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Le tessere di riconoscimento in regime di appalto e subappalto

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

08/05/2012

Le normative relative ai tesserini di riconoscimento in regime di appalto e di subappalto. I contenuti della tessera per i lavoratori dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e della tessera per i lavoratori autonomi.

 
Bologna, 8 Mag – Su PuntoSicuro abbiamo già affrontato il tema dell’obbligo della tessera di riconoscimento in relazione alle attività in regime di appalto e di subappalto.
Obbligo previsto da diversi articoli del D.Lgs. 81/2008, ad esempio dall'art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera u):
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(…)
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
(…)
 
Sul tesserino di riconoscimento si sofferma anche il resoconto di un intervento tenuto dall’avvocato Rolando Dubini al seminario bolognese del 14 ottobre 2011 “Cantieri edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008”.
Un seminario, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, in cui si sono state affrontate le problematiche dei cantieri edili temporanei o mobili con specifico riferimento al Decreto legislativo 81/2008.



L’intervento dell’avvocato Dubini, “ Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”, ricorda che l’obbligo della tessera di riconoscimento per tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolte negli appalti di qualunque settore ed ai lavoratori autonomi è previsto anche dall’art. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008.
Successivamente sono state introdotte nuove integrazioni ai contenuti di tale documento, che ora “deve includere:
- fotografia del lavoratore;
- generalità del lavoratore (nome e cognome, data di nascita, data di assunzione);
- indicazione del datore di lavoro (Ragione Sociale, indirizzo, partita iva);
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si e' formato il silenzio-assenso)”.
In particolare in merito all’inserimento sul cartellino della data di nascita “vi sono due documenti ufficiali da ricordare:
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale per l’attività ispettiva Divisione I - Prot. n. 25/I/4192 Circolare 28 settembre 2006, n. 29;
- Interpello n. 41/2008 del 3 ottobre 2008 - Prot. 25/I/0013426 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 36 bis, comma 3, D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività ispettiva, riguardante i dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
 
In quest’ultimo documento si ribadisce che “il tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili deve riportare, tra gli elementi identificativi, anche la data di nascita; per motivi di sicurezza sul lavoro e di lotta al lavoro sommerso nell’edilizia, infatti, l’indicazione di questo elemento non è ‘sproporzionata’ e, quindi, non può essere omessa nonostante il parere espresso dal Garante della privacy, secondo cui la data di nascita del personale a contatto con l’utenza non sarebbe ‘pertinente’ con la finalità della norma, che è quella di trasparenza e correttezza verso il pubblico”. Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello precisa che la tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata a opera del legislatore in rapporto a un’esigenza concreta - purché costituzionalmente protetta - posta come termine di paragone; la maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa.
L’indicazione della data di nascita sul tesserino di riconoscimento nel settore dell’edilizia risponde in modo costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del legislatore che, nello specifico, “possono riassumersi nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e nella lotta al lavoro sommerso”. Viene dunque confermato il contenuto della circolare n. 29/2006 in cui era stato precisato che i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro”.
 
Il relatore ricorda poi che la tessera dei lavoratori autonomi “deve contenere anche l'indicazione del Committente” e nel caso degli appalti privati, “il cartellino potrà contenere la data dell'autorizzazione al subappalto, che può coincidere con quella di stipula, anche verbale, del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto stesso”.
 
Il documento, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale, si sofferma infine sul contenuto della Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti, sulle modifiche operate dalla Legge n.136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (articolo 5, "Identificazione degli addetti nei cantieri"), sulle sanzioni e sull’abrogazione dell’art. 36-bis commi 3, 4, 5 (in relazione al 3) della Legge n. 248/06.
 
Riepiloghiamo brevemente, con riferimento all’intervento di Dubini, gli elementi costitutivi della tessera di riconoscimento a decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010.
“La tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:
- le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),
- fotografia del lavoratore,
- l'indicazione del datore di lavoro,
-  la data di assunzione,
- in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto”.
 
La tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, “deve contenere:
- le proprie generalità;
- la propria fotografia;
- l’indicazione del committente”.
 
 
Responsabilità dell’azienda committente e deleghe - datore di lavoro, committente, responsabile dei lavori”, intervento a cura dell’avvocato Rolando Dubini al seminario “Cantiere edili all’interno di stabilimenti produttivi fra art. 26 e titolo IV del D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 310 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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