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Le macchine in edilizia: la formazione e abilitazione dei lavoratori

Le macchine in edilizia: la formazione e abilitazione dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

16/06/2014

Indicazioni sulla formazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature in edilizia. Gli obiettivi della formazione, le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, i moduli formativi e i requisiti dei formatori.

 
Torino, 16 Giu – In relazione alla gravità e numero di incidenti correlati all’utilizzo delle macchine nei cantieri edili, non potevamo non tornare a sfogliare la pubblicazione realizzata in collaborazione dall’ INAIL Piemonte e il CPT Torino, dal titolo “ Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”.
 
E proprio perché molte delle macchine usate nel mondo edile richiedono, per il loro utilizzo sicuro e corretto, qualificate competenze e professionalità, ci soffermiamo oggi su quanto presentato dal manuale in materia di formazione e abilitazione dei lavoratori.
 
Il documento sottolinea molti aspetti che è bene non dare mai per scontati nell’ambito della formazione.
 
Ad esempio che la formazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature “consiste nel mettere a loro disposizione ogni necessaria informazione e istruzione e nel formarli e addestrarli adeguatamente in rapporto alla sicurezza relativamente:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili”.
E l’informazione deve riguardare anche:
- “i rischi cui sono esposti durante l’uso;
- le attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se usate da altri addetti”;
- i cambiamenti di tali attrezzature.
Non solo, ma il datore di lavoro “provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone. Anche in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori incaricati devono essere qualificati in modo specifico”.


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A questo punto si inserisce l’ Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
 
Infatti in aggiunta all’attività di formazione indicata dal manuale, i lavoratori che devono utilizzare attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione devono frequentare un particolare corso di formazione e i relativi aggiornamenti.
Queste le attrezzature individuate dall’Accordo: piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali con velocità non inferiore a 6 km/h, escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 kg), escavatori a fune, pale caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg), terne, autoribaltabili a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg) e pompe per calcestruzzo.
 
Il manuale sottolinea che il conseguimento della specifica abilitazione “è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature ma non è necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro come ad esempio: le operazioni di semplice spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria o straordinaria”.
 
In particolare per ogni tipo di attrezzatura sono previsti:
- “moduli giuridici, con riferimento alla normativa generale, alle norme che regolamentano le attività svolte con l’attrezzatura oggetto del corso e le responsabilità dell’operatore;
- moduli tecnici, che trattano la teoria sull’uso delle attrezzature e le loro caratteristiche specifiche;
- moduli pratici, volti a far conoscere direttamente le caratteristiche delle attrezzature, le manovre e l’organizzazione dell’attività anche attraverso le esercitazioni”.
 
Riguardo poi ai crediti formativi si indica che sono riconosciuti i corsi già effettuati al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’Accordo, ma con alcune differenze e azioni da intraprendere riportate nel manuale che vi invitiamo a visionare.
In particolare  i lavoratori già incaricati dell’uso delle attrezzature previste dall’Accordo al 12 marzo 2013 devono conseguire l’abilitazione entro il 12 marzo 2015, “cioè entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo; i lavoratori neo incaricati prima di utilizzare le attrezzature devono conseguire l’abilitazione”.
Riguardo ai tempi dell’abilitazione rimandiamo i lettori a precedenti articoli di PuntoSicuro sul tema.
 
Un accenno agli aggiornamenti.
L’abilitazione degli operatori “deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data del rilascio dell’attestato di abilitazione, con la partecipazione al corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici”.
 
Nel manuale è presente poi una tabella esplicativa che riporta per ogni attrezzatura prevista dall’accordo le ore minime previste per ogni modulo.
Si segnala che in base alla Circolare Ministeriale n. 21 del 10/06/2013 “qualora ai carrelli elevatori telescopici siano abbinati accessori, tali che la macchina risultante risponda ad una delle attrezzature comprese tra quelle individuate nelle tabelle di cui sopra, come definite alle lettere da a) ad h) dell’allegato A dell’accordo citato, ad esempio gru mobile (autogru) o piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), è necessario che l’operatore acquisisca il corrispondente titolo abilitativo”.
 
I soggetti formatori possono essere: le Regioni e le Province; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’INAIL; le associazioni sindacali; gli ordini o collegi professionali; le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime solo per i propri lavoratori) accreditate in ogni Regione o Provincia autonoma; soggetti formatori con esperienza documentata, accreditati in ogni Regione o Provincia autonoma; enti bilaterali e organismi paritetici; le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici.
 
E concludiamo ricordando che le docenze dovranno infine essere svolte “da personale con esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature sopra elencate”.
Senza dimenticare che al termine dei moduli formativi/abilitativi viene eseguito “l’accertamento dell’apprendimento dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato e viene redatto un verbale da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato. I soggetti formatori rilasciano gli attestati di abilitazione e provvedono all’archiviazione di tutta la documentazione di ciascun corso”.
 
 
CPT di Torino, Inail Piemonte, “ Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione settembre 2013 (formato ZIP, 1,5 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 


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