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Inail: linee guida per un sistema di gestione nell’industria chimica

Inail: linee guida per un sistema di gestione nell’industria chimica
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

11/06/2015

Le indicazioni delle linee di indirizzo per l’applicazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica. Focus sul tema della leadership, sulla politica aziendale e sul ruolo del responsabile del sistema di gestione

Roma, 11 Giu –  In Italia - il terzo produttore chimico europeo, dopo Francia e Germania – operano circa 2.800 imprese chimiche (nell’85% dei casi piccole e medie imprese) che impiegano più di 108.000 addetti in svariati settori: chimica di base, chimica fine specialistica e chimica per il consumo, destinata cioè direttamente al consumatore finale. Un settore molto variegato e complesso che necessita di una idonea politica di prevenzione degli incidenti e malattie professionali e in cui è importante allargare e diffondere l’adozione di adeguati sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL).

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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

Proprio con questi obiettivi e in relazione all’ accordo quadro di collaborazione stipulato il 24 aprile 2013 tra Inail e Federchimica, sono state realizzate le “ Linee di Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica” che sono il frutto della collaborazione tra Inail Contarp, Federchimica, Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, Certiquality e Henkel italia.
 
Queste linee guida – approvate con Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo 2015 - non solo vogliono essere uno strumento utile per la diffusione della cultura della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali, ma vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Linee di indirizzo - redatte ispirandosi al nuovo schema di riferimento comune a tutti i sistemi di gestione pubblicati in seno all’ISO (ISO IEC Directive part 1, part 2; 2013) – sono completate da una breve appendice che guida le imprese nella adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs 231/01, in relazione a quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 81/2008.
Inoltre “l’adozione delle presenti Linee di indirizzo è da considerarsi un intervento di prevenzione nel campo della salute e sicurezza, utile per le aziende in sede di richiesta della riduzione del premio assicurativo all’INAIL nei modi e nella misure previste dall’art. 24 D.M. 12 dicembre 2000”.
 
Il documento sottolinea che il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) - “parte integrante del sistema di gestione generale dell’impresa” - “declina le responsabilità, i ruoli, le procedure, i processi e le risorse per realizzare la politica di salute e sicurezza e gli obiettivi strategici in essa indicati”.
E il sistema di gestione deve essere “costruito e realizzato in relazione alla specifica unità produttiva e/o logistica, deve essere progettato sulla base delle attività svolte e dei rischi lavorativi connessi alla dimensione ed alla tipologia d’impresa, al fine di gestire e tenere costantemente sotto controllo tutti i rischi lavorativi connessi, presenti e derivanti dalla organizzazione propria della unità produttiva e/o logistica considerata”.
 
Le linee di indirizzo si soffermano ampiamente sul tema della leadership della direzione d’impresa.
 
Per dare peso e senso all’adozione di un SGSL, la leadership deve “indirizzare l’intera organizzazione al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di salute e sicurezza”. E questa volontà “deve essere trasmessa a tutti i livelli dell’organizzazione al fine di mobilitare ciascuno, per il ruolo e la responsabilità attribuiti, verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.
In particolare l’impresa deve possedere una politica che stabilisca “obiettivi e principi di azione generali orientati alla tutela della salute e della sicurezza. Tale politica, coerente con gli obiettivi ed i valori essenziali dell’impresa, deve essere improntata ad una visione del lavoro che integri aspettative, bisogni ed esigenze dei lavoratori nel processo di governance dell’impresa stessa”.
 
Il documento riporta i contenuti fondamentali di un’idonea politica aziendale:
- “l’impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori privilegiando le azioni preventive;
- l’impegno al rispetto della legislazione e della normativa relative a salute e sicurezza applicabili all’attività;
- l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni di salute e sicurezza ricorrendo, dove possibile, alle migliori soluzioni tecniche e organizzative applicabili;
- un chiaro riconoscimento dei ruoli, delle responsabilità, dei doveri di ogni lavoratore per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza;
- il coinvolgimento e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza, attraverso un metodo partecipativo;
- l’adozione di un sistema di relazioni industriali mirato a valorizzare i rapporti tra tutte le figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza d’impresa;
- la diffusione dei valori, della visione e degli impegni ad ogni stakeholder” (“ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'impresa”).
E la direzione dell’impresa, che chiaramente definisce e sottoscrive la politica, deve assicurarsi che questa sia:
- “adatta alla natura, allo scopo e alle dimensioni dell’attività;
- coerente con gli obiettivi strategici;
- di immediata comprensibilità;
- comunicata ai lavoratori e ai loro rappresentanti con l’obiettivo della più ampia condivisione;
- resa disponibile al pubblico;
- riesaminata periodicamente”.
 
