
 
 
 
 
 
Prof. Nicoletto Raimondo
 
 
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