Un documento operativo e aggiornato per i cantieri edili
Disponibile per i cantieri edili un opuscolo che raccoglie informazioni tecniche e normative sulla documentazione, gestione ed organizzazione del cantiere, la tipologia delle lavorazioni, le protezioni, le attrezzature e gli impianti elettrici.
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Con l’obiettivo di fornire ai professionisti e alle aziende del settore edile
informazioni dettagliate sull'applicazione delle norme in materia di tutela
della salute e sicurezza nei cantieri e aggiornate alle modifiche introdotte
dal D.Lgs,
106/2009, è stato realizzato il "Quaderno
della sicurezza nei cantieri edili".
Questo opuscolo, realizzato in collaborazione dall'U.O. Prevenzione e Sicurezza
degli ambienti di lavoro dell'Ausl
di Imola e dal Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna,
“rappresenta un importante strumento di lavoro per tutti i lavoratori e
imprenditori delle imprese edili e per
tutte le figure professionali che si occupano della sicurezza
nei cantieri”.
Infatti al suo interno è possibile trovare le informazioni, le prescrizione
normative (corredate delle sanzioni relative) sulla documentazione, gestione ed
organizzazione del cantiere, la tipologia delle lavorazioni, le protezioni, le
attrezzature e gli impianti elettrici.
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Il documento può essere utilizzato dunque dagli organi di vigilanza,
professionisti delle imprese e coordinatori della sicurezza, come punto di
riferimento tecnico e normativo, al fine dell'applicazione concreta nei
cantieri.
Per esemplificare l’operatività del documento ne riportiamo alcuni brevi
stralci relativi a due diversi temi.
Riguardo a compiti e responsabilità dei lavoratori
autonomi ed imprese familiari:
- “i lavoratori
autonomi devono attuare quanto previsto nel piano
di sicurezza e coordinamento e nel piano
operativo di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs 81/08)”; sanzione: i lavoratori autonomi sono puniti con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro (art.
160, c1.a);
- “i lavoratori
autonomi e i componenti delle imprese familiari devono utilizzare le
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III (art. 21,
comma 1, lettera a, D.Lgs 81/08)”; sanzione “i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)”;
- “i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese
familiari devono dotarsi di dispositivi
di protezione individuale e devono utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)I;
- i lavoratori autonomi devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94,
comma 1, D.Lgs 81/08); i lavoratori
autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro (art.
160, c1.b);
- i lavoratori
autonomi e i componenti delle imprese familiari che effettuano la loro
prestazione in cantiere devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 21, comma 1,
lettera c, D.Lgs 81/08 ); i lavoratori
autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
(art. 60, c1.b); - i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in
cantiere, devono esporre apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità
(art. 20, comma 3, D.Lgs 81/08); i
lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50
a 300 euro (art. 60, c2)”.
Riguardo poi alle protezioni
collettive e in particolare ai ponti
a sbalzo si indica che:
- “nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti
normali, possono essere consentiti ponti
a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127, D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
euro (art.
159, c2.b)”;
- per le opere di casseratura dei pilastri perimetrali in conglomerato
cementizio, “in assenza di ponteggi,
deve essere sistemato, all’altezza del piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129, comma 1,
D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b);
- i ponti a sbalzo in legno devono essere conformi alle norme di cui al p.to
2.1.6 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs 81/08); Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a).
Nel documento sono contenute anche le prescrizioni per i ponti a sbalzo
riportare nell’allegato XVIII del Decreto
legislativo 81/2008.
L’indice del documento:
1 DOCUMENTAZIONE
1.1 Documentazione di cantiere
2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
2.1 Committente o responsabile dei lavori
2.2 Coordinatore progettazione
2.3 Coordinatore esecuzione
2.4 Pianificazione, coordinamento e controllo della sicurezza
2.4.1 Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili
2.5 Lavoratori autonomi ed imprese familiari
2.6 Lavoratori
2.7 Organizzazione del cantiere
2.8 Opere infrastrutturali
3 TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI
3.1 Demolizioni
3.2 Scavi
3.3 Lavori in quota
3.3.1 Allegato XVIII - 2.1.5. Parapetti
3.4 Lavori su coperture
4 PROTEZIONI COLLETTIVE
4.1 Ponteggi in legname e opere provvisionali (ponti ed impalcati)
4.2 Ponteggi fissi
4.2.1 Allegato XXII - Contenuti minimi del PI.M.U.S.
4.2.2 Allegato XIX - 2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
4.2.3 Circ. Min.Lav. e P.S. 15 maggio 1980 n.39 – (estratto)
4.3 Castelli di carico
4.3.1 Allegato XVIII - 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
4.3.2 Allegato XVIII - 3.3. Montaggio degli elevatori
4.4 Ponti a sbalzo
4.4.1 Allegato XVIII - 2.1.6. Ponti a sbalzo
4.5 Ponti su cavalletti
4.6 Ponti su ruote
4.6.1 Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
4.7 Passerelle e andatoie
4.8 Aperture nei solai e pareti
4.9 Scale in muratura e fisse
5 ATTREZZATURE
5.1 Scale portatili
5.2 Macchine e attrezzature
5.2.1 Allegato VII - Verifiche di attrezzature (estratto)
5.2.2 Allegato VI – 3.1.4. Sollevamento persone con attrezzature
5.3 Dispositivi di protezione individuale
5.3.1 Elenco norme UNI-EN per i sistemi anticaduta
5.4 Servizi igienico assistenziali
6 IMPIANTI ELETTRICI
6.1 Impianti elettrici di cantiere
7 APPENDICE
7.1 Nomina del responsabile dei lavori
7.2 Schema nomina coordinatori per la sicurezza
7.3 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08
7.4 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08- appalti scorporati
U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e
Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, "Quaderno
della sicurezza nei cantieri edili", ottobre 2009 (formato PDF, 1.31
MB).
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Il D.Lgs. 81/2008 richiede che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve indicare i poteri conferiti al delegato. Di Rolando Dubini.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati a errori in attività di deposito e accatastamento. Le dinamiche degli incidenti e le modalità corrette per il carico, il trasporto e l’accatastamento di rotoballe di fieno.
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