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Sul ruolo e sulle responsabilità del committente nei cantieri

Sul ruolo e sulle responsabilità del committente nei cantieri
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

22/06/2015

Al committente non è attribuito Solo un compito di verifiche formali ma anche quello di eseguire controlli sostanziali su tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavoratori e di accertarsi che i coordinatori adempiano ai loro obblighi. Di G.Porreca.

 
E’ ormai consolidata la posizione che ha assunto la Corte di Cassazione in merito al ruolo e alle responsabilità del committente di un’opera edile ed agli obblighi che allo stesso rinvengono dalle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed in particolare da quelle di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. Al committente, ha ribadito la suprema Corte in questa sentenza, non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali” ma anche quello di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto ciò che riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e di accertarsi altresì che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore con la norma richiamata ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi ai quali essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
 

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Il fatto
L’amministratore unico di una società ha fatto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotta la pena, condizionalmente sospesa, allo stesso inflitta, per il delitto di lesioni colpose gravi e aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno di un lavoratore dipendente della società, a duecento euro di multa e l'importo della provvisionale assegnata alla parte civile a 25.000,00 euro. All’imputato era stato contestato di avere, in concorso con altri (cioè il titolare della ditta esecutrice di lavori, il coordinatore autore del PSC e il responsabile dei lavori), quale committente dei lavori di rifacimento della copertura dei capannoni della società, cagionato per colpa ad un lavoratore irregolare lesioni personali gravi consistite nel trauma cranico, trauma toracico addominale, fratture costali multiple, lacerazioni epatiche multiple, frattura del bacino, frattura dell'omero destro, giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni e con postumi permanenti valutati dall'INAIL nella misura del 24% in quanto, mentre il suddetto lavoratore si trovava sulla copertura dei capannoni della società intento ai lavori di rifacimento della medesima, stante l'assenza di ogni presidio sia collettivo (impalcati, tavole sopra le orditure ecc.) che individuale (cinture di sicurezza idoneamente assicurate a parti stabili dell'edificio o delle opere provvisionali) atto a prevenire la possibile caduta nel vuoto dei lavoratori attraverso la copertura, a seguito del cedimento della copertura stessa precipitava a terra da una altezza di circa 8 m attraverso il lucernaio presente sul tetto riportando nell'impatto le sopra descritte conseguenze lesive. Gli estremi della colpa contestata erano stati: negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non avendo adottato le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Al committente erano state contestate in particolare le violazioni:
 - dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere verificato l'adempimento da parte del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera di rifacimento della copertura dei capannoni, degli obblighi di cui agli articoli 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (contenuto del PSC) e 92 comma 1 lett. b (verifica idoneità del POS) consentendo così l'esecuzione di tali attività nella totale assenza di ogni misura di prevenzione e protezione, sia collettiva che individuale, contro la caduta nel vuoto degli addetti per cedimento della copertura e/o dei lucernai;
 - dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere verificata l'idoneità tecnico professionale sia dell'impresa individuale affidataria ed esecutrice che dei lavoratori autonomi da questa impiegati, in relazione alla capacità di eseguire in sicurezza i lavori di rifacimento della copertura dei capannoni predetti.
 
Il titolare dell’impresa esecutrice e il coordinatore hanno patteggiato  la pena mentre il responsabile dei lavori è stato assolto già con la sentenza di primo grado.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il committente ha fatto ricorso in Cassazione alla quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecuzione della condanna civile, adducendo diverse motivazioni. Lo stesso innanzitutto ha fatto notare che l’incidente occorso al dipendente non poteva qualificarsi come infortunio sul lavoro perché avvenuto nella pausa pranzo mentre il predetto cercava il suo telefonino e per altri motivi tra i quali il ritardo nella chiamata di soccorso al 118. Lo stesso ha sostenuto altresì di avere delegato, per le incombenze relative al cantiere e per seguire i lavori, un geometra munito di poteri di spesa e per giunta presente sul cantiere per cui questi non poteva che essere "il responsabile dei lavori" a tutti gli effetti, ivi compresi quelli antinfortunistici per cui allo stesso erano da addebitare le violazioni a lui contestate e relative al controllo del coordinatore e dei piani di sicurezza che erano stati regolarmente redatti.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione e pertanto respinto. La stessa ha fatto innanzitutto osservare, per quanto riguarda l’osservazione fatta dal ricorrente circa l’infortunio avvenuto durante la pausa pranzo, che a nulla vale, ai fini dell'esclusione della qualificabilità di infortunio sul lavoro o comunque a scriminare la condotta colposa ascritta all'imputato, l'eventuale circostanza che il lavoratore non stesse lavorando perché in pausa e alla ricerca del suo telefonino. La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate, infatti, ha chiarito la suprema Corte, sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività. Circa la delega è stata ritenuta corretta dalla Sezione IV nel caso in esame la necessità di un atto scritto per il formale incarico di responsabile dei lavori gravando sullo stesso tutte le funzioni proprie committente in materia di sicurezza ed essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l'altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su di loro incombenti. A tal riguardo nel caso in esame si è potuto constatare che il geometra, nei cui confronti non risultava alcun atto formale di nomina e nessuna delega a responsabile dei lavori, aveva solo svolto di fatto funzioni compatibili anche con quelle proprie di un normale professionista tecnico ed era stato assolto.
 
La Corte suprema ha fatto altresì osservare che l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, come sostituito dal D. Lgs. n. 528/1999, prevede che "La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, ha proseguito la Sez. IV, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente, che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori, e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi non solo un obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti ma anche di verifica del rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.
 
Al committente, dunque”, ha così concluso la Corte di Cassazione giustificando il rigetto del ricorso, “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo ‘formali’, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia. In altri termini, il legislatore, con la norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.
 
