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Tar: e' nulla una gara pubblica se i prezzi fissati sono incongrui con i costi della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

12/12/2007

Una sentenza del TAR Puglia ha censurato un committente pubblico il quale, invece di essere di esempio, è stato lui per primo a ribassare i prezzi dell'opera e quindi dei costi ordinari della sicurezza. A cura di G. Porreca.

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Riportiamo un approfondimento in merito ad una recente sentenza del TAR Pugliache “suona come un messaggio forte ai committenti pubblici di volere fare riferimento nell'espletamento delle gare a prezzi congrui ed attuali ed individuati dalle Regioni sia per la realizzazione delle opere che ovviamente per la determinazione dei costi della sicurezza i quali, come è noto, vanno obbligatoriamente computati”.
 
A cura di G. Porreca, www.porreca.it.
 
Annullata dal Tar Puglia con una singolare sentenza una gara pubblica relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per la incongruità dei prezzi presi a riferimento. Bloccata una decisione che possiamo definire della serie: "Non ti vogliono consentire un eccessivo ribasso d'asta? Te lo faccio io".
 
 Su un ricorso proposto da alcune imprese contro la Provincia di Taranto ed il Comune di Grottaglie (Ta) per la incongruità dei prezzi presi a riferimento in una gara indetta con avviso di pubblico incanto il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia Seconda Sezione di Lecce con la sentenza n. 1394 dell'11/10/2007 ha annullato la gara accettando le argomentazioni presentate dalle imprese ricorrenti.
 
 Il caso riguarda un appalto di lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella nuova zona industriale del Comune sopraindicato per un importo a base d’asta di 2.400.000,00 di euro per lavori soggetti a ribasso e di 43.000,00 di euro per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso. Il Comune di Grottaglie (Ta), costituitosi in giudizio, ha fatto presente di aver fatto riferimento ai prezziari della Regione Puglia del 2002, ritenuti comunque indicativi e non obbligatori, e che nel caso in esame non trovava applicazione l'obbligo di riferirsi ai prezziari dei Lavori Pubblici più aggiornati come previsto dall’art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto l’obbligo dell'aggiornamento in questione è entrato in vigore dall'1/7/2007 mentre il bando oggetto di censura faceva riferimento ad un progetto approvato prima di tale data, ossia in data 10.4.2007.
 
 Di diverso avviso è stato Il TAR Puglia il quale ha sostenuto che, se pure si volesse ritenere non applicabile alla gara in esame il disposto dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, la legislazione regionale non può essere ritenuta solo di riferimento in quanto l’art. 13 della L. R. n. 13/2001 dispone, in maniera chiara ed indiscutibile che “Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" e che "tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche" concludendo quindi che, senza dubbio alcuno, è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche aggiornare annualmente a livello regionale l’elenco prezzi dei Lavori Pubblici così come è obbligatorio per le stazioni appaltanti (comma 2) di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati annualmente dalla Giunta Regionale.
 
 Nel caso di specie, sostiene il TAR Puglia, si sarebbero dovuti applicare i prezzi dei Lavori Pubblici fissati dalla Regione Puglia con deliberazione della G. R. n. 108 del 6.2.2006 validi per il periodo al quale risaliva la gara, prezzi che, come comprovato dai ricorrenti con perizia di parte allegata al ricorso e non confutata dalle controparti intimate, sono risultati essere mediamente superiori del 30-35% a quelli posti a base della gara in questione risalenti invece al 2002 ed oltretutto non è risultato che fossero state presentate, come richiesto dalla norma, delle motivazioni valide per giustificare il ricorso a prezzi più bassi.
 
 Molto singolari sono risultate, in effetti, le argomentazioni difensive addotte in merito dal Comune di Grottaglie, singolari, si legge nella sentenza, "sia perché si tratta di considerazioni espresse dalla difesa tecnica che non trovano alcun riscontro documentale, sia perché, quand’anche tali asserzioni potessero rilevare come motivazione degli atti impugnati, non appare logico sostenere che l’Amministrazione comunale tarantina ha fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso. In ogni caso, va ribadito che l’onere motivazionale sussiste sia nel caso in cui i prezzi a base d’asta siano superiori a quelli del prezziario in vigore (e questo soprattutto a tutela del funzionario responsabile, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale), sia nel caso in cui vengano fissati prezzi inferiori (in questo caso l’onere motivazionale è ovviamente posto a tutela delle imprese).

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 La sentenza del TAR Puglia in esame suona quindi come un messaggio forte ai committenti pubblici di volere fare riferimento nell'espletamento delle gare a prezzi congrui ed attuali ed individuati dalle Regioni sia per la realizzazione delle opere che ovviamente per la determinazione dei costi della sicurezza i quali, come è noto, vanno obbligatoriamente computati.
 
 Si rammenta, a proposito, che ai sensi delle disposizioni di legge fissate sia dal D. Lgs. n. 494/1996 e dal D.P.R. n. 222/2003 sui cantieri temporanei o mobili, che dall'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, così come modificato dall'art. 3 della recente legge n. 123/2007, valide per tutte le attività oggetto di contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto, il committente che è considerato, anche dalla giurisprudenza, come il perno della organizzazione della sicurezza nei cantieri edili e, per quanto riguarda le altre attività imprenditoriali, come il coordinatore delle imprese operanti nell'ambito della propria unità produttiva, deve far computare i costi della sicurezza in maniera specifica e soprattutto congrua e quando si tratta di committenti pubblici tale precetto si ritiene che debba essere ancor più rigorosamente rispettato. Non bisogna dimenticare, inoltre, quanto disposto dall'art. 86 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 123/2007, in base al quale "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".
 
 Ben è venuta quindi questa sentenza del TAR Puglia che ha inteso censurare un committente pubblico il quale, invece di essere di esempio, è stato lui per primo a ribassare i prezzi dell'opera e quindi dei costi ordinari della sicurezza e lo ha fatto, tra l'altro, senza una valida motivazione o quanto meno con una motivazione piuttosto singolare quale quella indicata di far riferimento a prezzi più bassi per impedire che i partecipanti alla gara potessero ricorrere ai ribassi d'asta, contravvenendo altresì alle disposizioni di legge ma soprattutto, ed è quel che è più grave, inducendo le imprese appaltatrici, che tra l'altro sono portate facilmente a loro volta in fase di gara ad offrire per motivi concorrenziali ulteriori ribassi di asta, a non attuare compiutamente le misure di sicurezza sul lavoro ed a non allestire tutti i necessari apprestamenti provvisionali.
 
 E allora sì che è il caso di dire che un TAR ha giustamente censurato una decisione adottata da una amministrazione pubblica della serie "Non ti vogliono consentire un eccessivo ribasso d'asta? Non preoccuparti, te lo faccio io".
 
 
 

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