Concludiamo questa presentazione degli aspetti preliminari relativi all’adozione di un SGSL, riportando alcune indicazione del documento relative a ruoli, compiti e responsabilità.
 
È evidente che la definizione e l’attribuzione dei compiti organizzativi e delle mansioni operative, adeguati e necessari al funzionamento del SGSL, “devono essere esplicitati e comunicati per ogni figura presente all’interno dell’impresa stessa e per qualunque livello gerarchico, funzionale e/o di sistema”.
Tuttavia se la realizzazione della politica del SGSL rimane nell’ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro e della direzione d’impresa, si deve comunque “individuare e nominare un Responsabile del Sistema di Gestione (RSG), di livello gerarchico adeguato, che abbia funzioni di coordinamento e riferisca direttamente alla direzione d’impresa”.
 
In particolare i compiti primari del RSG devono essere formalizzati e finalizzati a:
- “ricevere indirizzi dalla direzione in merito alla gestione dei rischi connessi a salute e sicurezza;
- assicurare che siano definiti, sviluppati e consolidati i requisiti del sistema di gestione (politica, pianificazione, operatività, controllo e azioni correttive);
- riportare alla direzione le misurazioni degli indicatori di prestazione, stabiliti per effettuare un monitoraggio efficace ed un riesame funzionale al miglioramento continuo;
- aggiornare la direzione circa la necessità di modificare processi, aspetti organizzativi o modalità di lavoro in funzione dell’introduzione di nuove normative, di non conformità o per sanare situazioni che potrebbero esporre a rischio i lavoratori;
- collaborare con la direzione, o con eventuali delegati della stessa, per una opportuna informazione/formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti circa gli elementi del sistema che sono oggetto di consultazione, coinvolgimento e comunicazione;
- fare da interlocutore attivo tra gli stakeholder interni e esterni”.
 
E si ricorda, infine, che nel caso di imprese multi-sito, “l’organizzazione del SGSL dovrà riflettere la struttura dell’impresa attraverso una organizzazione di sito, alla quale spetta l’applicazione del SGSL sul sito stesso e il raggiungimento degli obiettivi locali, affiancato da un livello centrale di coordinamento e raccordo con le politiche e gli obiettivi di gruppo”.
 
L’indice del documento:
 
1. Scopo
2. Documenti di riferimento 
3. Termini e definizioni 
 
4. L’organizzazione e il contesto
4.1 L’impresa chimica e il contesto in cui opera 
4.2 Necessità e interessi degli stakeholder 
4.3 Il sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro
 
5. Leadership 
5.1 Leadership e commitment 
5.2 Politica
5.3 Ruoli, compiti, responsabilità e autorità
 
6. Pianificazione
6.1 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi 
6.2 Gestione dei requisiti legali e volontari 
6.3 Programmi e obiettivi 
6.4 Indicatori di prestazione
 
7. Strumenti di supporto 
7.1 Risorse 
7.2 Formazione, competenza e consapevolezza 
7.3 Informazione, comunicazione, consultazione e coinvolgimento 
7.3.1 Informazione e comunicazione
7.3.2 Consultazione e coinvolgimento dei lavoratori
7.4 Documenti e gestione documentale
7.4.1 Redazione e aggiornamento della documentazione 
7.4.2 Controllo della documentazione 
7.4.3 Registrazioni
 
8. Operatività 
8.1 Controllo operativo 
8.1.1 Manutenzione
8.1.2 Permessi di lavoro
8.1.3 Gestione di sostanze e prodotti
8.1.4 Gestione degli agenti chimici pericolosi e cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione 
8.2 Gerarchia dei controlli
8.3 Gestione dei cambiamenti
8.4 Sorveglianza sanitaria 
8.5 Gestione dell’approvvigionamento di beni e servizi
8.5.1 Gestione degli appalti per le imprese che svolgono l’attività nei siti
8.6 Emergenze
 
9. Valutazione delle prestazioni
9.1 Misurazione, analisi e monitoraggio
9.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni cogenti e volontarie 
9.3 Audit interni
9.4 Riesame della direzione
 
10. Misure di miglioramento
10.1 Gestione degli incidenti, non conformità e azioni correttive e preventive
10.2 Miglioramento continuo 
 
Appendice A : Dal sistema di gestione salute e sicurezza al Modello D.lgs. 231/01
A.1 Organismo di Vigilanza (OdV)
A.1.1 Flussi informativi verso l’OdV
A.1.2 Composizione e caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
A.2 Sistema sanzionatorio
 
 
INAIL, “ Linee di Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, documento elaborato da Inail Contarp, Federchimica, Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, Certiquality e Henkel italia e approvato con Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo 2015 (formato PDF, 647 kB).
 
 
 
 
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RTM
 
 

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