 
 
 
 
Gerardo Porreca



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Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0
22/06/2015 (09:06:41)
premesso che in questo caso nulla andava bene e nessuna prevenzione era stata messa in opera e quindi anche il committente in questo caso non aveva fatto nulla e che colpe ve ne sono, quello che mi fa specie è che il committente debba effettuare controlli sostanziali ed incisivi... cioè? c'è sempre una linea molto sottile tra l'ingerenza del committente il quale in questo caso diventa corresponsabile e il controllo formale degli adempimenti. Quando un committente ha adempiuto alle pratiche formali relative alla documentazione, requisiti tecnico professionali della impresa ecc... ecc.. verificato che al cantiere siano state applicate tutte le condizioni necessarie alla sicurezza, reti anticaduta, parapetti, dpi ecc.. quali sono i controlli sostanziali e incisivi? se il committente deve controllare tutto e che tutto vada bene e deve controllare che il coordinatore e il resp. dei lavori faccia tutto quello che serve... a cosa gli serve nominare gli stessi se lui comunque deve controllare tutto e tutti? a questo punto la nomina del coordinatore e del rdl diventa solo una formalità inutile che costa soldi per nulla. il committente affida determinati lavori a ditte esterne in quanto lui non è competente di quella lavorazione, il committente dovrebbe solo preoccuparsi di rendere noti agli esterni dei rischi propri della azienda ai quali i terzi potrebbero andare incontro, chiamare ditte qualificate e affidare i compiti a professionisti qualificati, il resto dovrebbe essere a carico di chi esegue il lavoro e dei vari professionisti nominati.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
22/06/2015 (17:35:16)
La sentenza conferma l'atteggiamento ondivago della cassazione la quale, di volta in volta, individua in soggetti diversi, i rei dei medesimi reati. L'affermazione può sembrare qualunquistica ma, se è pur vero che la giurisprudenza completa la legislazione, è anche vero che troppo spesso la giurisprudenza modifica la legislazione.
Le considerazioni del signor Nardini sono quanto mai pertinenti e non fanno che evidenziare quel 'fumus' che ormai da anni aleggia sulle responsabilità degli attori che recitano le parti della prevenzione in cantiere, e non solo.
Nel caso di specie, che il committente 'ingerisca' nelle scelte prevenzionistiche o che 'non ingerisca', responsabile è.
Se non ingerisce, l'evento è colpa sua.
Se ingerisce, l'evento è colpa sua.
In altre sentenze, se al committente sostituiamo il coordinatore per la progettazione, voilà, anche per lui c'è la condanna. Non ha individuato le corrette strategie prevenzionistiche, anche se le imprese sono da cacciare dal cantiere.
Se poi pensiamo al coordinatore per l'esecuzione, anche lui è responsabile della sorveglianza sulla corretta applicazione del PSC.
E qui c'è da domandarsi, allora, i datori di lavoro delle imprese, gli eventuali dirigenti ed i PREPOSTI, che cosa stanno a fare in cantiere, se il coordinatore per l'esecuzione deve vigilare...
Ma ogni tanto anche i preposti, sono condannati, senza coinvolgere committente, coordinatori e datore di lavoro dell'impresa.
E gli RSPP? Pare che costoro non siano poi così esenti da responsabilità, anche se in cantiere proprio non ci devono andare. E anche dimettendosi dall'incarico, se non in accordo con il Datore di Lavoro, non sfuggono ad alcuna delle loro responsabilità (vedi sentenza del Liceo Darwin - Torino...)
Uno sfogo? Forse.
Certo è che la semplificazione della materia SICUREZZA e PREVENZIONE dovrebbe anche passare per sentenze lineari, coerenti e comprensibili anche a noi umani. Così non è.
Continuo a lavorare con un po' più di stress. Pazienza. Passerà...
Rispondi Autore: Ignazio Cavalluzzi - likes: 0
22/06/2015 (18:21:07)
Senza entrare nel caso specifico dove evidentemente qualcosa che non va c'era, visto che il DL e il CSE hanno patteggiato per evitare guai peggiori. Ma in generale alcuni aspetti delle motivazioni di queste sentenze sono preoccupanti e probabilmente qualcosa da correggere del D.Lgs. 81/08 in tal senso ci dovrebbe essere. A mio avviso il committente dovrebbe accertarsi di avere affidato i lavori ad una azienda in recgola e idonea (DURC, Visure camerali, lavori precedenti eseguiti, ecc.)e di nominare un CSP/E qualificato. Dopo di che non vi dovrebbe essere nulla da chiedere a suo carico, questa è come la storia della dichiarazione dei redditi affidata al commercialista, il quale se sbaglia i calcoli o la procedura ne risponde il dichiarante. Se il dichiarante fosse capace, se la farebbe da se la dichiarazione. Quindi è urgente modificare la legge, e il buon senso sarebbe riprisitnato. Se le cose nion cambiano nessuno avrà più il coraggio di affidare lavori, quando la gente sente queste cose gli viene voglia di scappare via dall'Italia.
Rispondi Autore: Pietro Balboni - likes: 0
17/06/2019 (11:31:37)
Concordo che occorre rivedere le leggi in materia di responsabilità : penso alla signora Maria che deve ristrutturare la sua casa di campagna a partire dalle fondazioni quasi inesistenti : cosa vuole che ne sappia della sicurezza e del Testo unico . Una volta che ha delegato per scritto un RL con i requisiti basta ! lei non deve avere più alcun obbligo di alcuna natura in merito nè alcuna responsabilità di sorta . Se un Giudice la condanna mandiamo il Giudice in galera sena se e senza ma e la chiave consegnatela allo scrivente.

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