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Procedure sicure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

22/02/2011

Un documento approvato dalla Commissione consultiva fornisce informazioni alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato. Le attività di coordinamento e le procedure sicure. Le operazioni di scarico con autobetoniera.

Nella seduta del 19 gennaio 2011 la Commissione consultiva permanente sulla salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del Decreto legislativo 81/2008) ha approvato un documento dal titolo "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere".
 
Tale documento, elaborato  congiuntamente dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ( ANCE) e dall’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato  ( ATECAP) ha l'obiettivo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:
- “le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.
Ciò al fine di applicare, “nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere”, quanto prescritto dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D. Lgs. 81/2008 in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese.
Il documento ricorda anche che l’articolo 96 del Testo Unico “chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.”.


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Riguardo alle attività di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice, il documento ricorda che nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato “il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”.
A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento (che è presentato in allegato a queste linee guida) che contiene tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, numero di operatori presenti e mansione svolta, rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.
Un secondo allegato riporta invece le informazioni che “l’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i”.
In particolare l’impresa esecutrice “può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS” redatti ai sensi della normativa vigente.
E nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere “l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2)”.
 
Di seguito, nel documento approvato dalla Commissione consultiva, vengono descritte le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.
In particolare sono stati analizzati i rischi e le procedure dettagliate per la sicurezza dei lavoratori (laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi) in merito a queste attività:
- accesso e transito dei mezzi in cantiere; 
- operazioni preliminari allo scarico; 
- operazioni di scarico ( ATB); 
- scarico in benna o secchione movimentato da gru; 
- scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva; 
- scarico in pompa di calcestruzzo; 
- operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e della pompa); 
- operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia/lavaggio); 
- uscita dal cantiere”.
 
Ci soffermiamo in particolare sulle problematiche di sicurezza relative alle operazioni di scarico  con autobetoniera (ATB). 
 
I rischi sono vari e vanno dagli urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall’alto, al seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno. Senza dimenticare il pericolo delle lesioni corneocongiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca (impasto quasi liquido di cemento o di calce), gli  urti del capo, il cesoiamento delle dita durante l’azionamento della canala, l’elettrocuzione, il semplice scivolamento, l’esposizione a polvere e rumore e la caduta dall’alto. 
 
Vediamo alcune procedure di sicurezza per l’impresa fornitrice
Il lavoratore dell’impresa fornitrice deve:
- “seguire le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziategli e verificando direttamente l’assenza di intralci (persone/cose);
- nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, deve posizionare il mezzo a distanza di sicurezza adeguata dal ciglio dello scavo, seguendo le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice”;
- “indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali);
- “durante il getto deve evitare manovre brusche ed improvvise che possono provocare la caduta di calcestruzzo”;
- “non deve transitare al di sotto della canala”;
- “indossare i guanti e preparare la canala facendo attenzione durante l’apertura del ribaltino o l'apertura/chiusura della canala telescopica;
- verificare l’integrità del maniglione anticesoiamento”;
- riguardo all’elettrocuzione deve “rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell’impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l’assenza di contatto con le linee elettriche in tensione”;
- indossare gli idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza e maschere protettive) per evitare scivolamenti e esposizione a polveri;
- rispettare, per l’esposizione a rumore, le misure di prevenzione e protezione previste;
- non ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate;
- “prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina, utilizzando le apposite maniglie”.
 
Vediamo invece, a titolo esemplificativo, sempre in relazione alle operazioni di scarico con autobetoniera,le procedure di sicurezza per l’impresa esecutrice
Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell’imprese esecutrice deve:
- “evitare che i lavoratori dell’impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicurandosi che i lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza;
- indicare all’impresa fornitrice le procedure di sicurezza da seguire durante l’operazione di scarico;
- far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo”;
- “vietare il passaggio al di sotto della canala”; 
- “vietare la partecipazione dei lavoratori dell'impresa esecutrice all’azionamento della canala”.  Inoltre, riguardo ai rischi di elettrocuzione, il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice “deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
- tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche”.
Infine il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:
- far indossare gli idonei DPI, ad esempio calzature di sicurezza (rischio scivolamento);
- “adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro)”;
- utilizzare idonei DPI, ad esempio maschere protettive (rischio esposizione polveri);
- rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (rischio esposizione rumore);
- impedire ai lavoratori dell'impresa esecutrice di salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo (rischio caduta dall’alto)”. 
 
 

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